Articolo 16 
 
 
(Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto  legislativo
                       3 aprile 2006, n. 152) 
 
    1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono modificati come segue: 
    a) l'articolo 188 e' sostituito dal seguente: 
 
                            "Articolo 188 
 
 
            (Responsabilita' della gestione dei rifiuti) 
 
    1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono
direttamente  al  loro  trattamento,  oppure  li  consegnano  ad   un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che  effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o
privato addetto  alla  raccolta  dei  rifiuti,  in  conformita'  agli
articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai  successivi  commi
del presente articolo,  il  produttore  iniziale  o  altro  detentore
conserva la  responsabilita'  per  l'intera  catena  di  trattamento,
restando inteso che qualora il produttore  iniziale  o  il  detentore
trasferisca i rifiuti  per  il  trattamento  preliminare  a  uno  dei
soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilita',
di regola, comunque sussiste. 
    2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito
e di quanto previsto  dal  golamento  (CE)  n.1013/2006,  qualora  il
produttore iniziale, il produttore e il detentore siano  iscritti  ed
abbiano adempiuto  agli  obblighi  del  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 2, lett. a), la responsabilita' di ciascuno di tali soggetti e'
limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita  dal  predetto
sistema. 
    3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito
e  di  quanto  previsto  dal   regolamento   (CE)   n.1013/2006,   la
responsabilita' dei soggetti non iscritti  al  sistema  di  controllo
della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi  dell'art.  212,  comma  8,
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e' esclusa: 
    a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico  di
raccolta previa convenzione; 
    b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti  autorizzati
alle attivita' di recupero o di  smaltimento,  a  condizione  che  il
produttore sia in possesso del formulario  di  cui  all'articolo  193
controfirmato e datato in arrivo  dal  destinatario  entro  tre  mesi
dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero  alla
scadenza del predetto termine abbia provveduto a  dare  comunicazione
alla  provincia  della  mancata  ricezione  del  formulario.  Per  le
spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a  sei
mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione. 
    4. Gli enti o le  imprese  che  provvedono  alla  raccolta  o  al
trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i  rifiuti
raccolti e trasportati agli impianti autorizzati  alla  gestione  dei
rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216  e  nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4. 
    5.  I  costi  della  gestione  dei  rifiuti  sono  sostenuti  dal
produttore iniziale dei rifiuti, dai  detentori  del  momento  o  dai
detentori precedenti dei rifiuti."; 
    b) dopo l'articolo 188 sono inseriti i seguenti articoli  188-bis
e 188-ter: 
 
                          "Articolo 188-bis 
 
 
            (Controllo della tracciabilita' dei rifiuti) 
 
    1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177,  comma  4,
la tracciabilita'  dei  rifiuti  deve  essere  garantita  dalla  loro
produzione sino alla loro destinazione finale. 
    2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire: 
    a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all'articolo  14-bis  del  decreto-legge  1°   luglio   2009,   n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare in data 17 dicembre 2009; oppure 
    b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei  registri
di carico e scarico nonche' del formulario di identificazione di  cui
agli articoli 190 e 193. 
    3. Il  soggetto  che  aderisce  al  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a),  non
e' tenuto  ad  adempiere  agli  obblighi  relativi  alla  tenuta  dei
registri di carico e scarico di cui  all'articolo  190,  nonche'  dei
formulari di identificazione dei rifiuti  di  cui  all'articolo  193.
Durante il trasporto effettuato da enti  o  imprese  i  rifiuti  sono
accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione  del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
al comma 2,  lett.  a).  Il  registro  cronologico  e  le  schede  di
movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorita' di controllo
in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato
elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla
rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti,  ad
eccezione dei quelli relativi  alle  operazioni  di  smaltimento  dei
rifiuti  in  discarica,  che  devono  essere   conservati   a   tempo
indeterminato ed al termine dell'attivita' devono  essere  consegnati
all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di
discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo  13
gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve  essere  conservato
fino  al  termine  della  fase  di  gestione  post  operativa   della
discarica. 
    4. Il soggetto che non aderisce al  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve
adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e
scarico  di  cui  all'articolo  190,   nonche'   dei   formulari   di
identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo 193. 
 
                          Articolo 188-ter 
 
 
  (Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)) 
 
    1.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di  controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,
comma 2, lett. a): 
    a)  gli  enti  e  le  imprese  produttori  di  rifiuti   speciali
pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8; 
    b) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non
pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con
piu'  di  dieci  dipendenti,  nonche'  le  imprese  e  gli  enti  che
effettuano operazioni di smaltimento o  recupero  di  rifiuti  e  che
producano per effetto  di  tale  attivita'  rifiuti  non  pericolosi,
indipendentemente dal numero di dipendenti; 
    c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti; 
    d) i consorzi istituiti per  il  recupero  o  il  riciclaggio  di
particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di  tali
rifiuti per conto dei consorziati; 
    e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero  o
smaltimento di rifiuti; 
    f) gli enti e le imprese che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti
speciali a  titolo  professionale.  Nel  caso  di  trasporto  navale,
l'armatore o  il  noleggiatore  che  effettuano  il  trasporto  o  il
raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile  1977,  n.  135,
delegato per gli  adempimenti  relativi  al  SISTRI  dall'armatore  o
noleggiatore medesimi; 
    g) in caso di trasporto intermodale, i  soggetti  ai  quali  sono
affidati i rifiuti speciali in attesa della  presa  in  carico  degli
stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa  che
effettua il successivo trasporto. 
    2. Possono aderire al sistema di controllo  della  tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett.  a),
su base volontaria: 
    a) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)  che
non hanno piu' di dieci dipendenti; 
    b) gli enti e le imprese che raccolgono e  trasportano  i  propri
rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8; 
    c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del  codice
civile che producono rifiuti speciali non pericolosi; 
    d) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non
pericolosi  derivanti  da  attivita'  diverse  da   quelle   di   cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g); 
    e) i comuni, i centri di raccolta e  le  imprese  di  raccolta  e
trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse  dalla
regione Campania. 
    3. Ai fini del presente articolo  il  numero  dei  dipendenti  e'
calcolato  con  riferimento  al   numero   delle   persone   occupate
nell'unita' locale dell'ente o  dell'impresa  con  una  posizione  di
lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno,  a  tempo  parziale,
con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche  se
temporaneamente assenti (per servizio, ferie,  malattia,  sospensione
dal lavoro, cassa  integrazione  guadagni,  eccetera).  I  lavoratori
stagionali sono considerati come frazioni di unita' lavorative  annue
con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. 
    4.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di  controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,
comma 2, lett. a), i comuni e le imprese  di  trasporto  dei  rifiuti
urbani del territorio della regione Campania. 
    5. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  puo'  essere  esteso  l'obbligo  di
iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti
(SISTRI) di  cui  all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  alle
categorie di soggetti di cui al comma  2  ai  produttori  di  rifiuti
speciali pericolosi che non sono inquadrati in  un'organizzazione  di
ente o di impresa, nonche' ai soggetti di  cui  al  decreto  previsto
dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, recante modalita' semplificate di  gestione  dei  rifiuti  di
apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (RAEE)  da  parte  dei
distributori e degli installatori di  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche (AEE), nonche' dei  gestori  dei  centri  di  assistenza
tecnica di tali apparecchiature. 
    6. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, sono stabiliti,  nel  rispetto
delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure  relative
alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento 8CE) n. 1013/2006, e
successive modificazioni, ivi compresa l'adozione di  un  sistema  di
interscambio di dati previsto  dall'articolo  26,  parafrafo  4,  del
predetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti  decreti,
sono fatti salvi gli obblighi  stabiliti  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in  data  17
dicembre  2009,  relativi  alla  tratta  del   territorio   nazionale
interessata dal trasporto transfrontaliero. 
    7. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo  17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e'
effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del
presente decreto, le quali, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate. 
    8. In relazione alle esigenze  organizzative  e  operative  delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa  e  alla  sicurezza
militare dello Stato,  alla  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le  procedure  e
le  modalita'  con  le  quali   il   sistema   di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) si  applica  alle  corrispondenti
Amministrazioni centrali sono individuate con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza,
del Ministro della difesa e del Ministro  dell'interno,  da  adottare
entro 120 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. 
    9. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  potranno   essere   individuate   modalita'
semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). 
    10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti  pericolosi  il
produttore e' tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI
entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosita' dei
rifiuti."; 
    c) l'articolo 189 e' sostituito dal seguente: 
 
                            "Articolo 189 
 
 
                        (Catasto dei rifiuti) 
 
    1.  Il  catasto  dei  rifiuti,  istituito  dall'articolo  3   del
decreto-legge   9   settembre   1988,   n.   397,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato  in
una  Sezione  nazionale,  che  ha  sede  in  Roma  presso  l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA),  e  in
Sezioni regionali o delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province  autonome
per la protezione dell'ambiente. 
    2.  Il  Catasto  assicura  un  quadro  conoscitivo   completo   e
costantemente aggiornato dei dati acquisiti  tramite  il  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e delle informazioni di  cui
al comma 3, anche ai fini della  pianificazione  delle  attivita'  di
gestione dei rifiuti. 
    3. I comuni o loro consorzi e  le  comunita'  montane  comunicano
annualmente  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, secondo le modalita' previste  dalla  legge  25  gennaio
1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente: 
    a)  la  quantita'  dei  rifiuti  urbani  raccolti   nel   proprio
territorio; 
    b)  la  quantita'  dei  rifiuti  speciali  raccolti  nel  proprio
territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici  o
privati; 
    c) i soggetti che hanno provveduto  alla  gestione  dei  rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e  la  quantita'  dei
rifiuti gestiti da ciascuno; 
    d) i costi di gestione e di ammortamento  tecnico  e  finanziario
degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti,  nonche'
i proventi della tariffa  di  cui  all'articolo  238  ed  i  proventi
provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; 
    e) i dati relativi alla raccolta differenziata; 
    f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in  attuazione
degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti. 
    4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano  ai  comuni
della regione Campania, tenuti ad aderire  al  sistema  di  controllo
della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a).  Le  informazioni  di  cui  al  comma  3,
lettera  d),  sono  trasmesse  all'ISPRA,  tramite   interconnessione
diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilita' dei
rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo  2,  comma  2-bis,
del  decreto-legge  6  novembre  2008,  n.   172,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  dicembre  2008,  n.  210  (SITRA).  Le
attivita' di cui al presente  comma  sono  svolte  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    5. Le disposizioni di cui al comma  3,  fatta  eccezione  per  le
informazioni di cui alla lettera d), non  si  applicano  altresi'  ai
comuni di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e) che  aderiscono
al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)  di
cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a). 
    6. Le sezioni regionali  e  provinciali  del  Catasto  provvedono
all'elaborazione dei dati di cui al comma 188-ter, commi 1  e  2,  ed
alla successiva trasmissione, entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
degli stessi, alla Sezione  nazionale  che  provvede,  a  sua  volta,
all'invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti  in
materia rifiuti. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca
ambientale (ISPRA) elabora  annualmente  i  dati  e  ne  assicura  la
pubblicita'.   Le   Amministrazioni   interessate   provvedono   agli
adempimenti  di  cui  al  presente  comma  con  le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    7. Per le comunicazioni relative ai  rifiuti  di  imballaggio  si
applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2."; 
    d) l'articolo 190 e' sostituito dal seguente: 
 
                            "Articolo 190 
 
 
                   (Registri di carico e scarico) 
 
    1. I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2,  lett.  a)  e
b),  che  non  hanno  aderito  su  base  volontaria  al  sistema   di
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico  e
scarico su cui devono annotare le informazioni sulle  caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono  essere
effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione  del
rifiuto e dallo scarico del medesimo. 
    2. I registri  di  carico  e  scarico  sono  tenuti  presso  ogni
impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti eccessivamente
oneroso, nel sito di produzione,  e  integrati  con  i  formulari  di
identificazione  di  cui  all'articolo  193,  comma  1,  relativi  al
trasporto dei rifiuti, o con la copia della  scheda  del  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa  dall'impianto  di
destinazione dei rifiuti stessi,  sono  conservati  per  cinque  anni
dalla data dell'ultima registrazione. 
    3. I soggetti di cui al comma  1,  la  cui  produzione  annua  di
rifiuti non eccede le dieci tonnellate  di  rifiuti  non  pericolosi,
possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di  carico  e
scarico dei rifiuti anche  tramite  le  associazioni  imprenditoriali
interessate o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse,
che provvedono ad annotare  i  dati  previsti  con  cadenza  mensile,
mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 
    4. Le informazioni contenute nel registro  di  carico  e  scarico
sono rese disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo
qualora ne faccia richiesta. 
    5. I registri di carico  e  scarico  sono  numerati,  vidimati  e
gestiti con le procedure e le modalita' fissate dalla  normativa  sui
registri IVA. Gli obblighi  connessi  alla  tenuta  dei  registri  di
carico e scarico si intendono correttamente adempiuti  anche  qualora
sia utilizzata carta formato A4, regolarmente  numerata.  I  registri
sono numerati e vidimati dalle Camere di  commercio  territorialmente
competenti. 
    6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai  registri  di
carico  e  scarico  e'  quella  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7. 
    7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera  c),  del  decreto  del
Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo  le  parole:  "in
litri" la congiunzione: "e" e' sostituita dalla disgiunzione: "o". 
    8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati  in
un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo  della
tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso  la
conservazione, in ordine cronologico, delle copie  delle  schede  del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  relative  ai   rifiuti
prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi. 
    9. Le operazioni di  gestione  dei  centri  di  raccolta  di  cui
all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse  dagli  obblighi
del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per  i
rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello  scarico  puo'
essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei  rifiuti
stessi dal centro di raccolta e in  maniera  cumulativa  per  ciascun
codice dell'elenco dei rifiuti."; 
    e) L'articolo 193 e' sostituito dal seguente: 
 
                            "Articolo 193 
 
 
                       (Trasporto dei rifiuti) 
 
    1. Per gli enti e le  imprese  che  raccolgono  e  trasportano  i
propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che
non aderiscono su base  volontaria  al  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,
comma 2,  lett.  a)  i  rifiuti  devono  essere  accompagnati  da  un
formulario di identificazione dal quale  devono  risultare  almeno  i
seguenti dati: 
    a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; 
    b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
    c) impianto di destinazione; 
    d) data e percorso dell'istradamento; 
    e) nome ed indirizzo del destinatario. 
    2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere
redatto  in  quattro  esemplari,  compilato,  datato  e  firmato  dal
produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che  in  tal
modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Una  copia  del  formulario
deve rimanere presso il produttore e le altre  tre,  controfirmate  e
datate  in  arrivo  dal  destinatario,   sono   acquisite   una   dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una
al predetto produttore dei rifiuti. Le copie  del  formulario  devono
essere conservate per cinque anni. 
    3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nella
Scheda  SISTRI  -   Area   movimentazione   o   nel   formulario   di
identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore  dei
rifiuti e per le eventuali difformita' tra la descrizione dei rifiuti
e la loro effettiva natura e  consistenza,  fatta  eccezione  per  le
difformita' riscontrabili con la  diligenza  richiesta  dalla  natura
dell'incarico . 
    4. Durante la raccolta  ed  il  trasporto  i  rifiuti  pericolosi
devono essere imballati ed  etichettati  in  conformita'  alle  norme
vigenti in materia di  imballaggio  e  etichettatura  delle  sostanze
pericolose. 
    5. Fatto salvo quanto previsto per  i  comuni  e  le  imprese  di
trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della  regione  Campania,
tenuti ad aderire al sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),
nonche' per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti  urbani  in
regioni diverse dalla regione Campania di cui  all´articolo  188-ter,
comma 2, lett. e), che  aderiscono  al  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al  comma
1 non si applicano al trasporto  di  rifiuti  urbani  effettuato  dal
soggetto che gestisce il  servizio  pubblico,  ne'  ai  trasporti  di
rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti  stessi,
in modo occasionale e saltuario, che non  eccedano  la  quantita'  di
trenta chilogrammi o di trenta litri, ne'  al  trasporto  di  rifiuti
urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri  di  raccolta
di cui  all'articolo  183,  comma  1,  lett.  mm).  Sono  considerati
occasionali  e  saltuari   i   trasporti   di   rifiuti,   effettuati
complessivamente per non piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i
trenta chilogrammi o trenta litri al  giorno  e,  comunque,  i  cento
chilogrammi o cento litri l'anno. 
    6. In ordine alla definizione del modello  e  dei  contenuti  del
formulario di identificazione, si applica  il  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. 
    7. I  formulari  di  identificazione  devono  essere  numerati  e
vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o  dalle  Camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  dagli  uffici
regionali e provinciali competenti in materia  di  rifiuti  e  devono
essere  annotati  sul  registro  Iva  acquisti.  La  vidimazione  dei
predetti formulari di identificazione e' gratuita e non  e'  soggetta
ad alcun diritto o imposizione tributaria. 
    8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i  propri  rifiuti
non pericolosi che non aderiscono su base volontaria  al  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.   a),   il   formulario   di
identificazione e' validamente sostituito, per i rifiuti  oggetto  di
spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti  dalla  normativa
comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo  alla  tratta
percorsa su territorio nazionale. 
    9. La scheda  di  accompagnamento  di  cui  all'articolo  13  del
decreto   legislativo   27   gennaio   1992,    n.    99,    relativa
all'utilizzazione  dei  fanghi  di  depurazione  in  agricoltura,  e'
sostituita dalla Scheda  SISTRI  -  Area  movimentazione  di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare in  data  17  dicembre  2009  o,  per  le  imprese  che  non
aderiscono  su  base  volontaria  al  sistema  di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,
comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al  comma
1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato  IIIA  del  decreto
legislativo n. 99  del  1992  devono  essere  indicate  nello  spazio
relativo  alle  annotazioni  della  medesima  Scheda  SISTRI  -  Area
movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione
dei  rifiuti  esclusivamente  all'interno  di  aree  private  non  e'
considerata  trasporto  ai  fini  della  parte  quarta  del  presente
decreto. 
    10. La microraccolta dei rifiuti,  intesa  come  la  raccolta  di
rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso piu'
produttori o detentori svolta con lo stesso  automezzo,  deve  essere
effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile. Nelle  schede
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui  all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.   a),   relative   alla
movimentazione dei rifiuti, e nei formulari  di  identificazione  dei
rifiuti devono essere indicate, nello spazio  relativo  al  percorso,
tutte le tappe intermedie previste.  Nel  caso  in  cui  il  percorso
dovesse  subire  delle  variazioni,  nello   spazio   relativo   alle
annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso
realmente effettuato. 
    11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto,
nonche' le  soste  tecniche  per  le  operazioni  di  trasbordo,  ivi
compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi  scarrabili  non
rientrano nelle attivita' di  stoccaggio  di  cui  all'articolo  183,
comma 1, lettera v), purche' le stesse siano dettate da  esigenze  di
trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i
giorni interdetti alla circolazione. 
    12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di
carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno
dei porti e degli scali ferroviari,  degli  interporti,  impianti  di
terminalizzazione e scali merci  non  rientrano  nelle  attivita'  di
stoccaggio di cui all'articolo 183,  comma  1,  lettera  aa)  purche'
siano effettuate nel  piu'  breve  tempo  possibile  e  non  superino
comunque,  salvo  impossibilita'  per  caso  fortuito  o  per   forza
maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data  in
cui  hanno  avuto  inizio  predette  attivita'.  Ove   si   prospetti
l'impossibilita' del rispetto del predetto termine per caso  fortuito
o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di  darne
indicazione nello spazio relativo  alle  annotazioni  della  medesima
Scheda SISTRI - Area movimentazione  e  informare,  senza  indugio  e
comunque prima della scadenza del predetto termine, il  comune  e  la
provincia territorialmente competente  indicando  tutti  gli  aspetti
pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi
di controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare, senza indugio
e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire
eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana.
La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante
il periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso  fortuito  o  per
forza maggiore.  In  caso  di  persistente  impossibilita'  per  caso
fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni  a
decorrere dalla data in cui ha avuto inizio  l'attivita'  di  cui  al
primo periodo del presente comma,  il  detentore  del  rifiuto  sara'
obbligato a conferire, a propri  costi  e  spese,  i  rifiuti  ad  un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che  effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o
privato addetto  alla  raccolta  dei  rifiuti,  in  conformita'  agli
articoli 177 e 179. 
    13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,
comma 2, lett. a), relativa alla  movimentazione  dei  rifiuti  e  il
formulario  di  identificazione  di  cui  al  comma   1   costituisce
documentazione  equipollente  alla  scheda  di   trasporto   di   cui
all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e
al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  30
giugno 2009.". 
    2. Le disposizioni del presente  articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni.