Art. 8 
 
 
                        Valutazione iniziale 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente promuove e coordina, avvalendosi  del
Comitato, la valutazione iniziale dello stato  ambientale  attuale  e
dell'impatto delle attivita' antropiche sull'ambiente  marino,  sulla
base  dei  dati  e  delle  informazioni  esistenti,  inclusi   quelli
derivanti dall'attuazione della parte terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
  2. Le amministrazioni dello Stato, i soggetti  pubblici  e  privati
che, nell'esercizio delle proprie attivita',  producono  o  detengono
dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1
sono tenuti, su richiesta del Ministero dell'ambiente, a  metterli  a
disposizione. Restano ferme le  vigenti  disposizioni  che  prevedono
l'invio o la messa a disposizione di tali dati e informazioni. 
  3. La valutazione iniziale deve includere: 
    a) un'analisi degli elementi, delle caratteristiche essenziali  e
dello stato ambientale  attuale  della  regione  marina,  sulla  base
dell'elenco indicativo  degli  elementi  riportati  nella  tabella  1
dell'allegato III; 
    b) un'analisi  dei  principali  impatti  e  delle  pressioni  che
influiscono sullo  stato  ambientale  della  regione  o  sottoregione
marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi di cui  alla
tabella 2 dell'allegato III, la  quale  tenga  conto  delle  tendenze
rilevabili e consideri i principali effetti cumulativi  e  sinergici,
nonche' delle valutazioni pertinenti, effettuate in base alla vigente
legislazione comunitaria; 
    c)  un'analisi  degli   aspetti   socio-economici   dell'utilizzo
dell'ambiente marino e dei costi del suo degrado. 
  4. Il Ministero dell'ambiente assicura, ove necessario d'intesa con
il Ministero degli affari esteri, le opportune  azioni  nel  contesto
delle vigenti convenzioni marittime  regionali,  affinche'  ulteriori
dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1
possano essere ottenuti in sede di attuazione di tali convenzioni. 
  5.  La  valutazione  e'  effettuata   in   tempo   utile   per   la
determinazione del buono stato ambientale di cui all'articolo 9 e per
la definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10. 
  6. A seguito della valutazione di cui  al  comma  1,  il  Ministero
dell'ambiente,  sentita  la  Conferenza  unificata,  stabilisce   con
apposito decreto, se, al fine di tenere conto delle  specificita'  di
zone particolari, le strategie previste dal presente  decreto  devono
essere  definite  e  adottate  con  riferimento   ad   una   o   piu'
sottodivisioni territoriali, da individuare in coerenza con  l'elenco
delle  sottoregioni  marine  del  Mare  Mediterraneo.  Il   Ministero
dell'ambiente comunica tempestivamente tale decreto alla  Commissione
europea.