Art. 7. 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
    1. Dall'applicazione del presente  decreto  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.