Art. 3 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) acque marine: 
      1) acque, fondali e sottosuolo situati oltre la linea  di  base
che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali,  fino  ai
confini  della  zona  su  cui  lo  Stato  ha   o   esercita   diritti
giurisdizionali, in conformita' al diritto internazionale  del  mare,
quali il mare territoriale, la  zona  economica  esclusiva,  zone  di
pesca protette, la piattaforma continentale e, laddove istituite,  le
zone di protezione ecologica; 
      2) acque costiere gia' definite nella parte terza  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, i  loro
fondali  e  sottosuolo,  per  gli  aspetti  specifici   dello   stato
ambientale dell'ambiente marino non trattati nel decreto  legislativo
n. 152/2006 o in altra normativa nazionale di settore; 
    b) regione marina: le seguenti  regioni,  individuate  a  livello
comunitario, tenuto conto dei  fattori  idrologici,  oceanografici  e
bio/geografici: 
      1) Mar Baltico; 
      2) Oceano Atlantico nordorientale; 
      3) Mare Mediterraneo; 
      4) Mar Nero; 
    c) regione del  Mare  Mediterraneo:  le  acque  marine  del  Mare
Mediterraneo propriamente intese, inclusi i suoi golfi e  mari,  come
delimitate a ovest dal meridiano passante attraverso il faro di  Capo
Spartel, all'entrata dello Stretto di Gibilterra ed a est dal  limite
meridionale dello Stretto dei Dardanelli  tra  Mehmetcik  e  Kumkale,
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,  della  Convenzione
per la protezione dell'ambiente marino  e  la  regione  costiera  del
Mediterraneo (Convenzione di Barcellona); 
    d) sottoregioni marine del Mare Mediterraneo: 
      1) il Mare Mediterraneo occidentale; 
      2) il Mare Adriatico; 
      3) il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale; 
    e) strategia per l'ambiente marino: strategia  da  sviluppare  ed
attuare  per  ciascuna  regione  o  sottoregione  marina  interessata
conformemente all'articolo 7; 
    f) stato ambientale: stato  generale  dell'ambiente  nelle  acque
marine, tenuto conto della struttura, della funzione e  dei  processi
degli ecosistemi  marini  che  lo  compongono,  nonche'  dei  fattori
fisiografici, geografici, biologici, geologici e climatici naturali e
delle condizioni  fisiche,  acustiche  e  chimiche,  comprese  quelle
risultanti dalle attivita' umane all'interno o all'esterno della zona
considerata; 
    g) buono stato ambientale: stato ambientale  delle  acque  marine
tale per cui le  stesse  preservano  la  diversita'  ecologica  e  la
vitalita' di mari ed oceani puliti, sani e produttivi  nelle  proprie
condizioni intrinseche e tale per cui l'utilizzo dell'ambiente marino
si svolge in modo sostenibile, salvaguardandone le potenzialita'  per
gli usi e le attivita' delle generazioni presenti e future. Il  buono
stato ambientale e'  definito  in  relazione  a  ciascuna  regione  o
sottoregione  marina,  sulla   base   dei   descrittori   qualitativi
dell'allegato I; 
    h)   traguardo   ambientale:   determinazione    qualitativa    o
quantitativa delle condizioni da conseguire per le diverse componenti
delle acque marine, agendo sulle pressioni e al fine di  ridurre  gli
impatti, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina; 
    i)   criteri:   caratteristiche   tecniche   distintive,    anche
individuate dalla  Commissione  europea,  strettamente  collegate  ai
descrittori qualitativi; 
    l) inquinamento: introduzione diretta  o  indiretta,  conseguente
alle attivita' umane, di sostanze  o  energia  nell'ambiente  marino,
compreso il rumore sottomarino prodotto dall'uomo, che provoca o  che
puo' provocare effetti negativi come danni alle risorse biologiche  e
agli ecosistemi marini, inclusa la perdita di biodiversita', pericoli
per la salute umana, limitazioni alle attivita'  marittime,  compresi
la pesca, il turismo, l'uso ricreativo e altri utilizzi legittimi del
mare,  alterazioni  della  qualita'  delle  acque   marine   che   ne
pregiudichino l'utilizzo e ne riducano la funzione ricreativa e o, in
generale, la compromissione  dell'uso  sostenibile  dei  beni  e  dei
servizi marini; 
    m) cooperazione regionale:  cooperazione  e  coordinamento  delle
attivita' tra gli Stati membri e, ove possibile, tra  i  Paesi  terzi
che hanno in comune la stessa regione o sottoregione marina, ai  fini
dello sviluppo e dell'attuazione di strategie per l'ambiente marino; 
    n)  convenzioni  marittime  regionali:  convenzioni   o   accordi
internazionali  e  rispettivi  organi  direttivi,  finalizzati   alla
protezione dell'ambiente marino della regione  o  delle  sottoregioni
marine  e,  in  particolare,  la  Convenzione   per   la   protezione
dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo del 1995. 
 
          Note all'art. 3: 
          Nota agli articoli 3, 8 e 12: 
              - Per il decreto legislativo 3  aprile  2006,  152,  si
          veda nelle note alle premesse.