Art. 7 
 
 
                    Azioni e fasi della strategia 
                        per l'ambiente marino 
 
  1. All'attuazione del presente decreto si procede sulla base  delle
seguenti fasi: 
    a) la valutazione iniziale dello  stato  ambientale  delle  acque
marine ai sensi dell'articolo 8; 
    b) la determinazione dei requisiti del buono stato ambientale  ai
sensi dell'articolo 9; 
    c) la definizione dei traguardi ambientali ai sensi dell'articolo
10; 
    d)  l'elaborazione  dei  programmi  di  monitoraggio,  ai   sensi
dell'articolo 11; 
    e) l'elaborazione dei programmi di misure per il conseguimento  e
il mantenimento del buono stato ambientale ai sensi dell'articolo 12. 
  2. La valutazione iniziale di cui all'articolo 8, la determinazione
del buono stato ambientale di cui all'articolo 9, la definizione  dei
traguardi ambientali  di  cui  all'articolo  10,  l'elaborazione  dei
programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11 e l'elaborazione dei
programmi  di  misure  di  cui  all'articolo  12   sono   aggiornate,
successivamente all'elaborazione iniziale, ogni sei anni per ciascuna
regione o sottoregione marina, sulla base delle procedure previste da
tali articoli. 
  3.  Il  Ministero  dell'ambiente  comunica,  in  forma  completa  e
dettagliata, gli aggiornamenti di cui al  comma  2  alla  Commissione
europea, agli organi direttivi delle convenzioni marittime  regionali
ed agli altri Stati membri che condividono con l'Italia una regione o
sottoregione marina,  entro  tre  mesi  dalla  pubblicazione  di  cui
all'articolo 16, comma 2.