Art. 4
Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia
penitenziaria
1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di cui al comma 213» sono inserite le
seguenti: «nonche' le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
comma 212»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso
l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria
occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A
tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operativita' dei
relativi servizi, il Ministro della giustizia e' autorizzato
all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti
del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti
dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212».
2. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
la parola: «, 212» e' soppressa.
3. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria).
- 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria
frequentano presso le scuole un corso di durata compresa tra sei e
dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso e' stabilita,
nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.
2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano
ottenuto giudizio globale di idoneita' sulla base dei risultati
conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e
siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria
sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il
secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione
attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano
qualificazione.
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami
teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell'idoneita' al
servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia
penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo
secondo la graduatoria finale.
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine
corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio,
sono ammessi a ripetere per non piu' di una volta il secondo ciclo.
Al termine di quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami
finali. Se l'esito e' negativo, sono dimessi dal corso.
5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la durata del
corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i
servizi funzionali all'attivita' di formazione»;
b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che per qualsiasi
motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un
dovere, siano stati assenti dal corso per un periodo stabilito con
decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque
prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da
infermita' contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la
possibilita' per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a
partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneita'
psico-fisica;».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dei commi 215 e 221 dell'art. 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
legge finanziaria 2010), come modificati dalla presente
legge:
«215. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti
relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213
nonche' le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
comma 212 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, previa verifica della
compatibilita' finanziaria con gli equilibri di finanza
pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, con particolare riferimento al rispetto del
conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento
netto strutturale concordato in sede di programma di
stabilita' e crescita, alle pertinenti unita' previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero della
giustizia e destinate al finanziamento di un piano
straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al
potenziamento dei servizi istituzionali
dell'amministrazione giudiziaria, ivi compreso
l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia
penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione
emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare,
inoltre, la piena operativita' dei relativi servizi, il
Ministro della giustizia e' autorizzato all'assunzione di
personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del
Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici
consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del
comma 212.».
«221. I risparmi di spesa derivanti dai commi 211 e da
216 a 218, affluiscono al fondo di cui al comma 250, previo
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della giustizia, ai fini
dell'accertamento del relativo ammontare e
dell'individuazione della corrispondente riduzione dei
pertinenti capitoli, per spese di funzionamento
dell'organizzazione giudiziaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del citato
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 7 (Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente
di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi che non superino il primo ciclo;
b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano
riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia
penitenziaria;
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino
di rinunciare al corso;
d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che per
qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata
dall'adempimento di un dovere, siano stati assenti dal
corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro
della giustizia, il quale deve comunque prevedere un
periodo maggiore in caso di assenza determinata da
infermita' contratta durante il corso e, in quest'ultimo
caso, la possibilita' per l'allievo o l'agente in prova di
essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla
riacquistata idoneita' psico-fisica;
e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'art. 6.
2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso
femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata
determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al
primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in
prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del
direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di
ogni rapporto con l'Amministrazione.».