Art. 2 
 
Allacciamento dei  terminali  di  telecomunicazione  alle  interfacce
                         della rete pubblica 
 
  1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica  sono  tenuti
ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di  collaudo
e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l'allacciamento dei
terminali di telecomunicazione all'interfaccia della  rete  pubblica,
ad imprese abilitate secondo le modalita' e ai sensi del comma 2. 
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, adotta, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
un decreto volto a disciplinare: 
    a)   la   definizione    dei    requisiti    di    qualificazione
tecnico-professionali   che   devono   possedere   le   imprese   per
l'inserimento nell'elenco delle imprese abilitate all'esercizio delle
attivita' di cui al comma 1; 
    b) le modalita' procedurali per il rilascio dell'abilitazione per
l'allacciamento dei terminali  di  telecomunicazione  all'interfaccia
della rete pubblica; 
    c) le modalita' di accertamento e di valutazione dei requisiti di
qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a); 
    d)  le  modalita'  di  costituzione,  di   pubblicazione   e   di
aggiornamento dell'elenco delle  imprese  abilitate  ai  sensi  della
lettera a); 
    e)  le  caratteristiche  e  i  contenuti  dell'attestazione   che
l'impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori; 
    f) i casi in cui, in  ragione  della  semplicita'  costruttiva  e
funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di
connessione,  gli  utenti  possono  provvedere   autonomamente   alle
attivita' di cui al comma 1. 
  3. Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui  al  comma  2,
effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e  di
manutenzione delle apparecchiature terminali di cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera  a),  numero  1),  realizzando  l'allacciamento  dei
terminali di telecomunicazione all'interfaccia della  rete  pubblica,
in assenza del titolo abilitativo di cui  al  presente  articolo,  e'
assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a
150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. 
  4. Chiunque nell'attestazione  di  cui  al  comma  2,  lettera  e),
effettui  dichiarazioni  difformi  rispetto  ai  lavori   svolti   e'
assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a
150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. 
 
          Note all'art. 2: 
              - L'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
          n. 214, S.O. cosi' recita: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          Autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».