Art. 5 
 
 
                          Comitato tecnico 
 
  1. Il Comitato e' composto da: 
    a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con
funzioni di presidente; 
    b) due rappresentanti  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
    c)  un  rappresentante  per  ciascuno  dei  seguenti   Ministeri:
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  Ministero  della
salute,  Ministero  della  difesa,  Ministero  degli  affari  esteri,
Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  Ministero  dello
sviluppo economico e Dipartimento per gli affari regionali; 
    d) un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma; 
    e) un rappresentante dell'Unione Province d'Italia; 
    f) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. 
  2. Alla nomina dei componenti del Comitato  provvede  il  Ministero
dell'ambiente  previa  designazione  da  parte  di   ciascuna   delle
amministrazioni e associazioni di cui al comma 1;  tali  designazioni
devono  pervenire  entro  30  giorni   dalla   richiesta   da   parte
dell'autorita'  competente.  Decorso  tale   termine   il   Ministero
dell'ambiente provvede comunque all'istituzione del Comitato. 
  3. La segreteria del Comitato e' organizzata presso  la  competente
Direzione generale del  Ministero  dell'ambiente,  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione
vigente. 
  4. Ai componenti del  Comitato  non  e'  dovuto  alcun  compenso  o
gettone  di  presenza  ovvero  altro  tipo  di  emolumento  per  tale
partecipazione. 
  5. Il Comitato concorre alla definizione  degli  atti  inerenti  la
strategia dell'ambiente marino di cui all'articolo 7. 
  6. Il Comitato, prima di avviare i lavori,  adotta,  a  maggioranza
dei due  terzi  dei  componenti  designati,  il  proprio  regolamento
interno di funzionamento. 
  7.  Il  Comitato  si  riunisce  almeno  due  volte   all'anno,   su
convocazione del Presidente. 
  8. Il Comitato  puo'  avvalersi,  ai  fini  dello  svolgimento  dei
compiti attribuiti,  del  supporto  tecnico  scientifico  di  esperti
indicati dalle  amministrazioni  e  associazioni  che  compongono  il
Comitato medesimo. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati
a partecipare rappresentanti di  enti  ed  istituti  di  ricerca,  di
associazioni  ambientaliste  riconosciute  e   di   associazioni   di
categoria. Agli  esperti  ed  ai  rappresentanti  degli  enti,  degli
istituti di ricerca e delle associazioni di cui al presente comma non
e' dovuto alcun compenso o  rimborso  spese,  ovvero  altro  tipo  di
emolumento per tale partecipazione. 
  9. Il Comitato riferisce al  Parlamento,  con  cadenza  semestrale,
sulla attivita' svolta,  nonche'  sulle  risorse  utilizzate  per  il
conseguimento delle finalita' di cui al presente decreto.