Art. 6. 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1. Con decreto del Presidente della  Repubblica  e'  emanato,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri
della giustizia, dell'economia e delle finanze, della  difesa,  dello
sviluppo economico, del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  un
regolamento per la modifica del regio decreto 6 maggio 1940, n.  635,
e successive modificazioni, in  attuazione  di  quanto  previsto  dal
presente decreto, nel rispetto dei principi  di  semplificazione  dei
procedimenti  amministrativi  e  di  riduzione  dei  termini  per  la
conclusione degli stessi, anche con  riferimento  alla  comunicazione
dell'avviso di trasporto previsto dall'articolo 34  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza  approvato  con  regio  decreto  18
giugno  1931,  n.  773,  da  effettuarsi   anche   attraverso   mezzi
informatici o telematici. 
    2. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, da adottarsi entro 180 giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  disciplinate   le
modalita' di accertamento dei requisiti psico-fisici per  l'idoneita'
all'acquisizione, alla detenzione ed al  conseguimento  di  qualunque
licenza di porto delle armi, nonche' al rilascio del  nulla  osta  di
cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  come
modificato  dall'articolo  3,  comma  1,  lettera  d),  del  presente
decreto, prevedendo anche una specifica  disciplina  transitoria  per
coloro che alla data di entrata in vigore del decreto gia'  detengono
armi. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per  la  protezione
dei dati personali,  sono,  altresi',  definite  le  modalita'  dello
scambio protetto dei dati informatizzati tra  il  Servizio  sanitario
nazionale e gli  uffici  delle  Forze  dell'ordine  nei  procedimenti
finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento  di
qualunque licenza di porto delle armi. 
    3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi  entro  12
mesi dalla data in vigore del presente decreto, sono disciplinate  le
modalita' di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico
di raccolta  dei  dati  relativi  alle  armi  ed  alle  munizioni  in
relazione alla tracciabilita' delle stesse. 
    4. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  e  fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui
al comma 2, nonche' agli articoli 31-bis, 35, comma 1, 38, 42, quarto
comma, 55 e 57 del testo unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  nonche'  degli
articoli 5, quarto comma, e 11-bis della legge  18  aprile  1975,  n.
110, come modificati dagli articoli  3  e  5  del  presente  decreto,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. 
    5. Alle armi di cui alla categoria A, B, C e  D  dell'allegato  I
della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti  relative,  rispettivamente,  alle
armi da guerra, tipo guerra o a spiccata capacita' offensiva, nonche'
ai materiali di armamento ed a quelle comuni, alle  armi  sportive  e
alle armi da caccia. 
    6. Per armi da caccia di cui al comma 1  dell'articolo  13  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i  fucili  ad  anima
rigata, le carabine con canna ad anima rigata a  caricamento  singolo
manuale  o  a  ripetizione  semiautomatica,  qualora  siano  in  essi
camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto  di
altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonche'  i  fucili  e  le
carabine   ad   anima   rigata   dalle    medesime    caratteristiche
tecnico-funzionali che utilizzano cartucce  di  calibro  superiore  a
millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto e' di altezza inferiore a
millimetri 40. 
    7. Per i fucili da caccia in grado di camerare  le  cartucce  per
pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200  cartucce
cariche, di cui all'articolo 97  del  regolamento  di  esecuzione  al
testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  approvato  con  regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo del comma 1, dell'art. 17,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  1988,
          n. 214, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e)». 
              - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  (Approvazione
          del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18  giugno
          1931,  n.  773  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza),  e'
          pubblicato  nel  Supplemento  alla  Gazzetta  Ufficiale  26
          giugno 1940, n. 149. 
              - Si riporta il testo degli articoli 34 e 35 del citato
          regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: 
              «Art. 34 (art. 33 testo unico 1926). - Il commerciante,
          il fabbricante di armi e  chi  esercita  l'industria  della
          riparazione delle armi  non  puo'  trasportarle  fuori  del
          proprio  negozio  od  opificio,  senza  preventivo   avviso
          all'autorita' di pubblica sicurezza. 
              L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che,  per
          qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno  dello
          Stato.» 
              «Art. 35 (art. 34 testo unico 1926). - Il  fabbricante,
          il commerciante di armi e chi  esercita  l'industria  della
          riparazione delle armi e' obbligato a  tenere  un  registro
          delle  operazioni  giornaliere,  nel  quale  devono  essere
          indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni
          stesse sono compiute. 
              Tale registro deve essere  esibito  a  richiesta  degli
          ufficiali od agenti di pubblica  sicurezza  e  deve  essere
          conservato per un periodo  di  dieci  anni  anche  dopo  la
          cessazione dell'attivita'. 
              I  commercianti  di  armi  devono  altresi'  comunicare
          mensilmente   all'ufficio   di   polizia   competente   per
          territorio le generalita' delle persone e delle  ditte  che
          hanno acquistato o venduto loro le armi,  la  specie  e  la
          quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei
          titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. 
              E' vietato vendere o in  qualsiasi  altro  modo  cedere
          armi a privati che non siano muniti di  permesso  di  porto
          d'armi ovvero di nulla  osta  all'acquisto  rilasciato  dal
          Questore. Il  nulla  osta  non  puo'  essere  rilasciato  a
          minori; ha la validita' di un mese ed  e'  esente  da  ogni
          tributo. La domanda e' redatta in carta libera. 
              Il Questore puo'  subordinare  il  rilascio  del  nulla
          osta, di cui al comma  precedente,  alla  presentazione  di
          certificato  del  medico  provinciale,   o   dell'ufficiale
          sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il
          richiedente non e' affetto da malattie  mentali  oppure  da
          vizi  che  ne  diminuiscono,  anche   temporaneamente,   la
          capacita' di intendere e di volere. 
              Il contravventore e' punito con l'arresto da  tre  mesi
          ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 129. 
              L'acquirente o cessionario di armi in violazione  delle
          norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino  a
          sei mesi e con l'ammenda sino a euro 129.» 
              - Per il testo degli articoli 31-bis  e  35  del  regio
          decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  si  veda  l'art.  3  del
          presente decreto. 
              - Per il testo degli articoli 38, 42, 55 e 57 del regio
          decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  si  vedano  nelle  note
          all'art. 3. 
              - Per il testo dell'art. 5 della legge 18 aprile  1975,
          n. 110, si veda nelle note all'art. 5. 
              - Per il testo dell'art 11-bis della  legge  18  aprile
          1975, n. 110, si veda nell'art. 5 del presente decreto.. 
              La  direttiva  91/477/CEE  «Direttiva   del   Consiglio
          relativa al controllo dell'acquisizione e della  detenzione
          di armi.» e' pubblicata nella G.U.C.E. 13  settembre  1991,
          n. L 256. 
              L'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n.  157  (Norme
          per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il
          prelievo venatorio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25
          febbraio 1992, n. 46, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  13   (Mezzi   per   l'esercizio   dell'attivita'
          venatoria). - 1. L'attivita' venatoria  e'  consentita  con
          l'uso del fucile con canna  ad  anima  liscia  fino  a  due
          colpi,  a  ripetizione  e  semiautomatico,  con  caricatore
          contenente  non  piu'  di  due  cartucce,  di  calibro  non
          superiore al 12, nonche' con  fucile  con  canna  ad  anima
          rigata  a  caricamento  singolo  manuale  o  a  ripetizione
          semiautomatica di calibro non inferiore  a  millimetri  5,6
          con bossolo a vuoto di altezza non inferiore  a  millimetri
          40. 
              2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile  a  due  o
          tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia  di
          calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di
          calibro non  inferiore  a  millimetri  5,6,  nonche'  l'uso
          dell'arco e del falco. 
              3. I bossoli delle cartucce  devono  essere  recuperati
          dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 
              4. Nella zona faunistica delle Alpi  e'  vietato  l'uso
          del  fucile  con  canna  ad  anima  liscia  a   ripetizione
          semiautomatica  salvo  che  il  relativo   caricatore   sia
          adattato in modo da non contenere piu' di un colpo. 
              5. Sono vietati tutte le  armi  e  tutti  i  mezzi  per
          l'esercizio  venatorio  non  esplicitamente   ammessi   dal
          presente articolo. 
              6. Il titolare della licenza di porto di  fucile  anche
          per  uso  di  caccia  e'   autorizzato,   per   l'esercizio
          venatorio, a  portare,  oltre  alle  armi  consentite,  gli
          utensili  da  punta  e  da  taglio   atti   alle   esigenze
          venatorie.» 
              L'art. 97 del citato regio decreto 6  maggio  1940,  n.
          635, cosi' recita: 
              «Art. 97. Possono tenersi in  deposito  o  trasportarsi
          nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in
          quantita' non superiore a cinque chilogrammi di peso netto,
          od  artifici  in  quantita'  non  superiore  a  chilogrammi
          venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un
          numero di millecinquecento cartucce  da  fucile  da  caccia
          caricate a polvere, nonche' duecento cartucce  cariche  per
          pistola o rivoltella, ed un numero  illimitato  di  bossoli
          innescati  e  di  micce  di   sicurezza.   Possono   essere
          acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonche'
          detenuti senza obbligo della denuncia di  cui  all'art.  38
          del regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  i  prodotti
          esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti
          e della categoria 5), gruppo E, in quantita' illimitata. 
              Gli esplosivi di cui al comma precedente devono  essere
          condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in
          pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B
          al presente regolamento. 
              Per tenere in  deposito  o  per  trasportare  esplosivi
          della prima  categoria  o  cartucce  cariche  in  quantita'
          superiore  a  quella  indicata,  occorre  la  licenza   del
          Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge. 
              Agli effetti dell'art. 50 della legge, il  Prefetto  e'
          autorizzato a rilasciare  licenza  per  il  deposito  e  il
          trasporto degli esplosivi di seconda e terza  categoria  in
          quantita'  non  superiore  a  cinque  chilogrammi  per  gli
          esplosivi della seconda  categoria  e  a  numero  cinquanta
          detonanti.»