Art. 5.
Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, secondo comma, e' aggiunto il seguente
periodo:
Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati
dello Stato, ovvero all'esportazione, non e' consentita la
fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita
di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono
camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Nei casi
consentiti e' richiesta la licenza di cui all'articolo 31 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.";
b) all'articolo 4 :
1) al primo comma, dopo la parola: "noccoliere" sono aggiunte
le seguenti: "storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in
grado di erogare una elettrocuzione";
2) al secondo comma, dopo la parola: "persona" sono aggiunte le
seguenti: " , gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma,
nonche' i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser,
di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1,
CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4 ";
3) al terzo comma, le parole: "con l'arresto da un mese a un
anno e con l'ammenda da euro 51 a euro 206" sono sostituite dalle
seguenti: "con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
1.000 euro a 10.000 euro";
4) al quarto comma sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) al secondo periodo le parole: "con l'arresto da quattro
a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413," sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre anni e con
l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro";
4.2) al terzo periodo, le parole; "La pena e' dell'arresto da
uno a tre anni e dell'ammenda da euro 206 a euro 413" sono sostituite
dalle seguenti: "La pena e' dell'arresto da tre a sei anni e
dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro";
5) al quinto comma le parole: "e' punito con l'arresto da due a
diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413" sono sostituite
dalle seguenti: "e' punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con
l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro";
c) all'articolo 5 :
1) la parola: " giocattoli", ove ricorre, e' sostituita dalla
seguente "strumenti";
2) al terzo comma, le parole: "ai giocattoli" sono sostituite
dalle seguenti:
"agli strumenti di cui al presente articolo.";
3) al quarto comma, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: "I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere
la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed
avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da
segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite
l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa
da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremita'
della canna.
Gli strumenti denominati "softair", vendibili solo ai maggiori
di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per
mezzo di aria o gas compresso, purche' l'energia del singolo pallino,
misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La
canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre
centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve
interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto.
Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese
dell'interessato, a verifica di conformita' accertata dal Banco
nazionale di prova e riconosciuta con provvedimento del Ministero
dell'interno.
Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le
modalita' di attuazione del presente comma.";
4) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
" Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al
presente articolo, senza l'osservanza delle disposizioni del quarto
comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da 1.500 euro a 15.000 euro.";
d) al sesto comma dell'articolo 8 dopo le parole: "Coloro che"
sono inserite le seguenti:"nei dieci anni antecedenti alla
presentazione della prima istanza";
e) all'articolo 10 :
1) al comma 3, le parole: "da 206 euro a 2065 euro" sono
sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 20.000 euro";
2) al comma 4, le parole: "fino a 103 euro" sono sostituite
dalle seguenti: "fino a 1.000 euro";
3) al comma 10, le parole: "da euro 206 a euro 1032" sono
sostituite dalle seguenti: "da 1.500 euro a 10.000 euro";
f) all'articolo 11:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato,
devono essere impressi, in modo indelebile, in un'area delimitata del
fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale dell'arma, di
cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 527, ed a cura del fabbricante o
dell'assemblatore, il nome, la sigla od il marchio del fabbricante o
assemblatore, l'anno e il Paese o il luogo di fabbricazione e, ove
previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel
catalogo nazionale, nonche' il numero di matricola. Un numero
progressivo deve, altresi', essere impresso sulle canne
intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno
sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile
dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 32, nono e decimo comma, e' consentita
la sostituzione della parte di arma su cui e' stata apposta la
marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo
versamento per la rottamazione della stessa, a cura dell'interessato,
alla competente direzione di artiglieria. L'area dell'arma riservata
alla marcatura non puo' recare ulteriori o diversi segni
identificativi o distintivi dell'arma stessa. A cura del Banco
nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica
Italiana e l'indicazione dell'anno in cui e' avvenuta l'introduzione
dell'arma nel territorio nazionale, salvo che tali indicazioni siano
gia' state apposte da altro Stato membro dell'Unione europea. L'area
dell'arma riservata alla marcatura non puo' recare ulteriori o
diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa.";
2) al secondo comma, dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: "I dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in
forma telematica, al Ministero dell'interno.";
3) al terzo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
"Qualora l'autorita' di pubblica sicurezza, nell'ambito
dell'attivita' di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di
cui al presente comma, introdotte nel territorio dello Stato non
siano corrispondenti al prototipo o all'esemplare iscritto al
catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l'arma stessa al
Banco nazionale di prova, che provvede alle verifiche di conformita'
secondo le modalita' di cui all'articolo 14.";
g) dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
"Art. 11- bis - Tracciabilita' delle armi e delle munizioni
1. L'archivio di cui all'articolo 3 decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 8, registra e conserva per non meno di cinquanta
anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il
calibro e il numero di serie, il numero di catalogo ove previsto,
nonche' i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del
detentore dell'arma da fuoco.
2. Nel medesimo archivio sono registrati i dati delle munizioni
di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonche' i
nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente delle munizioni
medesime.";
h) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente :
"Art. 13 - bis "Immissione sul mercato delle armi provenienti da
scorte governative
1. Le armi di proprieta' delle Forze armate e delle Forze di
polizia dichiarate fuori uso, in quanto non piu' in dotazione,
possono essere immesse sul mercato civile, a condizione che siano
state demilitarizzate. La demilitarizzazione consiste nella
trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma comune
da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono essere cedute solo a
soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni all'acquisto. La
procedura di demilitarizzazione e' effettuata secondo le modalita'
definite con decreto del Ministro dell'interno.
3. Le armi disattivate possono essere alienate senza
autorizzazione. Sono armi disattivate quelle sottoposte ad una
operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile di cui agli
articoli 1 e 2, viene resa inerte e portata allo stato di mero
simulacro anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente ed
irreversibile, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro
dell'interno.
4. La demilitarizzazione e la disattivazione devono essere
effettuate da soggetti muniti della licenza di fabbricazione di armi
da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti
pubblici contemplati dall'articolo 10, comma 5, in quanto muniti
delle necessarie attrezzature tecniche.
La disattivazione per le armi comuni puo' essere effettuata,
oltre che dai soggetti gia' indicati per la disattivazione delle armi
da guerra, dai soggetti muniti di licenza di fabbricazione e
riparazione di armi comuni.
5. Prima dell'avvio delle procedure di cessione delle armi di
cui al presente articolo, le Amministrazioni interessate devono darne
comunicazione al Ministero dell'interno ed alla questura della
provincia dove sono ubicati gli arsenali nei quali sono tenute in
deposito.";
i) all'articolo 15 :
1) al primo comma, dopo le parole: "provviste del numero di
matricola" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero per finalita'
commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e
mostre";
2) al quarto comma, le parole: "da euro 20 a euro 103" sono
sostituite dalle seguenti: "da 4.000 euro a 30.000 euro".
l) all'articolo 19 :
1 ) al primo comma le parole: "bascule e caricatori" sono
sostituite dalle seguenti: "e bascule";
2) al secondo comma, le parole : "con l'ammenda da euro 41 a
euro 165" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da 250 euro
a 1.000 euro" e le parole: "con l'ammenda fino a euro 82" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino a 500 euro.";
3) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Ai fini del presente articolo non sono da considerare parti di
arma quelle ancora in uno stato di semilavorato. Per semilavorato
deve intendersi quella parte di arma che, per poter essere assemblata
sull'arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori
lavorazioni meccaniche. Non sono da considerare lavorazioni
meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli.";
m) all'articolo 20 e' aggiunto il seguente comma:
"Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono determinate le modalita' ed i termini di custodia
delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero
di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di
sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonche' le modalita' ed i
termini per assicurare, anche con modalita' telematiche, la
tracciabilita' di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni,
attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e
snellimento degli adempimenti previsti.";
n) all'articolo 22 :
1) al primo comma e' aggiunto il seguente periodo:
"Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle
quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente
la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile
ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo
dell'armaiolo che le ha in carico.";
2) al secondo comma le parole: "da euro 206 a euro 1549" sono
sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 20.000 euro";
o) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a
euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000
euro a 20.000 euro";
2) al terzo comma, le parole: "e con la multa da euro 103 a
euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 1.000
euro a 15.000 euro";
3) al quarto comma, le parole: "e la multa da euro 154 a euro
1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro
a 20.000 euro".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 5, 8, 10,
15, 19, 22 e 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come
modificati dal presente decreto:
«Art 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - Agli
stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art.
1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne
ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a
caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o
rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad
anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento
semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a
percussione anulare, purche' non a funzionamento
automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli
anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo
singolo.
Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le
carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del
munizionamento da guerra, presentino specifiche
caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o
sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano
destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle
militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai
Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non e'
consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio
dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte
semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il
munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Nei casi
consentiti e' richiesta la licenza di cui all'art. 31 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle
denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas,
nonche' le armi ad aria compressa o gas compressi, sia
lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia
cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti
lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla
pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione
consultiva di cui all'art. 6 escluda, in relazione alle
rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa
alla persona.
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo
comuni non possono comunque essere costituite con
pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a
carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, ne'
possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti,
tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano
sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini
scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata
apposita licenza del questore.
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940,
n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della
presente legge relative alla detenzione ed al porto delle
armi non si applicano nei riguardi degli strumenti
lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro
impiego e' previsto da disposizioni legislative o
regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o
portati per essere utilizzati come strumenti di
segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di
protezione civile.»
«Art. 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere). -
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art.
42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non
possono essere portati, fuori della propria abitazione o
delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni
ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e
altri apparecchi analoghi in grado di rogare una
elettrocuzione.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori
della propria abitazione o delle appartenenze di essa,
bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o
da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde,
bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro
strumento non considerato espressamente come arma da punta
o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze
di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli
strumenti di cui all'art. 5, quarto comma, nonche' i
puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser,
di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN
60825 - 1, CEI EN 60825 - 1/A11, CEI EN 60825- 4.
Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a
due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei
casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti
atti ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena
dell'ammenda. La pena e' aumentata se il fatto avviene nel
corso o in occasione di manifestazioni sportive.
E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche
alle persone munite di licenza. Il trasgressore e' punito
con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000
euro a 20.000 euro. La pena e' dell'arresto da tre a sei
anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il
fatto e' commesso da persona non munita di licenza.
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma
precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento
ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo
comma, e' punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con
l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.
La pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata quando
ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4,
secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo
che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza
aggravante specifica per il reato commesso.
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle
armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
Sono abrogati l'art. 19 e il primo e secondo comma
dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni
penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli
e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e
nei cortei, ne' gli altri oggetti simbolici usati nelle
stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come
oggetti contundenti.»
«Art. 5 (Limiti alle registrazioni). - Divieto di
strumenti trasformabili in armi). - Le disposizioni di cui
al primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto
delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o
inneschi nonche' alla vendita dei pallini per le armi ad
aria compressa.
L'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n.
1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, e'
abrogato.
Le disposizioni del citato testo unico, del R.D. 6
maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si
applicano agli strumenti di cui al presente articolo.
Gli strumenti riproducenti armi non possono essere
fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne
consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da
sparo o che consentano l'utilizzo del relativo
munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa
della persona. I predetti strumenti se realizzati in
metallo devono avere la canna completamente ostruita, non
in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da
un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione
acustica, destinati a produrre un rumore tramite
l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la
canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso
inamovibile all'estremita' della canna.
Gli strumenti denominati «softair», vendibili solo ai
maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica,
di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso,
purchel'energia del singolo pallino, misurata ad un metro
dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna
dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre
centimetri e qualora la canna non sia sporgente la
verniciatura deve interessare la parte anteriore dello
strumento per un pari tratto.
Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti,
a spese dell'interessato, a verifica di conformita'
accertata dal Banco nazionale di prova e riconosciuta con
provvedimento del Ministero dell'interno.
Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le
modalita' di attuazione del presente comma.
Nessuna limitazione e' posta all'aspetto degli
strumenti riproducenti armi destinati all'esportazione.
Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di
cui al presente articolo, senza l'osservanza delle
disposizioni del quarto comma, e' punito con la reclusione
da uno a tre anni e con la multa da 1500 a 15.000 euro.
Quando l'uso o il porto d'armi e' previsto quale
elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il
reato stesso sussiste o e' aggravato anche qualora si
tratti di arma per uso scenico o di strumenti riproducenti
armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto
comma.»
«Art. 8 (Accertamento per il rilascio di autorizzazione
di polizia in materia di armi). - La richiesta intesa ad
ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di
armi, ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del testo unico
18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22
novembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi
dell'acquisto o della cessione.
La licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza e' richiesta anche per
l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.
Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione,
la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di
armi, nonche' del permesso di porto d'armi, previsti dagli
articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e
37, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, e'
subordinato all'accertamento della capacita' tecnica del
richiedente. L'accertamento non occorre per
l'autorizzazione alla collezione.
Ai fini dell'accertamento della capacita' tecnica,
l'interessato deve sostenere apposito esame presso la
commissione di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza. La commissione e' integrata da un
esperto designato dal Ministero della difesa quando
l'accertamento e' richiesto da persona che debba esercitare
l'attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di
armi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
altresi' alle persone che rappresentano, a norma dell'art.
8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione
di polizia.
Coloro che nei dieci anni antecedenti alla
presentazione della prima istanza hanno prestato servizio
militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello
Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale
civile della pubblica sicurezza in qualita' di funzionari o
che esibiscano certificato d'idoneita' al maneggio delle
armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione
del tiro a segno nazionale devono sottoporsi
all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle
attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di
armi.
L'accertamento della capacita' tecnica non e' richiesto
per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che
siano autorizzati per legge.
La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di
coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge, abbiano gia' ottenuto le autorizzazioni ovvero
abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle
disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 .
Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle
armi devono richiedere alla competente autorita' di
pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del
presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni
dall'entrata in vigore della legge.
L'art. 33 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' abrogato.»
«Art. 10 (Divieto di detenzione e raccolta di armi da
guerra. Collezione di armi comuni da sparo). - A decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge, non possono
rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi
da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di
munizioni da guerra.
Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la
raccolta ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge, possono essere
trasferite soltanto per successione a causa di morte, per
versamento ai competenti organi del Ministero della difesa,
per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed
ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione
di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra
ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti
per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone
residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico
cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi e' tenuto a
darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a
chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a
conservarle. In quanto applicabili si osservano le
disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.
Chiunque trasferisce le armi di cui all'art. 28 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause
diverse da quelle indicate nel precedente comma e' punito
con la reclusione da due a sei anni e la multa da 2.000 a
20.000 euro.
E' punito con l'ammenda fino a euro 1.000 euro
chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso
previsto nel secondo comma del presente articolo.
Salva la normativa concernente la dotazione di armi
alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, e'
consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei
materiali indicati nel primo comma allo Stato e,
nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in
relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o
culturale nonche' ai soggetti muniti di autorizzazioni per
la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di
munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento,
di collaudo.
La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi
da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931,
n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi comuni
da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi
da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma
2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di
armi comuni da sparo in misura superiore e' subordinata al
rilascio di apposita licenza di collezione da parte del
questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del
catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni
modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia
ed alle repliche di armi ad avancarica
Restano ferme le disposizioni del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le
armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e
quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi
antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli
anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da
emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il
Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge. Dette armi non si computano
ai fini di cui al sesto comma.
La richiesta della licenza al questore deve essere
effettuata da parte di coloro che gia' detengono armi
comuni da sparo in quantita' superiori a quelle indicate
nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi
tipo e' esclusa la detenzione del relativo munizionamento.
Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di
commercio e di industria.
Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al
sesto, ottavo e nono comma e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni e con la multa da 1.500 euro a 10.000
euro.»
«Art. 11 (Immatricolazione delle armi comuni da sparo).
- Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato,
devono essere impressi, in modo indelebile, in un'area
delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte
essenziale dell'arma, di cui all'art. 1-bis, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
527, ed a cura del fabbricante o dell'assemblatore, il
nome, la sigla od il marchio del fabbricante o
assemblatore, l'anno e il Paese o il luogo di fabbricazione
e, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o
dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonche' il numero di
matricola. Un numero progressivo deve, altresi', essere
impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro
deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura
deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o
facilmente ispezionabile senza attrezzi. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 32, nono e decimo comma, e'
consentita la sostituzione della parte di arma su cui e'
stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per
rottura o usura, previo versamento per la rottamazione
della stessa, a cura dell'interessato, alla competente
direzione di artiglieria. L'area dell'arma riservata alla
marcatura non puo' recare ulteriori o diversi segni
identificativi o distintivi dell'arma stessa. A cura del
Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della
Repubblica Italiana e l'indicazione dell'anno in cui e'
avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale,
salvo che tali indicazioni siano gia' state apposte da
altro Stato membro dell'Unione europea. L'area dell'arma
riservata alla marcatura non puo' recare ulteriori o
diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa.
Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23
febbraio 1960, n. 186, il Banco Nazionale di prova di
Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue
sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino
le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno
speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica
italiana e la sigla di identificazione del Banco o della
sezione. I dati contenuti nel registro sono comunicati,
anche in forma telematica, al Ministero dell'interno.
L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un
numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura
del Banco o della sezione.
Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i
punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge
in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco
di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i
contrassegni di cui al primo comma. Qualora l'autorita' di
pubblica sicurezza, nell'ambito delle attivita' di
controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al
presente comma, introdotte nel territorio dello Stato non
siano corrispondenti al prototipo o all'esemplare iscritto
al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri
l'arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede
alle verifiche di conformita' secondo le modalita' di cui
all'art. 14.
Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni
distintivi di cui al comma precedente, l'importatore deve
curare i necessari adempimenti.
In caso di mancanza anche di uno degli elementi
indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad
apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto,
vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in
mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo
del numero di matricola e' impresso il numero progressivo
di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al
secondo comma.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
altresi' alle armi comuni da sparo ed alle canne
intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal
fine le modalita' di cui al successivo art. 13.
Le norme del presente articolo relative all'apposizione
sulle armi del numero d'iscrizione nel catalogo nazionale,
si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto
ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma n.
1).
Entro il termine di un anno dalla data indicata nel
decreto di cui al precedente comma debbono essere
presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni,
ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di
questo ultimo a norma del quinto comma:
le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o
importate prima dell'entrata in vigore della presente
legge, con esclusione di quelle prodotte o importate
anteriormente al 1920;
le armi portatili da fuoco di cui al precedente art. 1
appartenenti a privati di cui e' consentita la detenzione.
Per il compimento delle operazioni previste dal
presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al
diritto fisso, da determinarsi secondo le modalita'
previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio
1960, n. 186, e' concesso una tantum un contributo
straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
All'onere di 270 milioni si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte
dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della
convenzione di Lome' .
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
«Art. 15 (Importazione temporanea di armi comuni da
sparo). - I cittadini italiani residenti all'estero, o
dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli
stranieri non residenti in Italia, sono ammessi
all'importazione temporanea, senza la licenza di cui
all'art. 31, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, di armi comuni da sparo, ad uso
sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano
provviste del numero di matricola, ovvero per finalita'
commerciali ai soli fini espositivi durante fiere,
esposizioni e mostre.
Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con
i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per
l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero e
per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' per
l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto
all'interno dello Stato delle armi temporaneamente
importate nonche' il numero delle stesse.
Ai fini della presente legge si considera temporanea
l'importazione per un periodo non eccedente i novanta
giorni. Trascorso tale termine l'interessato e' soggetto
agli obblighi di cui al precedente art. 12.
Chiunque non osserva le disposizioni del decreto
ministeriale di cui al secondo comma e' punito con la
reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 4.000
euro a 30.000 euro.»
«Art. 19 (Trasporto di parti di armi). - L'obbligo
dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno
1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto
di singole parti di armi da guerra e tipo guerra nonche' di
canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, e bascule di
armi comuni.
Qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato,
il contravventore e' punito con l'arresto non inferiore ad
un mese e con l'ammenda da 250 euro a 1.000 euro se
trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con
l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a 500 euro
se trattasi di parti di armi comuni.
Ai fini del presente articolo non sono da considerare
parti di arma quelle ancora in uno stato di semilavorato.
Per semilavorato deve intendersi quella parte di arma che,
per poter essere assemblata sull'arma e garantirne il
funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni
meccaniche. Non sono da considerare lavorazioni meccaniche
i trattamenti superficiali dei metalli.»
«Art. 20 (Custodia delle armi e degli esplosivi.
Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento). - La
custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e
degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza
nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita
professionalmente attivita' in materia di armi o di
esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o alla collezione
di armi deve adottare e mantenere efficienti difese
antifurto secondo le modalita' prescritte dall'autorita' di
pubblica sicurezza.
Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al
precedente comma e' punito, se il fatto non costituisce
piu' grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con
l'ammenda fino a euro 516 .
Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di
esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta
immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza
o, se questo manchi, al piu' vicino comando dei
carabinieri.
Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a euro
516.
Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa e' tenuto ad
effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio
locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il piu'
vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita
ricevuta.
Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga
a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi e'
tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di
pubblica sicurezza o, in mancanza, al piu' vicino comando
dei carabinieri.
Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle
vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto
illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il
contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e
con l'ammenda fino a euro 206
Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione sono determinate le modalita'
ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al
primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi
detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici
o di difesa passiva, nonche' le modalita' ed i termini per
assicurare, anche con modalita' telematiche, la
tracciabilita' di tutte le armi, delle loro parti e delle
munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di
semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.»
«Art. 22 (Locazione e comodato di armi). - Non e'
consentita la locazione o il comodato delle armi di cui
agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso
scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di
caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito
di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni
ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di
esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico
si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti
tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo
di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui
impiego avvenga costantemente sotto il controllo
dell'armaiolo che le ha in carico.
E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con
la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque da' o riceve
in locazione o comodato armi in violazione del divieto di
cui al precedente comma.
La pena e' raddoppiata se l'attivita' di locazione o
comodato delle armi risulta abituale.»
«Art. 23 (Armi clandestine). - Sono considerate
clandestine:
1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del
precedente art. 7;
2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei
contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11.
E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con
la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque fabbrica,
introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita
o altrimenti cede armi o canne clandestine.
Chiunque detiene armi o canne clandestine e' punito con
la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000
euro a 15.000 euro.
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni
e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro a chiunque porta
in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne
clandestine. La stessa pena si applica altresi' a chiunque
cancella, contraffa' o altera i numeri di catalogo o di
matricola e gli altri segni distintivi di cui all'art. 11.
Con la sentenza di condanna e' ordinata la revoca delle
autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca
delle stesse armi.
Non e' punibile ai sensi del presente articolo, per la
mancanza dei segni d'identita' prescritti per le armi
comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la
presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai
fini dell'iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco
nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11.»