Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) acque marine: 1) acque, fondali e sottosuolo situati oltre la linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformita' al diritto internazionale del mare, quali il mare territoriale, la zona economica esclusiva, zone di pesca protette, la piattaforma continentale e, laddove istituite, le zone di protezione ecologica; 2) acque costiere gia' definite nella parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, i loro fondali e sottosuolo, per gli aspetti specifici dello stato ambientale dell'ambiente marino non trattati nel decreto legislativo n. 152/2006 o in altra normativa nazionale di settore; b) regione marina: le seguenti regioni, individuate a livello comunitario, tenuto conto dei fattori idrologici, oceanografici e bio/geografici: 1) Mar Baltico; 2) Oceano Atlantico nordorientale; 3) Mare Mediterraneo; 4) Mar Nero; c) regione del Mare Mediterraneo: le acque marine del Mare Mediterraneo propriamente intese, inclusi i suoi golfi e mari, come delimitate a ovest dal meridiano passante attraverso il faro di Capo Spartel, all'entrata dello Stretto di Gibilterra ed a est dal limite meridionale dello Stretto dei Dardanelli tra Mehmetcik e Kumkale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona); d) sottoregioni marine del Mare Mediterraneo: 1) il Mare Mediterraneo occidentale; 2) il Mare Adriatico; 3) il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale; e) strategia per l'ambiente marino: strategia da sviluppare ed attuare per ciascuna regione o sottoregione marina interessata conformemente all'articolo 7; f) stato ambientale: stato generale dell'ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonche' dei fattori fisiografici, geografici, biologici, geologici e climatici naturali e delle condizioni fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti dalle attivita' umane all'interno o all'esterno della zona considerata; g) buono stato ambientale: stato ambientale delle acque marine tale per cui le stesse preservano la diversita' ecologica e la vitalita' di mari ed oceani puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e tale per cui l'utilizzo dell'ambiente marino si svolge in modo sostenibile, salvaguardandone le potenzialita' per gli usi e le attivita' delle generazioni presenti e future. Il buono stato ambientale e' definito in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base dei descrittori qualitativi dell'allegato I; h) traguardo ambientale: determinazione qualitativa o quantitativa delle condizioni da conseguire per le diverse componenti delle acque marine, agendo sulle pressioni e al fine di ridurre gli impatti, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina; i) criteri: caratteristiche tecniche distintive, anche individuate dalla Commissione europea, strettamente collegate ai descrittori qualitativi; l) inquinamento: introduzione diretta o indiretta, conseguente alle attivita' umane, di sostanze o energia nell'ambiente marino, compreso il rumore sottomarino prodotto dall'uomo, che provoca o che puo' provocare effetti negativi come danni alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, inclusa la perdita di biodiversita', pericoli per la salute umana, limitazioni alle attivita' marittime, compresi la pesca, il turismo, l'uso ricreativo e altri utilizzi legittimi del mare, alterazioni della qualita' delle acque marine che ne pregiudichino l'utilizzo e ne riducano la funzione ricreativa e o, in generale, la compromissione dell'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini; m) cooperazione regionale: cooperazione e coordinamento delle attivita' tra gli Stati membri e, ove possibile, tra i Paesi terzi che hanno in comune la stessa regione o sottoregione marina, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di strategie per l'ambiente marino; n) convenzioni marittime regionali: convenzioni o accordi internazionali e rispettivi organi direttivi, finalizzati alla protezione dell'ambiente marino della regione o delle sottoregioni marine e, in particolare, la Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo del 1995.
Note all'art. 3: Nota agli articoli 3, 8 e 12: - Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, si veda nelle note alle premesse.