ART. 7. 
                    (Procedimento di applicazione 
                   delle sanzioni amministrative). 
 
   1. Ai fini dell'accertamento  e  dell'irrogazione  delle  sanzioni
previste dalla presente legge  si  applicano  le  disposizioni  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. 
   2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo
5  della  presente  legge  e'   commessa   utilizzando   un   veicolo
immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni  dell'articolo
207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni. 
   3.  Il  veicolo  sottoposto  a  fermo  amministrativo   ai   sensi
dell'articolo  207  del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  e'
affidato in custodia, a spese del responsabile della  violazione,  ad
uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del medesimo  codice,
di  cui  al  decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  e  successive
modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a spese del  responsabile
della violazione, in un luogo  che  garantisca  la  tutela  del  loro
benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia. 
   4. L'entita' delle sanzioni amministrative previste dalla presente
legge  e'  aggiornata  ogni  due  anni  in  misura  pari   all'intera
variazione,  accertata   dall'Istituto   nazionale   di   statistica,
dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine,  entro
il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto
con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e  della  giustizia,
fissa, seguendo il criterio di cui al  periodo  precedente,  i  nuovi
limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal
1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare  quelli
massimi indicati nella legge 24 novembre  1981,  n.  689.  La  misura
delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai  sensi  delle
disposizioni  del  presente  comma,  e'  oggetto  di   arrotondamento
all'unita' di euro, per eccesso se la frazione  decimale  e'  pari  o
superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e'  inferiore
a tale limite. 
   5.  Le  autorita'  competenti   all'irrogazione   delle   sanzioni
amministrative previste dalla presente legge sono il Ministero  della
salute, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,  negli
ambiti di rispettiva competenza.