Art. 9 
 
 
              Determinazione del buon stato ambientale 
 
  1.  Il  buono  stato  ambientale  e'  determinato  sulla  base  dei
descrittori qualitativi di cui all'allegato  1,  ed  e'  identificato
quando: 
    a) la struttura, la funzione ed i processi degli  ecosistemi  che
compongono l'ambiente marino,  unitamente  ai  fattori  fisiografici,
geografici, geologici e climatici, consentano a  tali  ecosistemi  di
funzionare pienamente  e  di  mantenere  la  loro  resilienza  ad  un
cambiamento ambientale dovuto all'attivita' umana; 
    b) le specie e gli habitat marini siano protetti in modo tale  da
evitare la perdita di biodiversita' dovuta all'attivita' umana  e  da
consentire che le diverse componenti biologiche  funzionino  in  modo
equilibrato; 
    c) le caratteristiche idromorfologiche  e  fisico-chimiche  degli
ecosistemi, incluse le modifiche alle stesse causate dalle  attivita'
umane nella zona interessata, siano  compatibili  con  le  condizioni
indicate nelle lettere a) e b); 
    d) gli apporti  di  sostanze  ed  energia,  compreso  il  rumore,
nell'ambiente marino, dovuti ad attivita' umane, non causino  effetti
inquinanti. 
  2. Per conseguire un buono stato ambientale delle acque  marine  si
applica la gestione adattativa basata sull'approccio ecosistemico. 
  3. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, determina,
con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata i requisiti del
buono stato ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori
qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto  delle  pressioni  e
degli impatti di cui all'allegato III. 
  4. Ai fini della  determinazione  dei  requisiti  del  buono  stato
ambientale si applicano anche i criteri e gli  standard  metodologici
allo scopo adottati dalla Commissione europea. 
  5. La determinazione dei requisiti del buono  stato  ambientale  e'
effettuata entro il 15 luglio 2012. 
  6. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli
esiti della valutazione di cui all'articolo 8 e della  determinazione
del buono stato ambientale di cui al presente articolo  entro  il  15
ottobre 2012.