Art. 2. 
 
      Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 
 
    1.  Al  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  527,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        “1. Il presente decreto  legislativo  costituisce  attuazione
        della direttiva 91/477/CEE, come modificata  dalla  direttiva
        2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione  e  della
        detenzione di armi.”; 
        b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
        “ Art. 1 - bis Ai fini del presente decreto, si intende per: 
        a) “arma da fuoco”: qualsiasi  arma  portatile  a  canna  che
        espelle, e' progettata ad espellere o puo' essere trasformata
        al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile
        mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno  che
        non sia esclusa per una delle ragioni elencate al  punto  III
        dell'allegato I  della  direttiva  91/477/CEE,  e  successive
        modificazioni. Un oggetto e'  considerato  idoneo  ad  essere
        trasformato al fine di espellere un colpo, una  pallottola  o
        un  proiettile   mediante   l'azione   di   un   combustibile
        propellente se ha l'aspetto  di  un'arma  da  fuoco  e,  come
        risultato delle sue caratteristiche di  fabbricazione  o  del
        materiale  a  tal  fine   utilizzato,   puo'   essere   cosi'
        trasformata; 
        b) “parte”:  qualsiasi  componente  o  elemento  di  ricambio
        specificamente   progettato   per   un'arma   da   fuoco    e
        indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna,
        il  fusto  o  la  carcassa,  il  carrello   o   il   tamburo,
        l'otturatore o il blocco di culatta, nonche' ogni dispositivo
        progettato o adattato per attenuare il rumore causato da  uno
        sparo di arma da fuoco; 
        c) “parte essenziale”: il meccanismo di chiusura, la camera e
        la canna di armi da fuoco che, in  quanto  oggetti  distinti,
        rientrano nella categoria in cui e' stata classificata l'arma
        da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte; 
        d) “munizione”: l'insieme della cartuccia o  dei  componenti,
        compresi i bossoli, gli inneschi, la  polvere  da  sparo,  le
        pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco; 
        e) “tracciabilita”: il  controllo  sistematico  del  percorso
        delle armi da fuoco e, ove  possibile,  delle  loro  parti  e
        munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con  l'intento  di
        assistere le autorita' dello Stato  italiano  e  degli  Stati
        dell'Unione europea ad individuare, indagare e analizzare  la
        fabbricazione ed il traffico illeciti; 
        f) intermediario”: una persona fisica  o  giuridica,  diversa
        dall'armaiolo,  che   eserciti   un'attivita'   professionale
        consistente  integralmente  o  parzialmente  nella   vendita,
        nell'acquisto e nella  organizzazione  del  trasferimento  di
        armi, loro parti e munizioni, pur senza averne  la  materiale
        disponibilita'. Non sono intermediari i meri vettori; 
        g) “armaiolo”: qualsiasi persona,  fisica  o  giuridica,  che
        eserciti un'attivita' professionale consistente integralmente
        o parzialmente  nella  fabbricazione,  nel  commercio,  nello
        scambio,   nell'assemblaggio,   nella   riparazione,    nella
        disattivazione e nella locazione delle  armi,  loro  parti  e
        munizioni.”; 
        c) all'articolo 2: 
        1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        “2. Possono chiedere il rilascio della carta  europea  d'arma
        da fuoco le  persone  residenti  o  i  cittadini  dell'Unione
        europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di
        licenza di porto d'armi e che detengono una o  piu'  armi  da
        fuoco denunciate a norma dell'articolo  38  del  testo  unico
        delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio
        decreto 18 giugno 1931, n. 773.”; 
        2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole : “di residenza”
        sono inserite le seguenti: “o, per  i  cittadini  dell'Unione
        europea, al questore della provincia di domicilio”. 
 
 
              Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 1 del citato  decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n.  527,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art.  1.   -   Il   presente   decreto   legislativo
          costituisce attuazione  della  direttiva  91/477/CEE,  come
          modificata  dalla   direttiva   2008/51/CE,   relativa   al
          controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. 
              2. Le disposizioni del presente decreto legislativo  si
          applicano alle armi da fuoco  delle  categorie  B,  C  e  D
          dell'allegato I della direttiva la cui detenzione  e  porto
          sono consentite nel territorio dello Stato.». 
              - Il testo dell'art. 2 del citato  decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n.  527,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 2. - 1.  La  carta  europea  d'arma  da  fuoco,
          conforme  al   modello   comunitario,   contiene   i   dati
          identificativi delle armi, comprese quelle da caccia  o  di
          uso sportivo, di cui e' richiesta l'iscrizione, nonche' gli
          estremi  del  permesso  di  porto   d'armi   ovvero   della
          autorizzazione al trasporto  dell'arma  per  uso  sportivo,
          della denuncia di  detenzione  e  delle  autorizzazioni  al
          trasferimento delle armi iscritte in uno Stato membro delle
          Comunita' europee. 
              2. Possono chiedere il  rilascio  della  carta  europea
          d'arma  da  fuoco  le  persone  residenti  o  i   cittadini
          dell'Unione europea domiciliati nel territorio dello  Stato
          in possesso di licenza di porto d'armi e che detengono  una
          o piu' armi da fuoco denunciate a norma  dell'art.  38  del
          testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  approvato
          con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
              3. La domanda e' presentata al questore della provincia
          di residenza o, per i  cittadini  dell'Unione  europea,  al
          questore della provincia  di  domicilio  e  deve  contenere
          oltre   alle   generalita'   dell'interessato,    i    dati
          identificativi dell'arma o  delle  armi  che  si  intendono
          iscrivere.  Alla  domanda   devono   essere   allegate   le
          autorizzazioni o licenze da iscrivere nella carta  o  copia
          autentica delle stesse e, in ogni caso, della  denuncia  di
          detenzione. 
              4. La carta europea d'arma da fuoco e'  rilasciata  per
          la durata di validita' del permesso di porto d'arma o della
          autorizzazione al trasporto di armi  per  uso  sportivo,  e
          comunque per un periodo non superiore al quinquennio. 
              5. Con  le  disposizioni  di  esecuzione  del  presente
          decreto legislativo sono stabilite  l'ammontare  del  costo
          della carta e  le  modalita'  di  versamento  all'atto  del
          rilascio.».