Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
“1. Il presente decreto legislativo costituisce attuazione
della direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva
2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi.”;
b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
“ Art. 1 - bis Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) “arma da fuoco”: qualsiasi arma portatile a canna che
espelle, e' progettata ad espellere o puo' essere trasformata
al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile
mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che
non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III
dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive
modificazioni. Un oggetto e' considerato idoneo ad essere
trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o
un proiettile mediante l'azione di un combustibile
propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come
risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del
materiale a tal fine utilizzato, puo' essere cosi'
trasformata;
b) “parte”: qualsiasi componente o elemento di ricambio
specificamente progettato per un'arma da fuoco e
indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna,
il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo,
l'otturatore o il blocco di culatta, nonche' ogni dispositivo
progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno
sparo di arma da fuoco;
c) “parte essenziale”: il meccanismo di chiusura, la camera e
la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti,
rientrano nella categoria in cui e' stata classificata l'arma
da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte;
d) “munizione”: l'insieme della cartuccia o dei componenti,
compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le
pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco;
e) “tracciabilita”: il controllo sistematico del percorso
delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e
munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di
assistere le autorita' dello Stato italiano e degli Stati
dell'Unione europea ad individuare, indagare e analizzare la
fabbricazione ed il traffico illeciti;
f) intermediario”: una persona fisica o giuridica, diversa
dall'armaiolo, che eserciti un'attivita' professionale
consistente integralmente o parzialmente nella vendita,
nell'acquisto e nella organizzazione del trasferimento di
armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale
disponibilita'. Non sono intermediari i meri vettori;
g) “armaiolo”: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che
eserciti un'attivita' professionale consistente integralmente
o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello
scambio, nell'assemblaggio, nella riparazione, nella
disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e
munizioni.”;
c) all'articolo 2:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
“2. Possono chiedere il rilascio della carta europea d'arma
da fuoco le persone residenti o i cittadini dell'Unione
europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di
licenza di porto d'armi e che detengono una o piu' armi da
fuoco denunciate a norma dell'articolo 38 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.”;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole : “di residenza”
sono inserite le seguenti: “o, per i cittadini dell'Unione
europea, al questore della provincia di domicilio”.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 527, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 1. - Il presente decreto legislativo
costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE, come
modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
2. Le disposizioni del presente decreto legislativo si
applicano alle armi da fuoco delle categorie B, C e D
dell'allegato I della direttiva la cui detenzione e porto
sono consentite nel territorio dello Stato.».
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 527, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 2. - 1. La carta europea d'arma da fuoco,
conforme al modello comunitario, contiene i dati
identificativi delle armi, comprese quelle da caccia o di
uso sportivo, di cui e' richiesta l'iscrizione, nonche' gli
estremi del permesso di porto d'armi ovvero della
autorizzazione al trasporto dell'arma per uso sportivo,
della denuncia di detenzione e delle autorizzazioni al
trasferimento delle armi iscritte in uno Stato membro delle
Comunita' europee.
2. Possono chiedere il rilascio della carta europea
d'arma da fuoco le persone residenti o i cittadini
dell'Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato
in possesso di licenza di porto d'armi e che detengono una
o piu' armi da fuoco denunciate a norma dell'art. 38 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. La domanda e' presentata al questore della provincia
di residenza o, per i cittadini dell'Unione europea, al
questore della provincia di domicilio e deve contenere
oltre alle generalita' dell'interessato, i dati
identificativi dell'arma o delle armi che si intendono
iscrivere. Alla domanda devono essere allegate le
autorizzazioni o licenze da iscrivere nella carta o copia
autentica delle stesse e, in ogni caso, della denuncia di
detenzione.
4. La carta europea d'arma da fuoco e' rilasciata per
la durata di validita' del permesso di porto d'arma o della
autorizzazione al trasporto di armi per uso sportivo, e
comunque per un periodo non superiore al quinquennio.
5. Con le disposizioni di esecuzione del presente
decreto legislativo sono stabilite l'ammontare del costo
della carta e le modalita' di versamento all'atto del
rilascio.».