Art. 2 Documenti contabili 1. All'articolo 2 del regolamento n. 228 del 1999, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La SGR, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto del fondo puo' prorogare di 30 giorni il termine per le rendicontazioni di cui alle lettere b) e c), esponendo le motivazioni di tale proroga in un'apposita relazione allegata al rendiconto o alla relazione semestrale».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto n. 228 del 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Documenti contabili). - 1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, e con le stesse modalita', la SGR deve redigere: a) il libro giornale del fondo nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione al fondo; b) il rendiconto della gestione del fondo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; c) una relazione semestrale relativa alla gestione del fondo, entro trenta giorni dalla fine del semestre; d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dei fondi aperti con periodicita' almeno pari all'emissione o rimborso delle quote. 1-bis. La SGR, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto del fondo puo' prorogare di 30 giorni il termine per le rendicontazioni di cui alle lettere b) e c), esponendo le motivazioni di tale proroga in un'apposita relazione allegata al rendiconto o alla relazione semestrale».