Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: “1. Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.”; b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: “ Art. 1 - bis Ai fini del presente decreto, si intende per: a) “arma da fuoco”: qualsiasi arma portatile a canna che espelle, e' progettata ad espellere o puo' essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto e' considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, puo' essere cosi' trasformata; b) “parte”: qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonche' ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco; c) “parte essenziale”: il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui e' stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte; d) “munizione”: l'insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco; e) “tracciabilita”: il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorita' dello Stato italiano e degli Stati dell'Unione europea ad individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico illeciti; f) intermediario”: una persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attivita' professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilita'. Non sono intermediari i meri vettori; g) “armaiolo”: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un'attivita' professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell'assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni.”; c) all'articolo 2: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: “2. Possono chiedere il rilascio della carta europea d'arma da fuoco le persone residenti o i cittadini dell'Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d'armi e che detengono una o piu' armi da fuoco denunciate a norma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”; 2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole : “di residenza” sono inserite le seguenti: “o, per i cittadini dell'Unione europea, al questore della provincia di domicilio”.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1. - Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. 2. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle armi da fuoco delle categorie B, C e D dell'allegato I della direttiva la cui detenzione e porto sono consentite nel territorio dello Stato.». - Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2. - 1. La carta europea d'arma da fuoco, conforme al modello comunitario, contiene i dati identificativi delle armi, comprese quelle da caccia o di uso sportivo, di cui e' richiesta l'iscrizione, nonche' gli estremi del permesso di porto d'armi ovvero della autorizzazione al trasporto dell'arma per uso sportivo, della denuncia di detenzione e delle autorizzazioni al trasferimento delle armi iscritte in uno Stato membro delle Comunita' europee. 2. Possono chiedere il rilascio della carta europea d'arma da fuoco le persone residenti o i cittadini dell'Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d'armi e che detengono una o piu' armi da fuoco denunciate a norma dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 3. La domanda e' presentata al questore della provincia di residenza o, per i cittadini dell'Unione europea, al questore della provincia di domicilio e deve contenere oltre alle generalita' dell'interessato, i dati identificativi dell'arma o delle armi che si intendono iscrivere. Alla domanda devono essere allegate le autorizzazioni o licenze da iscrivere nella carta o copia autentica delle stesse e, in ogni caso, della denuncia di detenzione. 4. La carta europea d'arma da fuoco e' rilasciata per la durata di validita' del permesso di porto d'arma o della autorizzazione al trasporto di armi per uso sportivo, e comunque per un periodo non superiore al quinquennio. 5. Con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo sono stabilite l'ammontare del costo della carta e le modalita' di versamento all'atto del rilascio.».