Art. 4 Autorita' competente 1. Il Ministero dell'ambiente esercita la funzione di Autorita' competente per il coordinamento delle attivita' previste dal presente decreto. 2. Per l'esercizio dell'attivita' di coordinamento di cui al comma 1, l'Autorita' competente si avvale di un apposito Comitato tecnico, di seguito denominato Comitato, di cui all'articolo 5, istituito presso il Ministero dell'ambiente con apposito decreto, che opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.