Art. 9 Determinazione del buon stato ambientale 1. Il buono stato ambientale e' determinato sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato 1, ed e' identificato quando: a) la struttura, la funzione ed i processi degli ecosistemi che compongono l'ambiente marino, unitamente ai fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, consentano a tali ecosistemi di funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale dovuto all'attivita' umana; b) le specie e gli habitat marini siano protetti in modo tale da evitare la perdita di biodiversita' dovuta all'attivita' umana e da consentire che le diverse componenti biologiche funzionino in modo equilibrato; c) le caratteristiche idromorfologiche e fisico-chimiche degli ecosistemi, incluse le modifiche alle stesse causate dalle attivita' umane nella zona interessata, siano compatibili con le condizioni indicate nelle lettere a) e b); d) gli apporti di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell'ambiente marino, dovuti ad attivita' umane, non causino effetti inquinanti. 2. Per conseguire un buono stato ambientale delle acque marine si applica la gestione adattativa basata sull'approccio ecosistemico. 3. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, determina, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III. 4. Ai fini della determinazione dei requisiti del buono stato ambientale si applicano anche i criteri e gli standard metodologici allo scopo adottati dalla Commissione europea. 5. La determinazione dei requisiti del buono stato ambientale e' effettuata entro il 15 luglio 2012. 6. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli esiti della valutazione di cui all'articolo 8 e della determinazione del buono stato ambientale di cui al presente articolo entro il 15 ottobre 2012.