Art. 2 Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica 1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalita' e ai sensi del comma 2. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto volto a disciplinare: a) la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l'inserimento nell'elenco delle imprese abilitate all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1; b) le modalita' procedurali per il rilascio dell'abilitazione per l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica; c) le modalita' di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a); d) le modalita' di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell'elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera a); e) le caratteristiche e i contenuti dell'attestazione che l'impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori; f) i casi in cui, in ragione della semplicita' costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attivita' di cui al comma 1. 3. Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), realizzando l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. 4. Chiunque nell'attestazione di cui al comma 2, lettera e), effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto.
Note all'art. 2: - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. cosi' recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».