Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo, come definita all'articolo 3, comma 1, lettera c). 2. Il presente decreto non si applica alle attivita' il cui unico fine sia la difesa e la sicurezza militare dello Stato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero dell'ambiente, individua, ove necessario, con decreto adottato di concerto con i Ministeri della difesa, delle infrastrutture e trasporti, dell'economia e finanze e con le altre amministrazioni competenti, apposite modalita' per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto a tali attivita'.