Art. 5 Comitato tecnico 1. Il Comitato e' composto da: a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente; b) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute, Ministero della difesa, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Ministero per i beni e le attivita' culturali, Ministero dello sviluppo economico e Dipartimento per gli affari regionali; d) un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma; e) un rappresentante dell'Unione Province d'Italia; f) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. 2. Alla nomina dei componenti del Comitato provvede il Ministero dell'ambiente previa designazione da parte di ciascuna delle amministrazioni e associazioni di cui al comma 1; tali designazioni devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'autorita' competente. Decorso tale termine il Ministero dell'ambiente provvede comunque all'istituzione del Comitato. 3. La segreteria del Comitato e' organizzata presso la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 4. Ai componenti del Comitato non e' dovuto alcun compenso o gettone di presenza ovvero altro tipo di emolumento per tale partecipazione. 5. Il Comitato concorre alla definizione degli atti inerenti la strategia dell'ambiente marino di cui all'articolo 7. 6. Il Comitato, prima di avviare i lavori, adotta, a maggioranza dei due terzi dei componenti designati, il proprio regolamento interno di funzionamento. 7. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente. 8. Il Comitato puo' avvalersi, ai fini dello svolgimento dei compiti attribuiti, del supporto tecnico scientifico di esperti indicati dalle amministrazioni e associazioni che compongono il Comitato medesimo. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di enti ed istituti di ricerca, di associazioni ambientaliste riconosciute e di associazioni di categoria. Agli esperti ed ai rappresentanti degli enti, degli istituti di ricerca e delle associazioni di cui al presente comma non e' dovuto alcun compenso o rimborso spese, ovvero altro tipo di emolumento per tale partecipazione. 9. Il Comitato riferisce al Parlamento, con cadenza semestrale, sulla attivita' svolta, nonche' sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalita' di cui al presente decreto.