Art. 6 
 
 
                       Cooperazione regionale 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente individua,  ove  necessario  d'intesa
con il Ministero degli affari esteri,  le  procedure  finalizzate  ad
assicurare la cooperazione con gli Stati membri che hanno  in  comune
con l'Italia una regione o sottoregione marina al fine di  consentire
che gli adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12 siano posti  in
essere in modo  coerente  e  coordinato  presso  l'intera  regione  o
sottoregione. 
  2. Ai fini previsti dal comma 1 si utilizzano anche, ove opportuno,
le sedi istituzionali esistenti in materia di cooperazione regionale,
incluse  quelle  previste  nel  quadro  delle  convenzioni  marittime
regionali. Per gli adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12,  si
deve fare riferimento anche ai programmi, alle  valutazioni  ed  alle
attivita' condotti nell'ambito di accordi internazionali. 
  3. Ai fini previsti dal comma 1, le procedure di cooperazione  sono
estese, per quanto  possibile,  ai  Paesi  terzi  che  esercitano  la
propria giurisdizione sulle  acque  di  una  regione  o  sottoregione
marina di cui all'articolo 2 ed all'articolo 8, comma 6, in  modo  da
coordinare i rispettivi interventi.