Art. 6. Disposizioni transitorie e finali 1. Con decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento per la modifica del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in attuazione di quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto dei principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riduzione dei termini per la conclusione degli stessi, anche con riferimento alla comunicazione dell'avviso di trasporto previsto dall'articolo 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, da effettuarsi anche attraverso mezzi informatici o telematici. 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneita' all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonche' al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto, prevedendo anche una specifica disciplina transitoria per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto gia' detengono armi. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono, altresi', definite le modalita' dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 12 mesi dalla data in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati relativi alle armi ed alle munizioni in relazione alla tracciabilita' delle stesse. 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2, nonche' agli articoli 31-bis, 35, comma 1, 38, 42, quarto comma, 55 e 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' degli articoli 5, quarto comma, e 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificati dagli articoli 3 e 5 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. 5. Alle armi di cui alla categoria A, B, C e D dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti relative, rispettivamente, alle armi da guerra, tipo guerra o a spiccata capacita' offensiva, nonche' ai materiali di armamento ed a quelle comuni, alle armi sportive e alle armi da caccia. 6. Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonche' i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto e' di altezza inferiore a millimetri 40. 7. Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all'articolo 97 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
Note all'art. 6: - Il testo del comma 1, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e)». - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), e' pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149. - Si riporta il testo degli articoli 34 e 35 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: «Art. 34 (art. 33 testo unico 1926). - Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non puo' trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorita' di pubblica sicurezza. L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.» «Art. 35 (art. 34 testo unico 1926). - Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di dieci anni anche dopo la cessazione dell'attivita'. I commercianti di armi devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori; ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera. Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere. Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 129. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a euro 129.» - Per il testo degli articoli 31-bis e 35 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda l'art. 3 del presente decreto. - Per il testo degli articoli 38, 42, 55 e 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, si veda nelle note all'art. 5. - Per il testo dell'art 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, si veda nell'art. 5 del presente decreto.. La direttiva 91/477/CEE «Direttiva del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.» e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 settembre 1991, n. L 256. L'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, S.O., cosi' recita: «Art. 13 (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria). - 1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. 2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco. 3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.» L'art. 97 del citato regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, cosi' recita: «Art. 97. Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantita' non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantita' non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonche' duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonche' detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantita' illimitata. Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento. Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantita' superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge. Agli effetti dell'art. 50 della legge, il Prefetto e' autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantita' non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.»