Art. 8 Valutazione iniziale 1. Il Ministero dell'ambiente promuove e coordina, avvalendosi del Comitato, la valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attivita' antropiche sull'ambiente marino, sulla base dei dati e delle informazioni esistenti, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 2. Le amministrazioni dello Stato, i soggetti pubblici e privati che, nell'esercizio delle proprie attivita', producono o detengono dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1 sono tenuti, su richiesta del Ministero dell'ambiente, a metterli a disposizione. Restano ferme le vigenti disposizioni che prevedono l'invio o la messa a disposizione di tali dati e informazioni. 3. La valutazione iniziale deve includere: a) un'analisi degli elementi, delle caratteristiche essenziali e dello stato ambientale attuale della regione marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi riportati nella tabella 1 dell'allegato III; b) un'analisi dei principali impatti e delle pressioni che influiscono sullo stato ambientale della regione o sottoregione marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi di cui alla tabella 2 dell'allegato III, la quale tenga conto delle tendenze rilevabili e consideri i principali effetti cumulativi e sinergici, nonche' delle valutazioni pertinenti, effettuate in base alla vigente legislazione comunitaria; c) un'analisi degli aspetti socio-economici dell'utilizzo dell'ambiente marino e dei costi del suo degrado. 4. Il Ministero dell'ambiente assicura, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le opportune azioni nel contesto delle vigenti convenzioni marittime regionali, affinche' ulteriori dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1 possano essere ottenuti in sede di attuazione di tali convenzioni. 5. La valutazione e' effettuata in tempo utile per la determinazione del buono stato ambientale di cui all'articolo 9 e per la definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10. 6. A seguito della valutazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con apposito decreto, se, al fine di tenere conto delle specificita' di zone particolari, le strategie previste dal presente decreto devono essere definite e adottate con riferimento ad una o piu' sottodivisioni territoriali, da individuare in coerenza con l'elenco delle sottoregioni marine del Mare Mediterraneo. Il Ministero dell'ambiente comunica tempestivamente tale decreto alla Commissione europea.