Art. 18 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Alla modifica degli allegati del presente  decreto  si  provvede
mediante regolamenti da adottare sulla base dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta  del  Ministero
dell'ambiente, di concerto con i Ministeri  competenti  per  materia,
sentita la Conferenza unificata. In caso di attuazione di  successive
direttive comunitarie che modificano  le  modalita'  esecutive  e  le
caratteristiche di ordine tecnico previste  in  tali  allegati,  alla
modifica si provvede mediante appositi decreti da  adottare  in  base
all'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 17  agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12  settembre  1988,  n.   214,
          supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - L'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n.  11  (Norme
          generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al   processo
          normativo  dell'Unione  europea  e   sulle   procedure   di
          esecuzione degli  obblighi  comunitari),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, cosi' recita: 
              «Art.  13  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle   norme
          comunitarie non autonomamente applicabili,  che  modificano
          modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico  di
          direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
          attuazione, nelle materie  di  cui  all'art.  117,  secondo
          comma,  della  Costituzione,  con  decreto   del   Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          per le politiche comunitarie. 
              2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al
          presente articolo possono essere adottati nelle materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti enti nel dare attuazione a norme  comunitarie.  In
          tale caso, i provvedimenti statali adottati  si  applicano,
          per le regioni e le province autonome nelle quali  non  sia
          ancora in vigore la  propria  normativa  di  attuazione,  a
          decorrere  dalla  scadenza  del   termine   stabilito   per
          l'attuazione  della  rispettiva  normativa  comunitaria   e
          perdono comunque efficacia dalla data di entrata in  vigore
          della  normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione   e
          provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita
          indicazione della natura sostitutiva del potere  esercitato
          e  del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in   essi
          contenute.».