Art. 5. 
 
             Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 
 
    1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'articolo  2,  secondo  comma,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: 
    Salvo che siano destinate alle Forze armate  o  ai  Corpi  armati
dello  Stato,  ovvero  all'esportazione,   non   e'   consentita   la
fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita
di armi da fuoco corte semiautomatiche  o  a  ripetizione,  che  sono
camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Nei  casi
consentiti e' richiesta la licenza di cui all'articolo 31  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto
18 giugno 1931, n. 773."; 
    b) all'articolo 4 : 
      1) al primo comma, dopo la parola: "noccoliere"  sono  aggiunte
le seguenti: "storditori elettrici e  altri  apparecchi  analoghi  in
grado di erogare una elettrocuzione"; 
      2) al secondo comma, dopo la parola: "persona" sono aggiunte le
seguenti: " , gli strumenti di  cui  all'articolo  5,  quarto  comma,
nonche' i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori  laser,
di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI  EN  60825-  1,
CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4 "; 
      3) al terzo comma, le parole: "con l'arresto da un  mese  a  un
anno e con l'ammenda da euro 51 a euro  206"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "con l'arresto da sei mesi a due anni e  con  l'ammenda  da
1.000 euro a 10.000 euro"; 
      4) al quarto comma sono apportate le seguenti modificazioni: 
        4.1) al secondo periodo le parole: "con l'arresto da  quattro
a diciotto mesi e con  l'ammenda  da  euro  103  a  euro  413,"  sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a  tre  anni  e  con
l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro"; 
        4.2) al terzo periodo, le parole; "La pena e' dell'arresto da
uno a tre anni e dell'ammenda da euro 206 a euro 413" sono sostituite
dalle seguenti: "La  pena  e'  dell'arresto  da  tre  a  sei  anni  e
dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro"; 
      5) al quinto comma le parole: "e' punito con l'arresto da due a
diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413" sono sostituite
dalle seguenti: "e' punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con
l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro"; 
    c) all'articolo 5 : 
      1) la parola: " giocattoli", ove ricorre, e'  sostituita  dalla
seguente "strumenti"; 
      2) al terzo comma, le parole: "ai giocattoli"  sono  sostituite
dalle seguenti: 
      "agli strumenti di cui al presente articolo."; 
      3) al quarto  comma,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: "I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere
la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed
avere la canna occlusa da  un  tappo  rosso  inamovibile.  Quelli  da
segnalazione  acustica,  destinati  a  produrre  un  rumore   tramite
l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna  occlusa
da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremita'
della canna. 
      Gli strumenti denominati "softair", vendibili solo ai  maggiori
di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo,  per
mezzo di aria o gas compresso, purche' l'energia del singolo pallino,
misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1  joule.  La
canna  dell'arma  deve  essere  colorata  di  rosso  per  almeno  tre
centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura  deve
interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto. 
      Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese
dell'interessato, a  verifica  di  conformita'  accertata  dal  Banco
nazionale di prova e riconosciuta  con  provvedimento  del  Ministero
dell'interno. 
      Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono   definite   le
modalita' di attuazione del presente comma."; 
      4) il sesto comma e' sostituito dal seguente: 
      " Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui  al
presente articolo, senza l'osservanza delle disposizioni  del  quarto
comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con  la  multa
da 1.500 euro a 15.000 euro."; 
    d) al sesto comma dell'articolo 8 dopo le  parole:  "Coloro  che"
sono  inserite  le  seguenti:"nei   dieci   anni   antecedenti   alla
presentazione della prima istanza"; 
    e) all'articolo 10 : 
      1) al comma 3, le parole:  "da  206  euro  a  2065  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 20.000 euro"; 
      2) al comma 4, le parole: "fino a  103  euro"  sono  sostituite
dalle seguenti: "fino a 1.000 euro"; 
      3) al comma 10, le parole: "da  euro  206  a  euro  1032"  sono
sostituite dalle seguenti: "da 1.500 euro a 10.000 euro"; 
    f) all'articolo 11: 
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      "Sulle armi prodotte,  assemblate  o  introdotte  nello  Stato,
devono essere impressi, in modo indelebile, in un'area delimitata del
fusto, carcassa o castello o di una parte  essenziale  dell'arma,  di
cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo
30  dicembre  1992,  n.  527,   ed   a   cura   del   fabbricante   o
dell'assemblatore, il nome, la sigla od il marchio del fabbricante  o
assemblatore, l'anno e il Paese o il luogo di  fabbricazione  e,  ove
previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare  nel
catalogo  nazionale,  nonche'  il  numero  di  matricola.  Un  numero
progressivo   deve,   altresi',   essere   impresso    sulle    canne
intercambiabili di armi. Il  calibro  deve  essere  riportato  almeno
sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile
dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi.  Fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 32, nono e decimo comma, e'  consentita
la sostituzione della parte di  arma  su  cui  e'  stata  apposta  la
marcatura qualora divenga inservibile, per rottura  o  usura,  previo
versamento per la rottamazione della stessa, a cura dell'interessato,
alla competente direzione di artiglieria. L'area dell'arma  riservata
alla  marcatura  non  puo'   recare   ulteriori   o   diversi   segni
identificativi o  distintivi  dell'arma  stessa.  A  cura  del  Banco
nazionale di prova deve essere  apposta  la  sigla  della  Repubblica
Italiana e l'indicazione dell'anno in cui e' avvenuta  l'introduzione
dell'arma nel territorio nazionale, salvo che tali indicazioni  siano
gia' state apposte da altro Stato membro dell'Unione europea.  L'area
dell'arma riservata  alla  marcatura  non  puo'  recare  ulteriori  o
diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa."; 
      2) al secondo comma, dopo il secondo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: "I dati contenuti nel registro sono  comunicati,  anche  in
forma telematica, al Ministero dell'interno."; 
      3) al terzo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: 
      "Qualora  l'autorita'  di   pubblica   sicurezza,   nell'ambito
dell'attivita' di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi  di
cui al presente comma, introdotte  nel  territorio  dello  Stato  non
siano  corrispondenti  al  prototipo  o  all'esemplare  iscritto   al
catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l'arma stessa al
Banco nazionale di prova, che provvede alle verifiche di  conformita'
secondo le modalita' di cui all'articolo 14."; 
    g) dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
    "Art. 11- bis - Tracciabilita' delle armi e delle munizioni 
     1. L'archivio di  cui  all'articolo  3  decreto  legislativo  25
gennaio 2010, n. 8, registra e conserva per  non  meno  di  cinquanta
anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il  modello,  il
calibro e il numero di serie, il numero  di  catalogo  ove  previsto,
nonche' i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o  del
detentore dell'arma da fuoco. 
     2. Nel medesimo archivio sono registrati i dati delle  munizioni
di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonche'  i
nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente delle  munizioni
medesime."; 
    h) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente : 
    "Art. 13 - bis "Immissione sul mercato delle armi provenienti  da
scorte governative 
     1. Le armi di proprieta' delle Forze armate  e  delle  Forze  di
polizia dichiarate fuori  uso,  in  quanto  non  piu'  in  dotazione,
possono essere immesse sul mercato civile,  a  condizione  che  siano
state   demilitarizzate.   La   demilitarizzazione   consiste   nella
trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in  un'arma  comune
da sparo. 
     2. Le armi di cui al  comma  1  possono  essere  cedute  solo  a
soggetti muniti  delle  necessarie  autorizzazioni  all'acquisto.  La
procedura di demilitarizzazione e' effettuata  secondo  le  modalita'
definite con decreto del Ministro dell'interno. 
     3.  Le  armi   disattivate   possono   essere   alienate   senza
autorizzazione.  Sono  armi  disattivate  quelle  sottoposte  ad  una
operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile  di  cui  agli
articoli 1 e 2, viene resa  inerte  e  portata  allo  stato  di  mero
simulacro anche nelle sue parti essenziali,  in  modo  permanente  ed
irreversibile, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro
dell'interno. 
     4. La  demilitarizzazione  e  la  disattivazione  devono  essere
effettuate da soggetti muniti della licenza di fabbricazione di  armi
da guerra o  da  stabilimenti  militari,  ovvero  da  altri  soggetti
pubblici contemplati dall'articolo 10,  comma  5,  in  quanto  muniti
delle necessarie attrezzature tecniche. 
     La disattivazione per le armi  comuni  puo'  essere  effettuata,
oltre che dai soggetti gia' indicati per la disattivazione delle armi
da  guerra,  dai  soggetti  muniti  di  licenza  di  fabbricazione  e
riparazione di armi comuni. 
     5. Prima dell'avvio delle procedure di cessione  delle  armi  di
cui al presente articolo, le Amministrazioni interessate devono darne
comunicazione  al  Ministero  dell'interno  ed  alla  questura  della
provincia dove sono ubicati gli arsenali nei  quali  sono  tenute  in
deposito."; 
    i) all'articolo 15 : 
      1) al primo comma, dopo le parole:  "provviste  del  numero  di
matricola"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  ovvero  per  finalita'
commerciali ai soli fini  espositivi  durante  fiere,  esposizioni  e
mostre"; 
      2) al quarto comma, le parole: "da euro 20  a  euro  103"  sono
sostituite dalle seguenti: "da 4.000 euro a 30.000 euro". 
    l) all'articolo 19 : 
      1 ) al primo comma  le  parole:  "bascule  e  caricatori"  sono
sostituite dalle seguenti: "e bascule"; 
      2) al secondo comma, le parole : "con l'ammenda da  euro  41  a
euro 165" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da 250  euro
a 1.000 euro" e le parole:  "con  l'ammenda  fino  a  euro  82"  sono
sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino a 500 euro."; 
      3) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
      "Ai fini del presente articolo non sono da considerare parti di
arma quelle ancora in uno stato  di  semilavorato.  Per  semilavorato
deve intendersi quella parte di arma che, per poter essere assemblata
sull'arma e  garantirne  il  funzionamento,  necessita  di  ulteriori
lavorazioni  meccaniche.  Non   sono   da   considerare   lavorazioni
meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli."; 
    m) all'articolo 20 e' aggiunto il seguente comma: 
    "Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno,  da  adottarsi
entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione sono determinate le modalita' ed i termini  di  custodia
delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero
di armi o  parti  di  armi  detenute,  prevedendo  anche  sistemi  di
sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonche' le modalita' ed  i
termini  per  assicurare,  anche  con   modalita'   telematiche,   la
tracciabilita' di tutte le armi, delle loro parti e delle  munizioni,
attraverso  l'introduzione  di  meccanismi   di   semplificazione   e
snellimento degli adempimenti previsti."; 
    n) all'articolo 22 : 
      1) al primo comma e' aggiunto il seguente periodo: 
      "Per armi da fuoco per uso scenico si intendono  le  armi  alle
quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa  parzialmente
la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un  proiettile
ed  il  cui  impiego  avvenga  costantemente   sotto   il   controllo
dell'armaiolo che le ha in carico."; 
      2) al secondo comma le parole: "da euro 206 a euro  1549"  sono
sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 20.000 euro"; 
    o) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al secondo comma, le parole: "e con la multa da euro  206  a
euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da  2.000
euro a 20.000 euro"; 
      2) al terzo comma, le parole: "e con la multa  da  euro  103  a
euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa  da  1.000
euro a 15.000 euro"; 
      3) al quarto comma, le parole: "e la multa da euro 154  a  euro
1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000  euro
a 20.000 euro". 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 4,  5,  8,  10,
          15, 19, 22 e 23 della legge 18 aprile 1975,  n.  110,  come
          modificati dal presente decreto: 
              «Art 2 (Armi e  munizioni  comuni  da  sparo).  -  Agli
          stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art.
          1 e salvo quanto disposto dal secondo  comma  dell'articolo
          stesso sono armi comuni da sparo: 
              a) i fucili anche semiautomatici con una o  piu'  canne
          ad anima liscia; 
              b)  i  fucili  con  due  canne  ad  anima   rigata,   a
          caricamento successivo con azione manuale; 
              c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o
          rigate, a caricamento successivo con azione manuale; 
              d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad
          anima rigata, anche se  predisposti  per  il  funzionamento
          semiautomatico; 
              e) i fucili e le carabine  che  impiegano  munizioni  a
          percussione   anulare,   purche'   non   a    funzionamento
          automatico; 
              f) le rivoltelle a rotazione; 
              g) le pistole a funzionamento semiautomatico; 
              h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli
          anteriori al 1890,  fatta  eccezione  per  quelle  a  colpo
          singolo. 
              Sono altresi' armi  comuni  da  sparo  i  fucili  e  le
          carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione  del
          munizionamento    da    guerra,    presentino    specifiche
          caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o
          sportivo,  abbiano  limitato  volume  di  fuoco   e   siano
          destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle
          militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o  ai
          Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione,  non  e'
          consentita la fabbricazione, l'introduzione nel  territorio
          dello  Stato  e  la  vendita  di  armi   da   fuoco   corte
          semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate  per  il
          munizionamento  nel  calibro  9x19  parabellum.  Nei   casi
          consentiti e' richiesta la licenza di cui all'art.  31  del
          testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  approvato
          con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
              Sono infine considerate armi  comuni  da  sparo  quelle
          denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione  di  gas,
          nonche' le armi ad aria  compressa  o  gas  compressi,  sia
          lunghe  sia  corte  i  cui  proiettili  erogano  un'energia
          cinetica  superiore  a   7,5   joule,   e   gli   strumenti
          lanciarazzi, salvo che si tratti  di  armi  destinate  alla
          pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione
          consultiva di cui all'art. 6  escluda,  in  relazione  alle
          rispettive caratteristiche, l'attitudine  a  recare  offesa
          alla persona. 
              Le munizioni a  palla  destinate  alle  armi  da  sparo
          comuni  non  possono   comunque   essere   costituite   con
          pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie,  a
          carica  esplosiva,  ad  espansione,  autopropellenti,   ne'
          possono essere  tali  da  emettere  sostanze  stupefacenti,
          tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce  che  lanciano
          sostanze  e  strumenti  narcotizzanti  destinate   a   fini
          scientifici e di zoofilia per  le  quali  venga  rilasciata
          apposita licenza del questore. 
              Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6  maggio  1940,
          n. 635, con le successive rispettive modificazioni e  della
          presente legge relative alla detenzione ed al  porto  delle
          armi  non  si  applicano  nei  riguardi   degli   strumenti
          lanciarazzi e  delle  relative  munizioni  quando  il  loro
          impiego  e'  previsto   da   disposizioni   legislative   o
          regolamentari  ovvero  quando  sono  comunque  detenuti   o
          portati   per   essere   utilizzati   come   strumenti   di
          segnalazione  per  soccorso,  salvataggio  o  attivita'  di
          protezione civile.» 
              «Art. 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere). -
          Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma  dell'art.
          42 del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza  18
          giugno 1931, numero 773, e  successive  modificazioni,  non
          possono essere portati, fuori della  propria  abitazione  o
          delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate  o  bastoni
          ferrati, sfollagente, noccoliere,  storditori  elettrici  e
          altri  apparecchi  analoghi  in   grado   di   rogare   una
          elettrocuzione. 
              Senza giustificato motivo, non possono portarsi,  fuori
          della propria abitazione  o  delle  appartenenze  di  essa,
          bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da  punta  o
          da taglio atti ad offendere, mazze, tubi,  catene,  fionde,
          bulloni,  sfere   metalliche,   nonche'   qualsiasi   altro
          strumento non considerato espressamente come arma da  punta
          o da taglio, chiaramente utilizzabile, per  le  circostanze
          di tempo  e  di  luogo,  per  l'offesa  alla  persona,  gli
          strumenti di  cui  all'art.  5,  quarto  comma,  nonche'  i
          puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori  laser,
          di classe pari o superiore a 3b, secondo le  norme  CEI  EN
          60825 - 1, CEI EN 60825 - 1/A11, CEI EN 60825- 4. 
              Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a
          due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000  euro.  Nei
          casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti
          atti ad  offendere,  puo'  essere  irrogata  la  sola  pena
          dell'ammenda. La pena e' aumentata se il fatto avviene  nel
          corso o in occasione di manifestazioni sportive. 
              E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche  anche
          alle persone munite di licenza. Il trasgressore  e'  punito
          con l'arresto da uno a tre anni e con  l'ammenda  da  3.000
          euro a 20.000 euro. La pena e' dell'arresto da  tre  a  sei
          anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro  quando  il
          fatto e' commesso da persona non munita di licenza. 
              Chiunque,  all'infuori  dei  casi  previsti  nel  comma
          precedente, porta in una riunione  pubblica  uno  strumento
          ricompreso tra quelli indicati  nel  primo  o  nel  secondo
          comma, e' punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con
          l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro. 
              La pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata  quando
          ricorre una delle  circostanze  previste  dall'articolo  4,
          secondo comma, della legge 2 ottobre 1967,  n.  895,  salvo
          che l'uso costituisca elemento  costitutivo  o  circostanza
          aggravante specifica per il reato commesso. 
              Con la condanna deve essere disposta la confisca  delle
          armi e degli altri oggetti atti ad offendere. 
              Sono abrogati l'art. 19 e  il  primo  e  secondo  comma
          dell'art. 42  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza  18   giugno   1931,   n.   773,   e   successive
          modificazioni. 
              Non sono considerate armi ai  fini  delle  disposizioni
          penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli
          e degli striscioni usate nelle pubbliche  manifestazioni  e
          nei cortei, ne' gli altri  oggetti  simbolici  usati  nelle
          stesse circostanze, salvo che non  vengano  adoperati  come
          oggetti contundenti.» 
              «Art. 5  (Limiti  alle  registrazioni).  -  Divieto  di
          strumenti trasformabili in armi). - Le disposizioni di  cui
          al primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi  di
          pubblica sicurezza 18 giugno  1931,  n.  773  e  successive
          modificazioni, non si  applicano  alla  vendita  al  minuto
          delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli  o
          inneschi nonche' alla vendita dei pallini per  le  armi  ad
          aria compressa. 
              L'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n.
          1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452,  e'
          abrogato. 
              Le disposizioni del citato  testo  unico,  del  R.D.  6
          maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge  non  si
          applicano agli strumenti di cui al presente articolo. 
              Gli strumenti  riproducenti  armi  non  possono  essere
          fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che  ne
          consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni  da
          sparo   o   che   consentano   l'utilizzo   del    relativo
          munizionamento o il lancio  di  oggetti  idonei  all'offesa
          della  persona.  I  predetti  strumenti  se  realizzati  in
          metallo devono avere la canna completamente  ostruita,  non
          in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa  da
          un  tappo  rosso  inamovibile.   Quelli   da   segnalazione
          acustica,  destinati   a   produrre   un   rumore   tramite
          l'accensione di una cartuccia  a  salve,  devono  avere  la
          canna occlusa da un inserto di metallo ed  un  tappo  rosso
          inamovibile all'estremita' della canna. 
              Gli strumenti denominati «softair», vendibili  solo  ai
          maggiori di 16 anni, possono sparare pallini  in  plastica,
          di  colore  vivo,  per  mezzo  di  aria  o  gas  compresso,
          purchel'energia del singolo pallino, misurata ad  un  metro
          dalla volata, non  sia  superiore  ad  1  joule.  La  canna
          dell'arma deve essere colorata  di  rosso  per  almeno  tre
          centimetri  e  qualora  la  canna  non  sia  sporgente   la
          verniciatura deve  interessare  la  parte  anteriore  dello
          strumento per un pari tratto. 
              Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti,
          a  spese  dell'interessato,  a  verifica   di   conformita'
          accertata dal Banco nazionale di prova e  riconosciuta  con
          provvedimento del Ministero dell'interno. 
              Con decreto del Ministro dell'interno sono definite  le
          modalita' di attuazione del presente comma. 
              Nessuna  limitazione   e'   posta   all'aspetto   degli
          strumenti riproducenti armi destinati all'esportazione. 
              Chiunque produce o pone in commercio gli  strumenti  di
          cui  al  presente  articolo,   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni del quarto comma, e' punito con la  reclusione
          da uno a tre anni e con la multa da 1500 a 15.000 euro. 
              Quando l'uso  o  il  porto  d'armi  e'  previsto  quale
          elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il
          reato stesso sussiste  o  e'  aggravato  anche  qualora  si
          tratti di arma per uso scenico o di strumenti  riproducenti
          armi la cui canna  non  sia  occlusa  a  norma  del  quarto
          comma.» 
              «Art. 8 (Accertamento per il rilascio di autorizzazione
          di polizia in materia di armi). - La  richiesta  intesa  ad
          ottenere il nulla osta per  l'acquisto  o  la  cessione  di
          armi, ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del  testo  unico
          18 giugno 1931, n. 773,  modificato  con  decreto-legge  22
          novembre  1956,   n.   1452,   deve   indicare   i   motivi
          dell'acquisto o della cessione. 
              La licenza di cui all'art. 31  del  testo  unico  delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza  e'  richiesta   anche   per
          l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi. 
              Il rilascio delle autorizzazioni per la  fabbricazione,
          la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione  di
          armi, nonche' del permesso di porto d'armi, previsti  dagli
          articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato  e
          37, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge,  e'
          subordinato all'accertamento della  capacita'  tecnica  del
          richiedente.     L'accertamento     non     occorre     per
          l'autorizzazione alla collezione. 
              Ai  fini  dell'accertamento  della  capacita'  tecnica,
          l'interessato  deve  sostenere  apposito  esame  presso  la
          commissione di cui all'art. 49 del testo unico delle  leggi
          di pubblica sicurezza. La commissione e'  integrata  da  un
          esperto  designato  dal  Ministero  della   difesa   quando
          l'accertamento e' richiesto da persona che debba esercitare
          l'attivita' di fabbricazione, riparazione  o  commercio  di
          armi. 
              Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
          altresi' alle persone che rappresentano, a norma  dell'art.
          8 del citato testo unico, il  titolare  dell'autorizzazione
          di polizia. 
              Coloro   che   nei   dieci   anni   antecedenti    alla
          presentazione della prima istanza hanno  prestato  servizio
          militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello
          Stato ovvero abbiano appartenuto  ai  ruoli  del  personale
          civile della pubblica sicurezza in qualita' di funzionari o
          che esibiscano certificato d'idoneita'  al  maneggio  delle
          armi rilasciato dalla competente sezione della  Federazione
          del   tiro   a   segno    nazionale    devono    sottoporsi
          all'accertamento tecnico  soltanto  per  l'esercizio  delle
          attivita' di  fabbricazione,  riparazione  o  commercio  di
          armi. 
              L'accertamento della capacita' tecnica non e' richiesto
          per l'acquisto e il porto di armi da parte  di  coloro  che
          siano autorizzati per legge. 
              La capacita'  tecnica  e'  presunta  nei  confronti  di
          coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della  presente
          legge,  abbiano  gia'  ottenuto  le  autorizzazioni  ovvero
          abbiano adempiuto agli obblighi previsti in  materia  dalle
          disposizioni  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 . 
              Coloro che esercitano l'industria di riparazione  delle
          armi  devono  richiedere  alla  competente   autorita'   di
          pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo  comma  del
          presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni
          dall'entrata in vigore della legge. 
              L'art. 33 del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' abrogato.» 
              «Art. 10 (Divieto di detenzione e raccolta di  armi  da
          guerra. Collezione di armi comuni da sparo). - A  decorrere
          dall'entrata in vigore della presente  legge,  non  possono
          rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi
          da guerra, o  tipo  guerra,  o  di  parti  di  esse,  o  di
          munizioni da guerra. 
              Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la
          raccolta ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle  leggi
          di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente
          all'entrata in vigore della presente legge, possono  essere
          trasferite soltanto per successione a causa di  morte,  per
          versamento ai competenti organi del Ministero della difesa,
          per cessione agli enti pubblici di cui al quinto  comma  ed
          ai soggetti muniti di autorizzazione per  la  fabbricazione
          di armi da guerra o tipo guerra o di  munizioni  da  guerra
          ovvero per cessione, con l'osservanza delle  norme  vigenti
          per  l'esportazione  di  tali  armi,  ad  enti  o   persone
          residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico
          cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi e' tenuto  a
          darne immediato  avviso  al  Ministero  dell'interno  ed  a
          chiedere  il  rilascio   di   apposita   autorizzazione   a
          conservarle.  In  quanto  applicabili   si   osservano   le
          disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9. 
              Chiunque trasferisce le armi di  cui  all'art.  28  del
          testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  per  cause
          diverse da quelle indicate nel precedente comma  e'  punito
          con la reclusione da due a sei anni e la multa da  2.000  a
          20.000 euro. 
              E'  punito  con  l'ammenda  fino  a  euro  1.000   euro
          chiunque, essendone  obbligato,  omette  di  dare  l'avviso
          previsto nel secondo comma del presente articolo. 
              Salva la normativa concernente  la  dotazione  di  armi
          alle Forze armate  ed  ai  Corpi  armati  dello  Stato,  e'
          consentita la detenzione e la raccolta  delle  armi  e  dei
          materiali  indicati  nel  primo   comma   allo   Stato   e,
          nell'ambito delle loro competenze, agli  enti  pubblici  in
          relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o
          culturale nonche' ai soggetti muniti di autorizzazioni  per
          la fabbricazione di armi da  guerra  o  tipo  guerra  o  di
          munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento,
          di collaudo. 
              La detenzione di armi comuni da sparo per fini  diversi
          da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi
          di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18  giugno  1931,
          n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi  comuni
          da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le  armi
          da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37,  comma
          2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La  detenzione  di
          armi comuni da sparo in misura superiore e' subordinata  al
          rilascio di apposita licenza di  collezione  da  parte  del
          questore, nel limite di un esemplare per ogni  modello  del
          catalogo nazionale; il limite  di  un  esemplare  per  ogni
          modello non si applica ai fucili da caccia ad anima  liscia
          ed alle repliche di armi ad avancarica 
              Restano ferme le disposizioni  del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per  le
          armi antiche. Sono armi  antiche  quelle  ad  avancarica  e
          quelle  fabbricate  anteriormente  al  1890.  Per  le  armi
          antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli
          anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da
          emanarsi di concerto tra il Ministro  per  l'interno  e  il
          Ministro per i beni culturali entro sei  mesi  dall'entrata
          in vigore della presente legge. Dette armi non si computano
          ai fini di cui al sesto comma. 
              La richiesta della  licenza  al  questore  deve  essere
          effettuata da parte  di  coloro  che  gia'  detengono  armi
          comuni da sparo in quantita' superiori  a  quelle  indicate
          nel sesto comma entro  il  termine  di  centottanta  giorni
          dall'entrata in vigore della presente legge. 
              Per la raccolta e la collezione di  armi  di  qualsiasi
          tipo e' esclusa la detenzione del relativo  munizionamento.
          Il divieto non si applica  alle  raccolte  per  ragioni  di
          commercio e di industria. 
              Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al
          sesto, ottavo e nono comma e' punito con la  reclusione  da
          uno a quattro anni e con la multa da 1.500  euro  a  10.000
          euro.» 
              «Art. 11 (Immatricolazione delle armi comuni da sparo).
          - Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato,
          devono essere impressi,  in  modo  indelebile,  in  un'area
          delimitata del fusto, carcassa o castello o  di  una  parte
          essenziale dell'arma,  di  cui  all'art.  1-bis,  comma  1,
          lettera c), del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          527, ed a cura  del  fabbricante  o  dell'assemblatore,  il
          nome,  la  sigla  od   il   marchio   del   fabbricante   o
          assemblatore, l'anno e il Paese o il luogo di fabbricazione
          e, ove previsto, il numero di iscrizione  del  prototipo  o
          dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonche' il numero di
          matricola. Un numero  progressivo  deve,  altresi',  essere
          impresso sulle canne intercambiabili di  armi.  Il  calibro
          deve essere riportato almeno sulla  canna.  Ogni  marcatura
          deve essere apposta  su  una  parte  visibile  dell'arma  o
          facilmente ispezionabile  senza  attrezzi.  Fermo  restando
          quanto previsto dall'art.  32,  nono  e  decimo  comma,  e'
          consentita la sostituzione della parte di arma  su  cui  e'
          stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per
          rottura o usura,  previo  versamento  per  la  rottamazione
          della stessa,  a  cura  dell'interessato,  alla  competente
          direzione di artiglieria. L'area dell'arma  riservata  alla
          marcatura  non  puo'  recare  ulteriori  o  diversi   segni
          identificativi o distintivi dell'arma stessa.  A  cura  del
          Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della
          Repubblica Italiana e l'indicazione  dell'anno  in  cui  e'
          avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale,
          salvo che tali indicazioni  siano  gia'  state  apposte  da
          altro Stato membro dell'Unione  europea.  L'area  dell'arma
          riservata  alla  marcatura  non  puo'  recare  ulteriori  o
          diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa. 
              Oltre ai compiti previsti dall'art. 1  della  legge  23
          febbraio 1960, n. 186,  il  Banco  Nazionale  di  prova  di
          Gardone  Valtrompia,  direttamente  o  a  mezzo  delle  sue
          sezioni, accerta che le armi o le canne presentate  rechino
          le indicazioni prescritte nel primo  comma  e  imprime  uno
          speciale  contrassegno  con  l'emblema   della   Repubblica
          italiana e la sigla di identificazione del  Banco  o  della
          sezione. I dati contenuti  nel  registro  sono  comunicati,
          anche  in  forma  telematica,  al  Ministero  dell'interno.
          L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di  un
          numero progressivo in apposito registro da tenersi  a  cura
          del Banco o della sezione. 
              Le armi comuni da sparo prodotte all'estero  recanti  i
          punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti  per  legge
          in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco
          di  prova  di   Gardone   Valtrompia   quando   rechino   i
          contrassegni di cui al primo comma. Qualora l'autorita'  di
          pubblica  sicurezza,   nell'ambito   delle   attivita'   di
          controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di  cui  al
          presente comma, introdotte nel territorio dello  Stato  non
          siano corrispondenti al prototipo o all'esemplare  iscritto
          al catalogo nazionale, dispone  che  il  detentore  inoltri
          l'arma stessa al Banco nazionale  di  prova,  che  provvede
          alle verifiche di conformita' secondo le modalita'  di  cui
          all'art. 14. 
              Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni
          distintivi di cui al comma precedente,  l'importatore  deve
          curare i necessari adempimenti. 
              In  caso  di  mancanza  anche  di  uno  degli  elementi
          indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede  ad
          apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto,
          vistata dall'ufficio locale  di  pubblica  sicurezza  o  in
          mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in  luogo
          del numero di matricola e' impresso il  numero  progressivo
          di  iscrizione  dell'operazione  nel  registro  di  cui  al
          secondo comma. 
              Le disposizioni di cui al  quinto  comma  si  applicano
          altresi'  alle  armi  comuni  da  sparo   ed   alle   canne
          intercambiabili importate dall'estero. Si osservano  a  tal
          fine le modalita' di cui al successivo art. 13. 
              Le norme del presente articolo relative all'apposizione
          sulle armi del numero d'iscrizione nel catalogo  nazionale,
          si applicano a decorrere dalla data  indicata  nel  decreto
          ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma  n.
          1). 
              Entro il termine di un anno  dalla  data  indicata  nel
          decreto  di  cui  al  precedente   comma   debbono   essere
          presentate al Banco nazionale di prova o alle sue  sezioni,
          ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione  di
          questo ultimo a norma del quinto comma: 
              le  armi  comuni  da  sparo  prodotte  nello  Stato   o
          importate  prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  con  esclusione  di  quelle  prodotte  o  importate
          anteriormente al 1920; 
              le armi portatili da fuoco di cui al precedente art.  1
          appartenenti a privati di cui e' consentita la detenzione. 
              Per  il  compimento  delle  operazioni   previste   dal
          presente articolo, al Banco nazionale di  prova,  oltre  al
          diritto  fisso,  da  determinarsi  secondo   le   modalita'
          previste dall'articolo 3 della  citata  legge  23  febbraio
          1960,  n.  186,  e'  concesso  una  tantum  un   contributo
          straordinario di 270 milioni di lire a carico  dello  stato
          di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato. 
              All'onere  di  270   milioni   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
          capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro  per  l'anno  1980,   all'uopo   utilizzando   parte
          dell'accantonamento  predisposto  per  il   rinnovo   della
          convenzione di Lome' . 
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» 
              «Art. 15 (Importazione temporanea  di  armi  comuni  da
          sparo). - I  cittadini  italiani  residenti  all'estero,  o
          dimoranti all'estero per  ragioni  di  lavoro,  ovvero  gli
          stranieri   non   residenti   in   Italia,   sono   ammessi
          all'importazione  temporanea,  senza  la  licenza  di   cui
          all'art. 31, testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza
          18 giugno 1931, n. 773, di armi comuni  da  sparo,  ad  uso
          sportivo o di caccia, a  condizione  che  tali  armi  siano
          provviste del numero di  matricola,  ovvero  per  finalita'
          commerciali  ai  soli  fini   espositivi   durante   fiere,
          esposizioni e mostre. 
              Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con
          i Ministri per gli  affari  esteri,  per  le  finanze,  per
          l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero e
          per il  turismo  e  lo  spettacolo,  da  pubblicarsi  nella
          Gazzetta  Ufficiale,  sono  determinate  le  modalita'  per
          l'introduzione, la detenzione,  il  porto  e  il  trasporto
          all'interno  dello   Stato   delle   armi   temporaneamente
          importate nonche' il numero delle stesse. 
              Ai fini della presente legge  si  considera  temporanea
          l'importazione per  un  periodo  non  eccedente  i  novanta
          giorni. Trascorso tale termine  l'interessato  e'  soggetto
          agli obblighi di cui al precedente art. 12. 
              Chiunque  non  osserva  le  disposizioni  del   decreto
          ministeriale di cui al  secondo  comma  e'  punito  con  la
          reclusione da sei mesi a un anno e con la  multa  da  4.000
          euro a 30.000 euro.» 
              «Art. 19 (Trasporto di  parti  di  armi).  -  L'obbligo
          dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno
          1931, n. 773, deve essere osservato anche per il  trasporto
          di singole parti di armi da guerra e tipo guerra nonche' di
          canne, carcasse, carrelli, fusti,  tamburi,  e  bascule  di
          armi comuni. 
              Qualora il fatto non costituisca un piu'  grave  reato,
          il contravventore e' punito con l'arresto non inferiore  ad
          un mese e con  l'ammenda  da  250  euro  a  1.000  euro  se
          trattasi di parti di armi da  guerra  o  tipo  guerra;  con
          l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a  500  euro
          se trattasi di parti di armi comuni. 
              Ai fini del presente articolo non sono  da  considerare
          parti di arma quelle ancora in uno stato  di  semilavorato.
          Per semilavorato deve intendersi quella parte di arma  che,
          per poter  essere  assemblata  sull'arma  e  garantirne  il
          funzionamento,   necessita   di    ulteriori    lavorazioni
          meccaniche. Non sono da considerare lavorazioni  meccaniche
          i trattamenti superficiali dei metalli.» 
              «Art.  20  (Custodia  delle  armi  e  degli  esplosivi.
          Denunzia  di  furto,  smarrimento  o  rinvenimento).  -  La
          custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e  2  e
          degli esplosivi deve essere assicurata con  ogni  diligenza
          nell'interesse  della  sicurezza  pubblica.  Chi   esercita
          professionalmente  attivita'  in  materia  di  armi  o   di
          esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o alla  collezione
          di  armi  deve  adottare  e  mantenere  efficienti   difese
          antifurto secondo le modalita' prescritte dall'autorita' di
          pubblica sicurezza. 
              Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni  di   cui   al
          precedente comma e' punito, se  il  fatto  non  costituisce
          piu' grave reato, con l'arresto da uno a  tre  mesi  o  con
          l'ammenda fino a euro 516 . 
              Dello smarrimento o del furto di armi  o  di  parti  di
          esse o di esplosivi di qualunque natura deve  essere  fatta
          immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza
          o,  se  questo  manchi,  al   piu'   vicino   comando   dei
          carabinieri. 
              Il contravventore e' punito con l'ammenda fino  a  euro
          516. 
              Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa e' tenuto  ad
          effettuarne immediatamente  il  deposito  presso  l'ufficio
          locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il piu'
          vicino comando dei carabinieri che ne  rilasciano  apposita
          ricevuta. 
              Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga
          a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi  e'
          tenuto a darne  immediata  notizia  all'ufficio  locale  di
          pubblica sicurezza o, in mancanza, al piu'  vicino  comando
          dei carabinieri. 
              Salva  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dalle
          vigenti disposizioni  in  materia  di  detenzione  e  porto
          illegale di armi o di esplosivi  di  qualunque  natura,  il
          contravventore e' punito con l'arresto fino a  sei  mesi  e
          con l'ammenda fino a euro 206 
              Con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'interno,  da
          adottarsi entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione sono determinate  le  modalita'
          ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al
          primo comma in relazione al numero di armi o parti di  armi
          detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici
          o di difesa passiva, nonche' le modalita' ed i termini  per
          assicurare,   anche   con   modalita'    telematiche,    la
          tracciabilita' di tutte le armi, delle loro parti  e  delle
          munizioni,  attraverso  l'introduzione  di  meccanismi   di
          semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.» 
              «Art. 22 (Locazione e  comodato  di  armi).  -  Non  e'
          consentita la locazione o il comodato  delle  armi  di  cui
          agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di  armi  per  uso
          scenico, ovvero di armi destinate  ad  uso  sportivo  o  di
          caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito
          di autorizzazione per la fabbricazione di armi o  munizioni
          ed  il  contratto  avvenga  per  esigenze  di  studio,   di
          esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico
          si intendono le armi alle quali, con semplici  accorgimenti
          tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo  scopo
          di impedire che possa espellere un  proiettile  ed  il  cui
          impiego   avvenga   costantemente   sotto   il    controllo
          dell'armaiolo che le ha in carico. 
              E' punito con la reclusione da due ad otto anni  e  con
          la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque da' o  riceve
          in locazione o comodato armi in violazione del  divieto  di
          cui al precedente comma. 
              La pena e' raddoppiata se l'attivita'  di  locazione  o
          comodato delle armi risulta abituale.» 
              «Art.  23  (Armi  clandestine).  -   Sono   considerate
          clandestine: 
              1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi  del
          precedente art. 7; 
              2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei
          contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11. 
              E' punito con la reclusione da tre a dieci anni  e  con
          la multa da 2.000 euro a  20.000  euro  chiunque  fabbrica,
          introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in  vendita
          o altrimenti cede armi o canne clandestine. 
              Chiunque detiene armi o canne clandestine e' punito con
          la reclusione da uno a sei anni e con  la  multa  da  1.000
          euro a 15.000 euro. 
              Si applica la pena della reclusione da due a otto  anni
          e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro a chiunque porta
          in luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico  armi  o  canne
          clandestine. La stessa pena si applica altresi' a  chiunque
          cancella, contraffa' o altera i numeri  di  catalogo  o  di
          matricola e gli altri segni distintivi di cui all'art. 11. 
              Con la sentenza di condanna e' ordinata la revoca delle
          autorizzazioni di polizia in materia di armi e la  confisca
          delle stesse armi. 
              Non e' punibile ai sensi del presente articolo, per  la
          mancanza dei  segni  d'identita'  prescritti  per  le  armi
          comuni da sparo chiunque ne effettua il  trasporto  per  la
          presentazione del prototipo al  Ministero  dell'interno  ai
          fini dell'iscrizione nel  catalogo  nazionale  o  al  Banco
          nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11.»