Art. 7 
 
 
                Modifiche all'articolo 14 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 
 
  1. All'articolo 14, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  aprile  1999,  n.  162,  la  parola:  «ascensore»  e'
sostituita con la parola: «impianto». 
  2. All'articolo 14, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1999,  n.  162,  le  parole  «lettera  i)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettera m)». 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14   del   citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  162  del  1999
          come modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 14 (Verifiche straordinarie). - 1. A  seguito  di
          verbale  di  verifica  periodica  con  esito  negativo,  il
          competente ufficio comunale dispone il fermo  dell'impianto
          fino alla  data  della  verifica  straordinaria  con  esito
          favorevole.  La  verifica  straordinaria  e'  eseguita  dai
          soggetti di cui all'articolo  13,  comma  1,  ai  quali  il
          proprietario  o  il  suo  legale  rappresentante  rivolgono
          richiesta  dopo  la  rimozione  delle   cause   che   hanno
          determinato l'esito negativo della verifica. 
              2. In caso di incidenti di notevole  importanza,  anche
          se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo
          legale rappresentante danno immediata notizia al competente
          ufficio comunale  che  dispone,  immediatamente,  il  fermo
          dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'impianto, e'
          necessaria una verifica straordinaria, con esito  positivo,
          ai sensi del comma 1. 
              3. Nel caso siano apportate all'impianto  le  modifiche
          di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  m),  la  verifica
          straordinaria e' eseguita dai soggetti di cui  all'articolo
          13, comma 1. 
              4.  Le  spese  per  l'effettuazione   delle   verifiche
          straordinarie sono a carico del proprietario dello  stabile
          ove e' installato l'impianto. 
              5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5,  le
          amministrazioni statali possono  provvedere  alla  verifica
          straordinaria  avvalendosi  degli  ingegneri   dei   propri
          ruoli.».