ART. 6. 
                (Sanzioni amministrative accessorie). 
 
   1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda  commerciale  che,
nel periodo di tre anni, commette tre violazioni  delle  disposizioni
previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo,  e'  soggetto
alla sospensione dell'autorizzazione per  l'esercizio  dell'attivita'
per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra  le
due violazioni e' inferiore  a  tre  mesi,  e'  applicata  la  durata
massima della sospensione. 
   2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo  di  tre
anni,   commette   tre   violazioni   delle   disposizioni   previste
dall'articolo 13-bis, comma 3, del  decreto  legislativo  30  gennaio
1993,  n.  28,  accertate  in  modo  definitivo,  e'  soggetto   alla
sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' per un
periodo da uno a tre mesi. Se il periodo  intercorrente  tra  le  due
violazioni e' inferiore a tre mesi, e' applicata  la  durata  massima
della sospensione. 
   3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette  cinque
violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente
legge, o il titolare di un'azienda commerciale che,  nel  periodo  di
tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste  dal
medesimo articolo 5 della  presente  legge  o  dall'articolo  13-bis,
comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in
modo definitivo, e'  soggetto  alla  revoca  dell'autorizzazione  per
l'esercizio dell'attivita'. 
   4. Il trasportatore o il titolare di  un'azienda  commerciale  nei
cui confronti e' stata disposta  la  revoca  dell'autorizzazione,  ai
sensi del comma 3, non puo' conseguire  un'altra  autorizzazione  per
l'esercizio della medesima attivita' prima di dodici mesi. 
   5. I soggetti che  hanno  accertato  una  violazione  che  prevede
l'applicazione della sospensione o della  revoca  dell'autorizzazione
del  trasportatore  o  del   titolare   di   un'azienda   commerciale
trasmettono all'autorita' che l'ha rilasciata copia  del  verbale  di
contestazione  e  ogni  altro  documento   utile   all'adozione   dei
provvedimenti di sospensione o di revoca.