Art. 4. 
 
             Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895 
 
    1. Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, primo comma, le parole: “la multa da euro  413
a euro 2.065” sono sostituite dalle seguenti:  “la  multa  da  10.000
euro a 50.000 euro”; 
    b) all'articolo 2, primo comma, le parole: “la multa da euro  206
a euro 1549” sono sostituite dalle seguenti: “la multa da 3.000  euro
a 20.000 euro”; 
    c) all'articolo 3, primo comma, le parole: “ e con  la  multa  da
euro 206 a euro 1549“ sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa
da 3.000 euro a 20.000 euro”; 
    d) all'articolo 4, primo comma, le parole: “ e con  la  multa  da
euro 206 a euro 2065“ sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa
da 4.000 euro a 40.000 euro”; 
    e) all'articolo 5, primo comma, primo periodo, dopo le parole:  “
qualita' delle armi“ sono inserite le seguenti: “e delle loro parti”. 
 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2,  3,  4  e  5
          della legge 2 ottobre 1967, n.  895,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
              «Art 1. Chiunque senza licenza dell'autorita'  fabbrica
          o introduce  nello  Stato  o  pone  in  vendita  o  cede  a
          qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o  parti  di
          esse, atte all'impiego, munizioni da guerra,  esplosivi  di
          ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali,
          ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a
          dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.» 
              «Art  2.  Chiunque  illegalmente  detiene  a  qualsiasi
          titolo  le  armi  o  parti  di  esse,  le  munizioni,   gli
          esplosivi, gli aggressivi chimici  e  i  congegni  indicati
          nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno
          a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro.» 
              «Art.3. Chiunque  trasgredisce  all'ordine,  legalmente
          dato dall'autorita', di consegnare nei  termini  prescritti
          le armi o parti di esse, le munizioni, gli  esplosivi,  gli
          aggressivi chimici e i congegni indicati  nell'art.  1,  da
          lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione
          dell'ordine, e' punito con la reclusione da uno a otto anni
          e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro». 
              «Art. 4. Chiunque illegalmente porta in luogo  pubblico
          o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni,
          gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati
          nell'art. 1, e' punito con la reclusione  da  due  a  dieci
          anni e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro; 
              Salvo  che  il  porto   d'arma   costituisca   elemento
          costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato
          commesso, la pena prevista dal primo comma e' aumentata  da
          un terzo alla meta': 
              a) quando il fatto e' commesso da persone  travisate  o
          da piu' persone riunite; 
              b) quando il  fatto  e'  commesso  nei  luoghi  di  cui
          all'art. 61, numero 11-ter), del codice penale; 
              c)  quando  il  fatto  e'  commesso   nelle   immediate
          vicinanze  di  istituti  di  credito,  uffici   postali   o
          sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro,  parchi
          e  giardini  pubblici  o  aperti  al   pubblico,   stazioni
          ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi  destinati  alla
          sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.» 
              «Art. 5. Le pene stabilite  negli  articoli  precedenti
          possono essere diminuite in  misura  non  eccedente  i  due
          terzi quando per la quantita' o per la qualita' delle armi,
          e delle loro parti delle munizioni, esplosivi o  aggressivi
          chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entita'. In ogni
          caso, la reclusione non puo' essere inferiore a sei mesi.»