Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica alle acque marine  della  regione
del Mare Mediterraneo, come definita all'articolo 3, comma 1, lettera
c). 
  2. Il presente decreto non si applica alle attivita' il  cui  unico
fine sia la difesa e la sicurezza militare dello Stato. Il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di  seguito
denominato Ministero dell'ambiente, individua,  ove  necessario,  con
decreto adottato di concerto con  i  Ministeri  della  difesa,  delle
infrastrutture e trasporti, dell'economia e finanze e  con  le  altre
amministrazioni competenti,  apposite  modalita'  per  l'applicazione
delle disposizioni del presente decreto a tali attivita'.