Art. 3. 
 
          Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 
 
    1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) all'articolo 28: 
      1)  al  primo  comma,  dopo  le  parole:  “sono   proibite   la
fabbricazione,” e' inserita la seguente: “ l'assemblaggio,”; 
      2) al secondo  comma  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  “La
validita' della licenza e' di 2 anni.”; 
      3) al quarto comma, le  parole:  “  e  con  la  multa  da  euro
cinquecento a euro tremila” sono sostituite dalle seguenti:  “con  la
multa da 3.000 euro a 30.000 euro”; 
      b) all'articolo 31: 
      1) al primo comma, dopo le parole: “fabbricare altre armi,”  e'
inserita la seguente: “ assemblarle,” 
      2) dopo il secondo comma e' aggiunto in fine il seguente: 
      “Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la  validita'
della licenza e' di 3 anni.”; 
      c) dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente: 
      “Art. 31-bis - 1. Per esercitare l'attivita'  di  intermediario
di  cui  all'articolo  1-bis,  comma  1,  lettera  f),  del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992  n.  527,  nel  settore  delle  armi  e'
richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto,  che  ha  una
validita' di 3 anni. 
      2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all'autorita' che
ha rilasciato la licenza, anche mediante un  sistema  informatizzato,
ogni  anno,  un  resoconto  dettagliato  delle   singole   operazioni
effettuate 
      3. La mancata comunicazione puo' comportare, in caso  di  prima
violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la  sospensione  o
la revoca della licenza. 
      4. Le  modalita'  di  attuazione  del  presente  articolo  sono
definite nel regolamento.”; 
      d) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente: 
      “Art. 35 -“1. L'armaiolo di cui all'articolo 1- bis , comma  1,
lettera g), del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  527,  e'
obbligato a tenere un  registro  delle  operazioni  giornaliere,  nel
quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui  le
operazioni stesse sono compiute. Il registro  e'  tenuto  in  formato
elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento. 
      2. Il registro  di  cui  al  comma  1  deve  essere  esibito  a
richiesta degli ufficiali od agenti  di  pubblica  sicurezza  e  deve
essere conservato per un periodo di 50 anni. 
      3. Alla cessazione dell'attivita', i registri delle  operazioni
giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico,  devono  essere
consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che  aveva  rilasciato
la licenza, che ne cura la conservazione per il  periodo  necessario.
Le  informazioni  registrate   nel   sistema   informatico   di   cui
all'articolo 3 del decreto legislativo del 25  gennaio  2010,  n.  8,
sono  conservate  per  i   50   anni   successivi   alla   cessazione
dell'attivita'. 
      4.  Gli  armaioli  devono,  altresi',  comunicare   mensilmente
all'ufficio di polizia competente per territorio le  generalita'  dei
privati che hanno acquistato o  venduto  loro  le  armi,  nonche'  la
specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e  gli  estremi
dei titoli abilitativi all'acquisto  esibiti  dagli  interessati.  Le
comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica. 
      5. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere  armi  a
privati che non siano muniti di permesso di porto  d'armi  ovvero  di
nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. 
      6. Il nulla osta non puo' essere rilasciato  ai  minori  di  18
anni, ha la validita' di un mese ed e' esente  da  ogni  tributo.  La
domanda e' redatta in carta libera. 
      7. Il questore  subordina  il  rilascio  del  nulla  osta  alla
presentazione di certificato rilasciato  dal  settore  medico  legale
delle Aziende sanitarie  locali,  o  da  un  medico  militare,  della
Polizia di Stato o del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  dal
quale risulti che il richiedente non e' affetto da  malattie  mentali
oppure  da  vizi  che  ne  diminuiscono,  anche  temporaneamente,  la
capacita' di intendere e di  volere,  ovvero  non  risulti  assumere,
anche occasionalmente,  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  ovvero
abusare  di  alcool,  nonche'  dalla  presentazione  di  ogni   altra
certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti. 
      8. Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a  due
anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro. 
      9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme
del presente articolo e' punito con l'arresto fino a un  anno  e  con
l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro. 
      10. Il provvedimento con cui viene  rilasciato  il  nulla  osta
all'acquisto delle armi, nonche' quello che consente  l'acquisizione,
a qualsiasi titolo, della disponibilita'  di  un'arma  devono  essere
comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche
diversi  dai  familiari,  compreso   il   convivente   more   uxorio,
individuati dal  regolamento  e  indicati  dallo  stesso  interessato
all'atto dell'istanza, secondo le  modalita'  definite  nel  medesimo
regolamento.  In  caso  di  violazione  degli  obblighi  previsti  in
attuazione del presente comma, si applica la sanzione  amministrativa
da 2.000 euro a 10.000  euro.  Puo'  essere  disposta,  altresi',  la
revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.”; 
      e) all'articolo 38 : 
        a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
        “Chiunque detiene armi, parti di esse,  di  cui  all'articolo
1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n 527, munizioni finite o materie  esplodenti  di  qualsiasi  genere,
deve farne denuncia entro le  72  ore  successive  alla  acquisizione
della loro materiale disponibilita', all'ufficio locale  di  pubblica
sicurezza o, quando questo manchi, al locale  comando  dell'Arma  dei
carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 8,  secondo
le modalita' stabilite nel regolamento.”; 
        b) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: 
        “Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere
in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve  presentare  ogni
sei anni la certificazione medica di cui all'articolo 35, comma 7. La
mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto  a
vietare la detenzione delle armi denunciate, ai  sensi  dell'articolo
39. 
        La denuncia di detenzione di cui al primo comma  deve  essere
ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma  in  un
luogo diverso  da  quello  indicato  nella  precedente  denuncia.  Il
detentore delle armi deve assicurare che il luogo di  custodia  offra
adeguate garanzie di sicurezza.“; 
      f) all'articolo 42, dopo il terzo comma e' aggiunto in fine  il
seguente: 
        “Il provvedimento con cui viene  rilasciata  una  licenza  di
porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a
cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche  diversi  dai
familiari,  compreso  il  convivente  more  uxorio,  individuati  dal
regolamento   e   indicati   dallo   stesso   interessato    all'atto
dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento.
In caso di violazione  degli  obblighi  previsti  in  attuazione  del
presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a
10.000 euro. Puo' essere disposta, altresi', la revoca della  licenza
o del nulla osta alla detenzione.”; 
      g) all'articolo 55 : 
        1) al primo comma, dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il
seguente: “Il registro e' tenuto in formato elettronico,  secondo  le
modalita' definite nel regolamento.”; 
        2) al secondo comma, la parola: “cinque” e' sostituita  dalla
seguente: “cinquanta”; 
        3) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
        “Alla cessazione dell'attivita', i registri delle  operazioni
giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico,  devono  essere
consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che  aveva  rilasciato
la  licenza,  che  ne  curera'  la  conservazione  per   il   periodo
necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8,  devono
essere  conservate  per  i  50  anni   successivi   alla   cessazione
dell'attivita'.”; 
      h) all'articolo 57, dopo il  secondo  comma,  sono  inseriti  i
seguenti: 
      “La licenza e' altresi' richiesta per l'apertura o la  gestione
di campi di tiro o poligoni privati. 
      Il sindaco deve essere, comunque, sentito per  gli  aspetti  di
competenza dell'ente locale, quando non e' lo stesso a rilasciare  la
licenza. 
      Nel regolamento sono definite le modalita'  di  attuazione  del
presente comma e la relativa disciplina transitoria.”. 
 
 
              Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 28, 31, 38, 42, 55
          e 57 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  come
          modificati dal presente decreto: 
                «Art. 28 (art. 27 testo unico 1926). - Oltre  i  casi
          preveduti   dal   codice   penale,   sono    proibite    la
          fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e
          la vendita, senza licenza del Ministro  per  l'interno,  di
          armi da guerra e di armi  ad  esse  analoghe,  nazionali  o
          straniere, o di parti di esse, di  munizioni,  di  uniformi
          militari o  di  altri  oggetti  destinati  all'armamento  e
          all'equipaggiamento di forze armate nazionali o  straniere.
          Con  la  licenza  di  fabbricazione  sono   consentite   le
          attivita' commerciali connesse e la riparazione delle  armi
          prodotte. 
              La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione  e
          l'esportazione delle  armi  da  fuoco  diverse  dalle  armi
          comuni da sparo non comprese nei  materiali  di  armamento,
          nonche'   per   la    fabbricazione,    l'importazione    e
          l'esportazione, la raccolta, la  detenzione  e  la  vendita
          degli  strumenti  di  autodifesa  specificamente  destinati
          all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
          fabbricazione   e   la   detenzione   delle   tessere    di
          riconoscimento    e    degli    altri    contrassegni    di
          identificazione degli ufficiali e degli agenti di  pubblica
          sicurezza  e  di  polizia  giudiziaria,  fatte   salve   le
          produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca  dello  Stato.
          La validita' della licenza e' di 2 anni. 
              Per il trasporto delle armi stesse  nell'interno  dello
          Stato e' necessario darne avviso al Prefetto. 
              Il contravventore  e'  punito,  qualora  il  fatto  non
          costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da uno a
          tre anni con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.». 
              < < Art. 31 (art. 30 testo unico 1926). - Salvo  quanto
          e' disposto per le armi da  guerra  dall'art.  28,  non  si
          possono  fabbricare  altre  armi,  assemblarle,  introdurle
          nello Stato, esportarle,  farne  raccolta  per  ragioni  di
          commercio o di industria,  o  porle  comunque  in  vendita,
          senza licenza del Questore. 
              La licenza e' necessaria anche per le collezioni  delle
          armi artistiche, rare od antiche. 
              Salvo quanto previsto per la  collezione  di  armi,  la
          validita' della licenza e' di 3 anni.». 
              «Art. 38 - Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui
          all'art.  1-bis,  comma  1,   lettera   b),   del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 527,  munizioni  finite  o
          materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia
          entro le 72 ore successive  alla  acquisizione  della  loro
          materiale disponibilita', all'ufficio  locale  di  pubblica
          sicurezza  o,  quando  questo  manchi,  al  locale  comando
          dell'Arma dei carabinieri, ovvero  per  via  telematica  al
          sistema  informatico  di  cui  all'art.   3   del   decreto
          legislativo 25 gennaio 2010  n.  8,  secondo  le  modalita'
          stabilite nel regolamento. 
              Sono esenti dall'obbligo della denuncia: 
              a) i corpi armati, le societa' di tiro  a  segno  e  le
          altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei
          luoghi espressamente destinati allo scopo; 
              b)  i  possessori  di  raccolte  autorizzate  di   armi
          artistiche, rare o antiche; 
              c) le persone che per la loro qualita' permanente hanno
          diritto ad andare armate, limitatamente pero' al numero  ed
          alla specie delle armi loro consentite. 
              L'autorita'  di  pubblica  sicurezza  ha  facolta'   di
          eseguire,  quando  lo  ritenga  necessario,  verifiche   di
          controllo  anche  nei  casi   contemplati   dal   capoverso
          precedente, e di prescrivere quelle  misure  cautelari  che
          ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico. 
              Chiunque detiene le armi di cui al primo  comma,  senza
          essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi,  deve
          presentare ogni sei anni la certificazione  medica  di  cui
          all'art.  35,  comma  7.  La  mancata   presentazione   del
          certificato medico  autorizza  il  prefetto  a  vietare  la
          detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'art. 39. 
              La denuncia di detenzione di cui al  primo  comma  deve
          essere  ripresentata  ogni   qual   volta   il   possessore
          trasferisca l'arma in un luogo diverso da  quello  indicato
          nella precedente denuncia. 
              Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di
          custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.». 
              «Art. 42 (art. 41 testo unico 1926). -  Il Questore  ha
          facolta' di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e
          il  Prefetto  ha  facolta'  di  concedere,   in   caso   di
          dimostrato-bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole
          di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia
          una lunghezza inferiore a centimetri 65. 
              Il provvedimento con cui viene rilasciata  una  licenza
          di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve  essere
          comunicato,  a   cura   dell'interessato,   ai   conviventi
          maggiorenni,  anche  diversi  dai  familiari,  compreso  il
          convivente  more  uxorio,  individuati  dal  regolamento  e
          indicati dallo stesso  interessato  all'atto  dell'istanza,
          secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento.  In
          caso di violazione degli obblighi  previsti  in  attuazione
          del presente comma, si applica la  sanzione  amministrativa
          da  2.000  euro  a  10.000  euro.  Puo'  essere   disposta,
          altresi', la revoca della licenza o  del  nulla  osta  alla
          detenzione.». 
              «Art. 55 (art. 54 testo unico  1926). -  Gli  esercenti
          fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di  qualsiasi
          specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni
          giornaliere, in cui saranno indicate le  generalita'  delle
          persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il
          registro e'  tenuto  in  formato  elettronico,  secondo  le
          modalita'  definite  nel  regolamento.  I  rivenditori   di
          materie esplodenti devono altresi'  comunicare  mensilmente
          all'ufficio  di  polizia  competente  per   territorio   le
          generalita'  delle  persone  e  delle   ditte   che   hanno
          acquistato   munizioni   ed   esplosivi,   la   specie,   i
          contrassegni  e  la  quantita'  delle  munizioni  e   degli
          esplosivi venduti e  gli  estremi  dei  titoli  abilitativi
          all'acquisto esibiti dagli interessati. 
              Tale registro deve  essere  esibito  a  ogni  richiesta
          degli ufficiali od agenti  di  pubblica  sicurezza  e  deve
          essere conservato per un periodo di  cinquanta  anni  anche
          dopo la cessazione dell'attivita'. 
              Alla  cessazione  dell'attivita',  i   registri   delle
          operazioni  giornaliere,  sia  in  formato   cartaceo   che
          elettronico,  devono  essere  consegnati  all'Autorita'  di
          pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che  ne
          curera' la conservazione  per  il  periodo  necessario.  Le
          informazioni registrate  nel  sistema  informatico  di  cui
          all'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.  8,
          devono essere conservate per  i  50  anni  successivi  alla
          cessazione dell'attivita'. 
              E' vietato vendere o in  qualsiasi  altro  modo  cedere
          materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª  e  Vª  categoria,
          gruppo A e gruppo B, a privati  che  non  siano  muniti  di
          permesso di porto d'armi ovvero di  nulla  osta  rilasciato
          dal Questore, nonche' materie esplodenti di  Vª  categoria,
          gruppo C, a privati che non siano  maggiorenni  e  che  non
          esibiscano un documento di identita' in corso di validita'.
          Il nulla osta non puo' essere rilasciato a  minori;  ha  la
          validita' di un mese ed  e'  esente  da  ogni  tributo.  La
          domanda e' redatta in carta libera. 
              Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta
          di  cui  al  comma  precedente,   alla   presentazione   di
          certificato  del  medico  provinciale,   o   dell'ufficiale
          sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
          richiedente non e' affetto da malattie  mentali  oppure  da
          vizi  che  ne  diminuiscono,  anche   temporaneamente,   la
          capacita' di intendere e di volere. 
              Il contravventore e' punito con l'arresto da nove  mesi
          a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire euro 154 . 
              Gli  obblighi   di   registrazione   delle   operazioni
          giornaliere  e  di  comunicazione  mensile  all'ufficio  di
          polizia competente per territorio  non  si  applicano  alle
          materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E. 
              L'acquirente o cessionario  di  materie  esplodenti  in
          violazione delle norme del presente articolo e' punito  con
          l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a  euro
          154. ». 
              « Art. 57 (art. 56 testo unico 1926). -  Senza  licenza
          della autorita' locale di pubblica  sicurezza  non  possono
          spararsi armi da  fuoco  ne'  lanciarsi  razzi,  accendersi
          fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o  in
          genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo
          abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in
          direzione di essa. 
              E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi. 
              La licenza e' altresi' richiesta per  l'apertura  o  la
          gestione di campi di tiro o poligoni privati. 
              Il sindaco  deve  essere,  comunque,  sentito  per  gli
          aspetti di competenza dell'ente locale, quando  non  e'  lo
          stesso a rilasciare la licenza. 
              Nel  regolamento  sono   definite   le   modalita'   di
          attuazione del presente  comma  e  la  relativa  disciplina
          transitoria.».