Art. 19 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'onere di cui all'articolo 8, pari ad euro 9.187.578  per  il
2011 e ad euro 9.000.000 per il 2012 si fa fronte, mediante  utilizzo
delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.
183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
e riassegnate ai pertinenti capitoli del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo  11,  pari  ad
euro 16.087.578  annui,  a  decorrere  dall'anno  2014,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
alla legge n. 979/1982, come determinata ai sensi  dell'articolo  11,
comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  3. All'attuazione dei programmi di misure di cui  all'articolo  12,
ciascuna Amministrazione competente provvede con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  4. Ad eccezione degli articoli 8 e 11, dall'attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti
di  rispettiva  competenza,  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 ottobre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
                                Ronchi,  Ministro  per  le  politiche
                                europee 
                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
                                e della tutela del territorio  e  del
                                mare 
                                Fazio, Ministro della salute 
                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
                                Matteoli,       Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
                                Galan,   Ministro   delle   politiche
                                agricole alimentari e forestali 
                                La Russa, Ministro della difesa 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
                                Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                regioni    e    per    la    coesione
                                territoriale 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
          Note all'art. 19: 
              -  L'art.  5  della  legge  16  aprile  1987,  n.   183
          (Coordinamento delle politiche  riguardanti  l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento interno agli atti  normativi  comunitari),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109,
          supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  "Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate: 
                a) le disponibilita' residue del fondo  di  cui  alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
                c) le somme da individuare  annualmente  in  sede  di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE)  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,   lettera   c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare; 
                d) le somme annualmente determinate con la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'art. 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.». 
              - Per i riferimenti della legge  n.  979/1982  si  veda
          nelle note alla premesse. 
              - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 11,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 2009, n. 303, supplemento ordinario: 
              «3. La  legge  di  stabilita'  contiene  esclusivamente
          norme tese a realizzare effetti finanziari  con  decorrenza
          nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
                a)  il  livello  massimo  del  ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 
                b) le variazioni delle aliquote, delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma dal  1°  gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio  2009,  n.
          42, con riferimento ai tributi,  alle  addizionali  e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
                c) gli importi dei fondi speciali previsti  dall'art.
          18 e le corrispondenti tabelle; 
                d) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
                e) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
                f) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
                g)  l'importo  complessivo  massimo   destinato,   in
          ciascuno degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al
          rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  impiego,  ai  sensi
          dell'art. 48, comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
          normativo del personale  dipendente  dalle  amministrazioni
          statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
          per la parte non utilizzata al termine  dell'esercizio,  e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
                h) altre regolazioni meramente quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
                i)  norme  che  comportano  aumenti  di   entrata   o
          riduzioni di spesa, restando  escluse  quelle  a  carattere
          ordinamentale ovvero  organizzatorio,  fatto  salvo  quanto
          previsto dalla lettera m); 
                l) norme  recanti  misure  correttive  degli  effetti
          finanziari delle leggi di cui all'art. 17, comma 13; 
                m) le  norme  eventualmente  necessarie  a  garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2,  lettera
          f), nonche' a realizzare il Patto  di  convergenza  di  cui
          all'art.  18  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  come
          modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge.».