Articolo 14 
 
 
(Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. All'articolo 186, comma 7-ter, secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006. n. 152, le parole: “derivanti da attivita'
nelle quali non vengono usati agenti o reagenti  non  naturali”  sono
sostituite dalle seguenti: “che presentano le caratteristiche di  cui
all'articolo 184-bis”. 
 
 
          Note all'art. 14 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  186  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              <<Art. 186. Terre e rocce da scavo. 
              1. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  185,  le
          terre e rocce da scavo, anche di gallerie,  ottenute  quali
          sottoprodotti, possono  essere  utilizzate  per  reinterri,
          riempimenti, rimodellazioni e rilevati  purche':  a)  siano
          impiegate direttamente nell'ambito di  opere  o  interventi
          preventivamente individuati e definiti; b) sin  dalla  fase
          della produzione vi sia certezza  dell'integrale  utilizzo;
          c) l'utilizzo integrale della parte destinata a  riutilizzo
          sia tecnicamente possibile senza necessita'  di  preventivo
          trattamento o di trasformazioni preliminari per  soddisfare
          i requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei  a
          garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e,
          piu' in generale, ad impatti ambientali qualitativamente  e
          quantitativamente   diversi   da   quelli    ordinariamente
          consentiti ed autorizzati per il sito dove  sono  destinate
          ad essere utilizzate; d) sia garantito un  elevato  livello
          di tutela ambientale; e) sia accertato che  non  provengono
          da siti contaminati o sottoposti ad interventi di  bonifica
          ai sensi del titolo  V  della  parte  quarta  del  presente
          decreto;   f)   le   loro   caratteristiche   chimiche    e
          chimico-fisiche siano tali che il  loro  impiego  nel  sito
          prescelto non determini rischi  per  la  salute  e  per  la
          qualita' delle matrici ambientali  interessate  ed  avvenga
          nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali
          e sotterranee, della flora, della fauna,  degli  habitat  e
          delle aree naturali protette. In  particolare  deve  essere
          dimostrato  che  il  materiale   da   utilizzare   non   e'
          contaminato con riferimento  alla  destinazione  d'uso  del
          medesimo, nonche' la compatibilita' di detto materiale  con
          il sito di destinazione; g) la certezza del loro  integrale
          utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre  da  scavo  nei
          processi industriali come  sottoprodotti,  in  sostituzione
          dei materiali di cava, e'  consentito  nel  rispetto  delle
          condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p). 
              2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo  avvenga
          nell'ambito  della  realizzazione  di  opere  o   attivita'
          sottoposte  a  valutazione  di  impatto  ambientale  o   ad
          autorizzazione ambientale  integrata,  la  sussistenza  dei
          requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale
          deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di
          norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che
          e'   approvato   dall'autorita'   titolare   del   relativo
          procedimento.  Nel  caso  in  cui  progetti  prevedano   il
          riutilizzo delle  terre  e  rocce  da  scavo  nel  medesimo
          progetto, i tempi dell'eventuale  deposito  possono  essere
          quelli della realizzazione del  progetto  purche'  in  ogni
          caso non superino i tre anni. 
              3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo  avvenga
          nell'ambito  della  realizzazione  di  opere  o   attivita'
          diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette  a  permesso
          di  costruire  o  a  denuncia  di  inizio   attivita',   la
          sussistenza dei requisiti di cui  al  comma  1,  nonche'  i
          tempi dell'eventuale deposito in attesa  di  utilizzo,  che
          non possono superare un anno, devono  essere  dimostrati  e
          verificati nell'ambito della procedura per il  permesso  di
          costruire,  se  dovuto,  o  secondo  le   modalita'   della
          dichiarazione di inizio di attivita' (DIA). 
              4. Fatti salvi i casi di  cui  all'ultimo  periodo  del
          comma 2, ove la  produzione  di  terre  e  rocce  da  scavo
          avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti ne' a VIA
          ne' a  permesso  di  costruire  o  denuncia  di  inizio  di
          attivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma  1,
          nonche'  i  tempi  dell'eventuale  deposito  in  attesa  di
          utilizzo,  che  non  possono  superare  un   anno,   devono
          risultare  da  idoneo  allegato  al  progetto   dell'opera,
          sottoscritto dal progettista. 
              5. Le terre e rocce da scavo,  qualora  non  utilizzate
          nel rispetto delle condizioni di cui al presente  articolo,
          sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti  di
          cui alla parte quarta del presente decreto. 
              6. La  caratterizzazione  dei  siti  contaminati  e  di
          quelli  sottoposti  ad   interventi   di   bonifica   viene
          effettuata secondo le  modalita'  previste  dal  Titolo  V,
          Parte quarta del presente decreto.  L'accertamento  che  le
          terre e rocce da scavo  di  cui  al  presente  decreto  non
          provengano da tali siti  e'  svolto  a  cura  e  spese  del
          produttore   e   accertato   dalle   autorita'   competenti
          nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4. 
              7. Fatti salvi i casi di  cui  all'ultimo  periodo  del
          comma 2, per i progetti di utilizzo gia' autorizzati  e  in
          corso di realizzazione prima dell'entrata in  vigore  della
          presente disposizione, gli interessati possono procedere al
          loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle
          autorita' competenti, il rispetto dei requisiti prescritti,
          nonche'   le   necessarie   informazioni   sul   sito    di
          destinazione,  sulle  condizioni  e  sulle   modalita'   di
          utilizzo, nonche' sugli eventuali  tempi  del  deposito  in
          attesa di utilizzo che non possono essere superiori  ad  un
          anno. L'autorita' competente puo'  disporre  indicazioni  o
          prescrizioni entro i successivi sessanta giorni  senza  che
          cio' comporti necessita' di ripetere procedure di VIA, o di
          AIA o di permesso di costruire o di DIA . 
              7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora  ne  siano
          accertate le  caratteristiche  ambientali,  possono  essere
          utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e  di
          siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire,
          nella  loro  realizzazione  finale,  una   delle   seguenti
          condizioni: 
              a) un  miglioramento  della  qualita'  della  copertura
          arborea    o    della    funzionalita'    per     attivita'
          agro-silvo-pastorali; 
              b)  un  miglioramento  delle   condizioni   idrologiche
          rispetto  alla  tenuta  dei  versanti  e  alla  raccolta  e
          regimentazione delle acque piovane; 
              c) un miglioramento della percezione paesaggistica. 
              7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
          i residui provenienti dall'estrazione  di  marmi  e  pietre
          sono equiparati alla disciplina  dettata  per  le  terre  e
          rocce da scavo. Sono altresi' equiparati  i  residui  delle
          attivita' di lavorazione di pietre e marmi  che  presentano
          le  caratteristiche  di  cui  all'articolo  184-bis.   Tali
          residui,  quando  siano  sottoposti  a   un'operazione   di
          recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti  tecnici
          per gli scopi specifici e rispettare i valori  limite,  per
          eventuali   sostanze    inquinanti    presenti,    previsti
          nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo
          conto di tutti i possibili effetti  negativi  sull'ambiente
          derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.>>