Articolo 17 
 
 
(Modifiche all'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. L'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e' sostituito dal seguente: 
 
                            “Articolo 194 
 
 
                    (Spedizioni transfrontaliere) 
 
    1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti  sono  disciplinate
dai regolamenti comunitari che regolano  la  materia,  dagli  accordi
bilaterali di cui agli articoli 41  e  43  del  regolamento  (CE)  n.
1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4. 
    2. Sono fatti  salvi,  ai  sensi  degli  articoli  41  e  43  del
regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi  in  vigore  tra  lo  Stato
della  Citta'  del  Vaticano,  la  Repubblica  di  San  Marino  e  la
Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati
provenienti dallo Stato della Citta' del Vaticano e dalla  Repubblica
di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42
del predetto regolamento. 
    3.  Fatte  salve  le  norme   che   disciplinano   il   trasporto
internazionale di merci,  le  imprese  che  effettuano  il  trasporto
transfrontaliero  nel  territorio  italiano  sono  iscritte  all'Albo
nazionale gestori ambientali di cui  all'articolo  212.  L'iscrizione
all'Albo, qualora effettuata per  il  solo  esercizio  dei  trasporti
transfrontalieri, non e' subordinata alla prestazione delle  garanzie
finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212. 
    4. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico,  della  salute,  dell'economia  e  delle  finanze,   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  nel  rispetto  delle  norme   del
regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati: 
    a) i criteri per il calcolo degli importi minimi  delle  garanzie
finanziarie da  prestare  per  le  spedizioni  dei  rifiuti,  di  cui
all'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie  sono  ridotte
del cinquanta per cento  per  le  imprese  registrate  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso  di  imprese  in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni  En
Iso 14001; 
    b) le spese amministrative poste a  carico  dei  notificatori  ai
sensi dell'articolo 29, del regolamento; 
    c) le specifiche modalita' per il  trasporto  dei  rifiuti  negli
Stati di cui al comma 2. 
    5. Sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad
applicarsi  le  disposizioni  di  cui   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370. 
    6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006: 
    a) le autorita' competenti di spedizione e di  destinazione  sono
le regioni e le province autonome; 
    b) l'autorita' di transito e' il Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare; 
    c) corrispondente e' il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare. 
    7. Le regioni e le province autonome comunicano  le  informazioni
di cui all'articolo 56 del regolamento (CE)  1013/2006  al  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  il
successivo inoltro alla  Commissione  dell'Unione  europea,  nonche',
entro il 30  settembre  di  ogni  anno,  i  dati,  riferiti  all'anno
precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione  di
Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340.”.