ART. 3. 
                    (Modifiche al codice penale). 
 
   1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 544-bis, le parole: « da tre mesi a diciotto mesi
» sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni »; 
    b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre mesi  a
un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle
seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000  a  30.000
euro ».