Art. 4.
Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895
1. Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, le parole: “la multa da euro 413
a euro 2.065” sono sostituite dalle seguenti: “la multa da 10.000
euro a 50.000 euro”;
b) all'articolo 2, primo comma, le parole: “la multa da euro 206
a euro 1549” sono sostituite dalle seguenti: “la multa da 3.000 euro
a 20.000 euro”;
c) all'articolo 3, primo comma, le parole: “ e con la multa da
euro 206 a euro 1549“ sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa
da 3.000 euro a 20.000 euro”;
d) all'articolo 4, primo comma, le parole: “ e con la multa da
euro 206 a euro 2065“ sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa
da 4.000 euro a 40.000 euro”;
e) all'articolo 5, primo comma, primo periodo, dopo le parole: “
qualita' delle armi“ sono inserite le seguenti: “e delle loro parti”.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5
della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificati dal
presente decreto:
«Art 1. Chiunque senza licenza dell'autorita' fabbrica
o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a
qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di
esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di
ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali,
ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a
dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.»
«Art 2. Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi
titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli
esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati
nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno
a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro.»
«Art.3. Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente
dato dall'autorita', di consegnare nei termini prescritti
le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli
aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, da
lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione
dell'ordine, e' punito con la reclusione da uno a otto anni
e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro».
«Art. 4. Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico
o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni,
gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati
nell'art. 1, e' punito con la reclusione da due a dieci
anni e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro;
Salvo che il porto d'arma costituisca elemento
costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato
commesso, la pena prevista dal primo comma e' aumentata da
un terzo alla meta':
a) quando il fatto e' commesso da persone travisate o
da piu' persone riunite;
b) quando il fatto e' commesso nei luoghi di cui
all'art. 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) quando il fatto e' commesso nelle immediate
vicinanze di istituti di credito, uffici postali o
sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi
e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni
ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla
sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.»
«Art. 5. Le pene stabilite negli articoli precedenti
possono essere diminuite in misura non eccedente i due
terzi quando per la quantita' o per la qualita' delle armi,
e delle loro parti delle munizioni, esplosivi o aggressivi
chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entita'. In ogni
caso, la reclusione non puo' essere inferiore a sei mesi.»