Art. 4 
 
 
                        Autorita' competente 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente esercita  la  funzione  di  Autorita'
competente per il coordinamento delle attivita' previste dal presente
decreto. 
  2. Per l'esercizio dell'attivita' di coordinamento di cui al  comma
1, l'Autorita' competente si avvale di un apposito Comitato  tecnico,
di seguito denominato Comitato,  di  cui  all'articolo  5,  istituito
presso il Ministero dell'ambiente con  apposito  decreto,  che  opera
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.