ART. 4. 
            (Traffico illecito di animali da compagnia). 
 
   1. Chiunque, al fine di procurare a se' o ad  altri  un  profitto,
reiteratamente  o  tramite  attivita'  organizzate,   introduce   nel
territorio nazionale animali da  compagnia  di  cui  all'allegato  I,
parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  26  maggio   2003,   privi   di   sistemi   per
l'identificazione  individuale  e  delle  necessarie   certificazioni
sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale,  e'
punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro
3.000 a euro 15.000. 
   2. La pena di cui al comma 1 si applica altresi'  a  chiunque,  al
fine di procurare a se' o ad altri un  profitto,  trasporta,  cede  o
riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I,
parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  26  maggio  2003,  introdotti  nel   territorio
nazionale in violazione del citato comma 1. 
   3. La pena e' aumentata se gli animali di cui  al  comma  1  hanno
un'eta' accertata inferiore a dodici settimane  o  se  provengono  da
zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria  adottate
per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della
specie. 
   4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per i delitti previsti dai commi 1 e  2  del  presente  articolo,  e'
sempre ordinata la confisca  dell'animale,  salvo  che  appartenga  a
persona estranea al reato. E' altresi' disposta la sospensione da tre
mesi a tre anni  dell'attivita'  di  trasporto,  di  commercio  o  di
allevamento  degli  animali  se  la  sentenza  di   condanna   o   di
applicazione della pena su richiesta delle parti e'  pronunciata  nei
confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e'
disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime. 
   5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca
sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto  del
Ministro della salute,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  19-quater
delle disposizioni di  coordinamento  e  transitorie  per  il  codice
penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne  fanno
richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali. 
   6. Gli animali acquisiti dallo Stato a  seguito  di  provvedimento
definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni
o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5. 
   7.  Le  entrate   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di  previsione
del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o  agli
enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalita' di cui
all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.