Articolo 13 
 
 
(Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. L'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e' sostituito dal seguente: 
 
                            “Articolo 185 
 
 
              (Esclusioni dall'ambito di applicazione) 
 
    1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del
presente decreto: 
    a)  le  emissioni  costituite   da   effluenti   gassosi   emessi
nell'atmosfera; 
    b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato
e gli edifici collegati permanentemente al  terreno,  fermo  restando
quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica  di
siti contaminati; 
    c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale
escavato nel corso di attivita' di costruzione,  ove  sia  certo  che
esso verra' riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale  e
nello stesso sito in cui e' stato escavato; 
    d) i rifiuti radioattivi; 
    e) i materiali esplosivi in disuso; 
    f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b),
paglia,  sfalci  e  potature,  nonche'  altro  materiale  agricolo  o
forestale naturale non pericoloso utilizzati  in  agricoltura,  nella
selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante
processi o metodi che  non  danneggiano  l'ambiente  ne'  mettono  in
pericolo la salute umana. 
    2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione  della  parte  quarta
del presente  decreto,  in  quanto  regolati  da  altre  disposizioni
normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme  nazionali  di
recepimento: 
    a) le acque di scarico; 
    b) i  sottoprodotti  di  origine  animale,  compresi  i  prodotti
trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.  1774/2002,  eccetto
quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in  discarica  o
all'utilizzo  in  un  impianto  di  produzione   di   biogas   o   di
compostaggio; 
    c)  le  carcasse  di  animali  morti  per  cause  diverse   dalla
macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie,
e smaltite in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002; 
    d) i rifiuti risultanti dalla prospezione,  dall'estrazione,  dal
trattamento, dall'ammasso di risorse minerali  o  dallo  sfruttamento
delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; 
    3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie
specifiche, sono esclusi  dall'ambito  di  applicazione  della  Parte
Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque
superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o
della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli  effetti  di
inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se  e'  provato  che  i
sedimenti non sono pericolosi ai sensi  della  decisione  2000/532/CE
della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 
    4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato
naturale, utilizzati in siti diversi da  quelli  in  cui  sono  stati
escavati,  devono  essere  valutati  ai  sensi,  nell'ordine,   degli
articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.”.