Art. 3.
Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al primo comma, dopo le parole: “sono proibite la
fabbricazione,” e' inserita la seguente: “ l'assemblaggio,”;
2) al secondo comma e' aggiunto il seguente periodo: “La
validita' della licenza e' di 2 anni.”;
3) al quarto comma, le parole: “ e con la multa da euro
cinquecento a euro tremila” sono sostituite dalle seguenti: “con la
multa da 3.000 euro a 30.000 euro”;
b) all'articolo 31:
1) al primo comma, dopo le parole: “fabbricare altre armi,” e'
inserita la seguente: “ assemblarle,”
2) dopo il secondo comma e' aggiunto in fine il seguente:
“Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validita'
della licenza e' di 3 anni.”;
c) dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:
“Art. 31-bis - 1. Per esercitare l'attivita' di intermediario
di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 527, nel settore delle armi e'
richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto, che ha una
validita' di 3 anni.
2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all'autorita' che
ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato,
ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni
effettuate
3. La mancata comunicazione puo' comportare, in caso di prima
violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o
la revoca della licenza.
4. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono
definite nel regolamento.”;
d) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
“Art. 35 -“1. L'armaiolo di cui all'articolo 1- bis , comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e'
obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel
quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le
operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in formato
elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a
richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve
essere conservato per un periodo di 50 anni.
3. Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni
giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere
consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato
la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario.
Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8,
sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione
dell'attivita'.
4. Gli armaioli devono, altresi', comunicare mensilmente
all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' dei
privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonche' la
specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi
dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le
comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.
5. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a
privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di
nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.
6. Il nulla osta non puo' essere rilasciato ai minori di 18
anni, ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La
domanda e' redatta in carta libera.
7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla
presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale
delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della
Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal
quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali
oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la
capacita' di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere,
anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero
abusare di alcool, nonche' dalla presentazione di ogni altra
certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.
8. Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a due
anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.
9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme
del presente articolo e' punito con l'arresto fino a un anno e con
l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.
10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta
all'acquisto delle armi, nonche' quello che consente l'acquisizione,
a qualsiasi titolo, della disponibilita' di un'arma devono essere
comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche
diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio,
individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato
all'atto dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo
regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in
attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa
da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere disposta, altresi', la
revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.”;
e) all'articolo 38 :
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
“Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo
1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere,
deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione
della loro materiale disponibilita', all'ufficio locale di pubblica
sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei
carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 8, secondo
le modalita' stabilite nel regolamento.”;
b) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
“Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere
in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni
sei anni la certificazione medica di cui all'articolo 35, comma 7. La
mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a
vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo
39.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere
ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un
luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il
detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra
adeguate garanzie di sicurezza.“;
f) all'articolo 42, dopo il terzo comma e' aggiunto in fine il
seguente:
“Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di
porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a
cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai
familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal
regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto
dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento.
In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del
presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a
10.000 euro. Puo' essere disposta, altresi', la revoca della licenza
o del nulla osta alla detenzione.”;
g) all'articolo 55 :
1) al primo comma, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: “Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le
modalita' definite nel regolamento.”;
2) al secondo comma, la parola: “cinque” e' sostituita dalla
seguente: “cinquanta”;
3) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
“Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni
giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere
consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato
la licenza, che ne curera' la conservazione per il periodo
necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono
essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione
dell'attivita'.”;
h) all'articolo 57, dopo il secondo comma, sono inseriti i
seguenti:
“La licenza e' altresi' richiesta per l'apertura o la gestione
di campi di tiro o poligoni privati.
Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di
competenza dell'ente locale, quando non e' lo stesso a rilasciare la
licenza.
Nel regolamento sono definite le modalita' di attuazione del
presente comma e la relativa disciplina transitoria.”.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 28, 31, 38, 42, 55
e 57 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 28 (art. 27 testo unico 1926). - Oltre i casi
preveduti dal codice penale, sono proibite la
fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e
la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di
armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o
straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi
militari o di altri oggetti destinati all'armamento e
all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.
Con la licenza di fabbricazione sono consentite le
attivita' commerciali connesse e la riparazione delle armi
prodotte.
La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e
l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi
comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento,
nonche' per la fabbricazione, l'importazione e
l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita
degli strumenti di autodifesa specificamente destinati
all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
fabbricazione e la detenzione delle tessere di
riconoscimento e degli altri contrassegni di
identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le
produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.
La validita' della licenza e' di 2 anni.
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello
Stato e' necessario darne avviso al Prefetto.
Il contravventore e' punito, qualora il fatto non
costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da uno a
tre anni con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.».
< < Art. 31 (art. 30 testo unico 1926). - Salvo quanto
e' disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si
possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle
nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di
commercio o di industria, o porle comunque in vendita,
senza licenza del Questore.
La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle
armi artistiche, rare od antiche.
Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la
validita' della licenza e' di 3 anni.».
«Art. 38 - Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui
all'art. 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o
materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia
entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro
materiale disponibilita', all'ufficio locale di pubblica
sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando
dell'Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al
sistema informatico di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 2010 n. 8, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento.
Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le
altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei
luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi
artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualita' permanente hanno
diritto ad andare armate, limitatamente pero' al numero ed
alla specie delle armi loro consentite.
L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di
eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di
controllo anche nei casi contemplati dal capoverso
precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che
ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.
Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza
essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve
presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui
all'art. 35, comma 7. La mancata presentazione del
certificato medico autorizza il prefetto a vietare la
detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'art. 39.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve
essere ripresentata ogni qual volta il possessore
trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato
nella precedente denuncia.
Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di
custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.».
«Art. 42 (art. 41 testo unico 1926). - Il Questore ha
facolta' di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e
il Prefetto ha facolta' di concedere, in caso di
dimostrato-bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole
di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia
una lunghezza inferiore a centimetri 65.
Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza
di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere
comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi
maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il
convivente more uxorio, individuati dal regolamento e
indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza,
secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento. In
caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione
del presente comma, si applica la sanzione amministrativa
da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere disposta,
altresi', la revoca della licenza o del nulla osta alla
detenzione.».
«Art. 55 (art. 54 testo unico 1926). - Gli esercenti
fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi
specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni
giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle
persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il
registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le
modalita' definite nel regolamento. I rivenditori di
materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente
all'ufficio di polizia competente per territorio le
generalita' delle persone e delle ditte che hanno
acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i
contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli
esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi
all'acquisto esibiti dagli interessati.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta
degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve
essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche
dopo la cessazione dell'attivita'.
Alla cessazione dell'attivita', i registri delle
operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che
elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di
pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne
curera' la conservazione per il periodo necessario. Le
informazioni registrate nel sistema informatico di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8,
devono essere conservate per i 50 anni successivi alla
cessazione dell'attivita'.
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere
materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria,
gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di
permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato
dal Questore, nonche' materie esplodenti di Vª categoria,
gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non
esibiscano un documento di identita' in corso di validita'.
Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori; ha la
validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La
domanda e' redatta in carta libera.
Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta
di cui al comma precedente, alla presentazione di
certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale
sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da
vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la
capacita' di intendere e di volere.
Il contravventore e' punito con l'arresto da nove mesi
a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire euro 154 .
Gli obblighi di registrazione delle operazioni
giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di
polizia competente per territorio non si applicano alle
materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E.
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in
violazione delle norme del presente articolo e' punito con
l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro
154. ».
« Art. 57 (art. 56 testo unico 1926). - Senza licenza
della autorita' locale di pubblica sicurezza non possono
spararsi armi da fuoco ne' lanciarsi razzi, accendersi
fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in
genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo
abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in
direzione di essa.
E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.
La licenza e' altresi' richiesta per l'apertura o la
gestione di campi di tiro o poligoni privati.
Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli
aspetti di competenza dell'ente locale, quando non e' lo
stesso a rilasciare la licenza.
Nel regolamento sono definite le modalita' di
attuazione del presente comma e la relativa disciplina
transitoria.».