Art. 4 
 
 
Modifiche  alla  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e  al  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di  polizia
                            penitenziaria 
 
  1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole:  «di  cui  al  comma  213»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche' le maggiori entrate derivanti dall'attuazione  del
comma 212»; 
    b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  ivi  compreso
l'adeguamento  dell'organico  del  Corpo  di  polizia   penitenziaria
occorrente per fronteggiare la situazione  emergenziale  in  atto.  A
tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operativita' dei
relativi  servizi,  il  Ministro  della  giustizia   e'   autorizzato
all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti
del Corpo di polizia penitenziaria, nei  limiti  numerici  consentiti
dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212». 
  2. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
la parola: «, 212» e' soppressa. 
  3. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 6 (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria).
-  1.  Gli  allievi  agenti  del  Corpo  di   polizia   penitenziaria
frequentano presso le scuole un corso di durata compresa  tra  sei  e
dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso  e'  stabilita,
nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia. 
  2. Al termine del primo ciclo del corso, gli  allievi  che  abbiano
ottenuto giudizio globale  di  idoneita'  sulla  base  dei  risultati
conseguiti nelle materie di insegnamento e  nelle  prove  pratiche  e
siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia  penitenziaria
sono nominati agenti in prova e  vengono  ammessi  a  frequentare  il
secondo  ciclo,  durante  il  quale  sono  sottoposti   a   selezione
attitudinale per l'eventuale assegnazione a  servizi  che  richiedano
qualificazione. 
  3.  Gli  agenti  in  prova   che   abbiano   superato   gli   esami
teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma  dell'idoneita'  al
servizio di polizia penitenziaria sono  nominati  agenti  di  polizia
penitenziaria. Essi prestano giuramento  e  sono  immessi  nel  ruolo
secondo la graduatoria finale. 
  4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami  di  fine
corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio,
sono ammessi a ripetere per non piu' di una volta il  secondo  ciclo.
Al termine  di  quest'ultimo,  sono  ammessi  nuovamente  agli  esami
finali. Se l'esito e' negativo, sono dimessi dal corso. 
  5. Gli allievi e gli agenti in  prova,  per  tutta  la  durata  del
corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne  i
servizi funzionali all'attivita' di formazione»; 
    b) all'articolo 7, comma 1, la lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che  per  qualsiasi
motivo, salvo che l'assenza sia determinata  dall'adempimento  di  un
dovere, siano stati assenti dal corso per un  periodo  stabilito  con
decreto  del  Ministro  della  giustizia,  il  quale  deve   comunque
prevedere un periodo maggiore  in  caso  di  assenza  determinata  da
infermita' contratta durante il corso e,  in  quest'ultimo  caso,  la
possibilita' per l'allievo o l'agente in prova di  essere  ammesso  a
partecipare al primo corso  successivo  alla  riacquistata  idoneita'
psico-fisica;». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dei commi 215 e 221  dell'art.  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          legge finanziaria 2010),  come  modificati  dalla  presente
          legge: 
              «215. Le risorse derivanti dalla gestione  dei  crediti
          relativi alle spese  di  giustizia  di  cui  al  comma  213
          nonche' le maggiori entrate derivanti  dall'attuazione  del
          comma 212 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
          per   essere    riassegnate,    previa    verifica    della
          compatibilita' finanziaria con  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  con  particolare  riferimento  al  rispetto   del
          conseguimento,  da  parte  dell'Italia,  dell'indebitamento
          netto  strutturale  concordato  in  sede  di  programma  di
          stabilita' e crescita, alle pertinenti unita'  previsionali
          di base dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
          giustizia  e  destinate  al  finanziamento  di   un   piano
          straordinario per lo smaltimento dei processi civili  e  al
          potenziamento       dei        servizi        istituzionali
          dell'amministrazione     giudiziaria,     ivi      compreso
          l'adeguamento   dell'organico   del   Corpo   di    polizia
          penitenziaria occorrente  per  fronteggiare  la  situazione
          emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per  assicurare,
          inoltre, la piena operativita'  dei  relativi  servizi,  il
          Ministro della giustizia e' autorizzato  all'assunzione  di
          personale nel ruolo degli agenti  e  degli  assistenti  del
          Corpo  di  polizia  penitenziaria,  nei   limiti   numerici
          consentiti dalle risorse  derivanti  dall'applicazione  del
          comma 212.». 
              «221. I risparmi di spesa derivanti dai commi 211 e  da
          216 a 218, affluiscono al fondo di cui al comma 250, previo
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministero  della  giustizia,   ai   fini
          dell'accertamento     del     relativo     ammontare      e
          dell'individuazione  della  corrispondente  riduzione   dei
          pertinenti   capitoli,   per   spese    di    funzionamento
          dell'organizzazione giudiziaria.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del  citato
          decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 come modificato
          dalla legge qui pubblicata: 
              «Art. 7 (Dimissioni dai corsi per la nomina  ad  agente
          di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal corso: 
                a) gli allievi che non superino il primo ciclo; 
                b) gli allievi e gli agenti in prova  che  non  siano
          riconosciuti  idonei  al  servizio  nel  Corpo  di  polizia
          penitenziaria; 
                c) gli allievi e gli agenti in prova  che  dichiarino
          di rinunciare al corso; 
                d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che  per
          qualsiasi  motivo,  salvo  che  l'assenza  sia  determinata
          dall'adempimento di un  dovere,  siano  stati  assenti  dal
          corso per un periodo stabilito  con  decreto  del  Ministro
          della  giustizia,  il  quale  deve  comunque  prevedere  un
          periodo  maggiore  in  caso  di  assenza   determinata   da
          infermita' contratta durante il corso  e,  in  quest'ultimo
          caso, la possibilita' per l'allievo o l'agente in prova  di
          essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla
          riacquistata idoneita' psico-fisica; 
                e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'art. 6. 
              2.  Gli  allievi  e  gli  agenti  in  prova  di   sesso
          femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni  sia  stata
          determinata da maternita', sono ammessi  a  partecipare  al
          primo corso successivo ai periodi  di  assenza  dal  lavoro
          previsti dalle disposizioni sulla tutela delle  lavoratrici
          madri. 
              3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli  agenti  in
          prova  responsabili  di  mancanze  punibili  con   sanzioni
          disciplinari piu' gravi della deplorazione. 
              4. I provvedimenti di dimissione e  di  espulsione  dal
          corso sono adottati  con  decreto  del  direttore  generale
          dell'Amministrazione   penitenziaria,   su   proposta   del
          direttore della scuola. 
              5. La dimissione dal corso comporta  la  cessazione  di
          ogni rapporto con l'Amministrazione.».