Art. 2
Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione
1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;
b) al secondo comma:
1) le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti:
«da due a cinque»;
2) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 385 del codice penale,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 385 (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente
arrestato o detenuto per un reato, evade e' punito con la
reclusione da un anno a tre anni.
La pena e' della reclusione da due a cinque anni se il
colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia
verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre
a sei anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o
da piu' persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche
all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria
abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se
ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare
fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della
condanna, la pena e' diminuita.».