Articolo 18 
 
 
(Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. All'articolo 195 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b),  dopo  la  parola:  “,  rifiuti”  sono
soppresse le seguenti da: “nonche” a: “movimentazione”; 
    b) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
    “b-bis): la definizione di linee  guida,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi degli artt. 208, 215 e 216; 
    b-ter) la definizione  di  linee  guida,  sentita  la  Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, per le attivita' di recupero energetico dei rifiuti;"; 
    c) al comma 1, lettera h),  le  parole:  “delle  tipologie”  sono
soppresse; 
    d) al comma 1, lettera i) le parole  “materia  prima  secondaria”
sono soppresse. 
    e) al comma 1,  alle  lettere  m),  n),  o)  ed  r),  le  parole:
“Conferenza   Stato-Regioni”   sono   sostituite   dalle    seguenti:
“Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281”; 
    f) al  comma  1,  alla  lettera  q),  dopo  le  parole:  “criteri
generali” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusa  l'emanazione  di
specifiche linee guida,”; 
    g) al comma 2, le lettere da f) a s-bis)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
    “f) la definizione dei metodi, delle procedure e  degli  standard
per il campionamento e l'analisi dei rifiuti; 
    g) la determinazione dei requisiti e delle capacita'  tecniche  e
finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei  rifiuti,
ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle  garanzie
finanziarie in favore delle regioni, con  particolare  riferimento  a
quelle  dei  soggetti  obbligati  all'iscrizione  all'Albo   di   cui
all'articolo 212, secondo la modalita' di cui al comma 9 dello stesso
articolo; 
    h) la definizione del modello e dei contenuti del  formulario  di
cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti; 
    i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni tecniche, ambientali ed economiche  possono  essere  smaltiti
direttamente in discarica; 
    l)  l'adozione  di  un  modello  uniforme  del  registro  di  cui
all'articolo 190 e la definizione delle  modalita'  di  tenuta  dello
stesso,   nonche'   l'individuazione   degli   eventuali    documenti
sostitutivi del registro stesso; 
    m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di  cui
all'articolo 227, comma 1, lettera a); 
    n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del  presente
decreto; 
    o) l'adozione delle  norme  tecniche,  delle  modalita'  e  delle
condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto  mediante  compostaggio,
con   particolare   riferimento    all'utilizzo    agronomico    come
fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo29 aprile 2010, n. 75,
e del prodotto di qualita' ottenuto mediante compostaggio da  rifiuti
organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata; 
    p) l'autorizzazione  allo  smaltimento  di  rifiuti  nelle  acque
marine,  in  conformita'  alle  disposizioni  stabilite  dalle  norme
comunitarie e dalle convenzioni internazionali  vigenti  in  materia,
rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, su proposta dell'autorita'  marittima  nella  cui  zona  di
competenza si trova il porto piu' vicino al luogo  dove  deve  essere
effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da  cui  parte  la
nave con il carico di rifiuti da smaltire; 
    q) l'individuazione della  misura  delle  sostanze  assorbenti  e
neutralizzanti,  previamente  testate  da  universita'   o   istituti
specializzati, di cui devono  dotarsi  gli  impianti  destinati  allo
stoccaggio,  ricarica,  manutenzione,  deposito  e  sostituzione   di
accumulatori, al fine di  prevenire  l'inquinamento  del  suolo,  del
sottosuolo e di evitare danni alla salute  e  all'ambiente  derivanti
dalla fuoriuscita di  acido,  tenuto  conto  della  dimensione  degli
impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di  sversamento
connesso alla tipologia dell'attivita' esercitata; 
    r) l'individuazione e la disciplina,  nel  rispetto  delle  norme
comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della  parte  quarta
del presente decreto, di forme di semplificazione  degli  adempimenti
amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie
di rifiuti destinati  al  recupero  e  conferiti  direttamente  dagli
utenti finali dei beni che originano  i  rifiuti  ai  produttori,  ai
distributori, a coloro  che  svolgono  attivita'  di  istallazione  e
manutenzione presso  le  utenze  domestiche  dei  beni  stessi  o  ad
impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2,
R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente
decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disciplina; 
    s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti; 
    t) predisposizione di linee guida  per  l'individuazione  di  una
codifica omogenea per le operazioni  di  recupero  e  smaltimento  da
inserire nei provvedimenti autorizzativi  da  parte  delle  autorita'
competenti, anche in conformita' a  quanto  disciplinato  in  materia
dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni; 
    u) individuazione dei contenuti tecnici minimi  da  inserire  nei
provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211; 
    v) predisposizione di  linee  guida  per  l'individuazione  delle
procedure  analitiche,  dei  criteri  e  delle  metodologie  per   la
classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della
parta quarta del presente decreto.”; 
    h)  al  comma  3,  le  parole:  “Conferenza  Stato-Regioni”  sono
sostituite dalle seguenti: “Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”. 
 
 
          Note all'art. 18 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  195  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              <<Art. 195. Competenze dello Stato. 
              1.  Ferme  restando  le  ulteriori  competenze  statali
          previste da speciali disposizioni,  anche  contenute  nella
          parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato: 
              a) le funzioni di indirizzo e coordinamento  necessarie
          all'attuazione della parte quarta del presente decreto,  da
          esercitare ai sensi dell'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, nei limiti di quanto  stabilito  dall'articolo
          8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 
              b)  la  definizione  dei  criteri  generali   e   delle
          metodologie per la gestione integrata dei rifiuti; 
              b-bis): la  definizione  di  linee  guida,  sentita  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sui  contenuti  minimi
          delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli  artt.  208,
          215 e 216; 
              b-ter)  la  definizione  di  linee  guida,  sentita  la
          Conferenza Unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  per  le  attivita'  di
          recupero energetico dei rifiuti; 
              c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per
          prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme  di
          deposito  cauzionale  sui  beni  immessi  al  consumo,   la
          produzione   dei   rifiuti,   nonche'   per   ridurne    la
          pericolosita'; 
              d) l'individuazione dei flussi omogenei  di  produzione
          dei  rifiuti  con  piu'  elevato  impatto  ambientale,  che
          presentano  le  maggiori  difficolta'  di   smaltimento   o
          particolari possibilita' di recupero sia  per  le  sostanze
          impiegate  nei  prodotti  base   sia   per   la   quantita'
          complessiva dei rifiuti medesimi: 
              e) l'adozione di criteri generali per la  redazione  di
          piani di settore  per  la  riduzione,  il  riciclaggio,  il
          recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti; 
              f) l'individuazione, nel  rispetto  delle  attribuzioni
          costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero  e
          di  smaltimento  di  preminente  interesse   nazionale   da
          realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del  paese;
          l'individuazione  e'   operata,   sentita   la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio, e  inserito  nel  Documento  di  programmazione
          economico-finanziaria, con indicazione  degli  stanziamenti
          necessari per la loro  realizzazione.  Nell'individuare  le
          infrastrutture e gli  insediamenti  strategici  di  cui  al
          presente comma il  Governo  procede  secondo  finalita'  di
          riequilibrio socio-economico fra  le  aree  del  territorio
          nazionale.  Il  Governo  indica  nel   disegno   di   legge
          finanziaria ai sensi dell'articolo  11,  comma  3,  lettera
          i-ter), della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  le  risorse
          necessarie, anche ai fini  dell'erogazione  dei  contributi
          compensativi a favore degli enti locali,  che  integrano  i
          finanziamenti pubblici, comunitari  e  privati  allo  scopo
          disponibili; 
              g) la  definizione,  nel  rispetto  delle  attribuzioni
          costituzionali delle regioni,  di  un  piano  nazionale  di
          comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione e'
          operata,   sentita   la   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, a mezzo di un Programma,  formulato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,
          inserito     nel      Documento      di      programmazione
          economico-finanziaria, con indicazione  degli  stanziamenti
          necessari per la realizzazione; 
              h) l'indicazione delle misure atte ad  incoraggiare  la
          razionalizzazione  della  raccolta,  della  cernita  e  del
          riciclaggio dei rifiuti; 
              i) l'individuazione delle iniziative  e  delle  azioni,
          anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero
          di dai rifiuti,  nonche'  per  promuovere  il  mercato  dei
          materiali recuperati dai rifiuti  ed  il  loro  impiego  da
          parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  dei   soggetti
          economici, anche  ai  sensi  dell'articolo  52,  comma  56,
          lettera a), della legge 28 dicembre 2001,  n.  448,  e  del
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio 8 maggio 2003, n. 203; 
              l)  l'individuazione  di  obiettivi  di  qualita'   dei
          servizi di gestione dei rifiuti; 
              m) la determinazione di criteri generali, differenziati
          per i rifiuti urbani e per  i  rifiuti  speciali,  ai  fini
          della elaborazione dei piani regionali di cui  all'articolo
          199  con  particolare  riferimento   alla   determinazione,
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee
          guida  per  la  individuazione  degli  Ambiti  territoriali
          ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e  per
          il coordinamento dei piani stessi; 
              n) la  determinazione,  relativamente  all'assegnazione
          della concessione del servizio per  la  gestione  integrata
          dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, delle  linee  guida  per  la  definizione  delle  gare
          d'appalto, ed in particolare dei  requisiti  di  ammissione
          delle  imprese,  e  dei  relativi  capitolati,  anche   con
          riferimento agli elementi economici relativi agli  impianti
          esistenti; 
              o)  la  determinazione,  d'intesa  con  la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, delle linee guida inerenti le forme ed
          i modi della cooperazione fra gli enti  locali,  anche  con
          riferimento alla  riscossione  della  tariffa  sui  rifiuti
          urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale,
          secondo criteri di trasparenza,  efficienza,  efficacia  ed
          economicita': 
              p) l'indicazione dei  criteri  generali  relativi  alle
          caratteristiche delle aree non idonee  alla  localizzazione
          degli impianti di smaltimento dei rifiuti; 
              q) l'indicazione  dei  criteri  generali,  ivi  inclusa
          l'emanazione    di    specifiche    linee    guida,     per
          l'organizzazione    e    l'attuazione    della     raccolta
          differenziata dei rifiuti urbani; 
              r)  la  determinazione,  d'intesa  con  la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto  1997,  n.  281,  delle  linee  guida,  dei  criteri
          generali e degli standard di bonifica dei  siti  inquinati,
          nonche' la determinazione dei criteri per  individuare  gli
          interventi  di  bonifica  che,  in  relazione  al   rilievo
          dell'impatto    sull'ambiente    connesso    all'estensione
          dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
          inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale; 
              s) la determinazione delle metodologie di calcolo e  la
          definizione  di  materiale   riciclato   per   l'attuazione
          dell'articolo 196, comma 1, lettera p); 
              t)  l'adeguamento  della  parte  quarta  del   presente
          decreto alle direttive, alle decisioni  ed  ai  regolamenti
          dell'Unione europea. 
              2. Sono inoltre di competenza dello Stato: 
              a) l'indicazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  di
          adozione, secondo principi di  unitarieta',  compiutezza  e
          coordinamento, delle norme tecniche  per  la  gestione  dei
          rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di  specifiche  tipologie
          di rifiuti, con riferimento anche ai  relativi  sistemi  di
          accreditamento e di certificazione ai  sensi  dell'articolo
          178, comma 5; 
              b)  l'adozione  delle  norme  e  delle  condizioni  per
          l'applicazione delle procedure  semplificate  di  cui  agli
          articoli 214, 215  e  216,  ivi  comprese  le  linee  guida
          contenenti la specificazione della  relazione  da  allegare
          alla comunicazione prevista da tali articoli; 
              c) la determinazione dei  limiti  di  accettabilita'  e
          delle caratteristiche chimiche,  fisiche  e  biologiche  di
          talune  sostanze  contenute  nei  rifiuti  in  relazione  a
          specifiche utilizzazioni degli stessi; 
              d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di
          recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei  prodotti
          contenenti   amianto,   mediante   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio,  di  concerto
          con il Ministro  della  salute  e  con  il  Ministro  delle
          attivita' produttive; 
              e)  la  determinazione  dei   criteri   qualitativi   e
          quali-quantitativi  per  l'assimilazione,  ai  fini   della
          raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti  speciali  e  dei
          rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due  anni,  si
          applica esclusivamente una tariffazione  per  le  quantita'
          conferite al servizio di gestione dei  rifiuti  urbani.  La
          tariffazione per le quantita' conferite che deve includere,
          nel rispetto del principio della  copertura  integrale  dei
          costi  del  servizio  prestato,  una  parte  fissa  ed  una
          variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale,
          e' determinata dall'amministrazione comunale tenendo  conto
          anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle  dimensioni
          economiche e operative delle attivita' che li producono.  A
          tale  tariffazione  si  applica  una   riduzione,   fissata
          dall'amministrazione   comunale,   in   proporzione    alle
          quantita' dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri
          di aver avviato al recupero tramite  soggetto  diverso  dal
          gestore  dei  rifiuti  urbani.  Non  sono  assimilabili  ai
          rifiuti  urbani  i  rifiuti  che  si  formano  nelle   aree
          produttive, compresi i magazzini  di  materie  prime  e  di
          prodotti finiti, salvo i  rifiuti  prodotti  negli  uffici,
          nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio
          dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;  allo  stesso
          modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che
          si formano nelle strutture di vendita  con  superficie  due
          volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4,  comma  1,
          lettera d), del decreto legislativo n. 114  del  1998.  Per
          gli imballaggi secondari e terziari  per  i  quali  risulti
          documentato il non conferimento al servizio di gestione dei
          rifiuti urbani e  l'avvio  a  recupero  e  riciclo  diretto
          tramite soggetti autorizzati, non si  applica  la  predetta
          tariffazione. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  il
          Ministro dello sviluppo  economico,  sono  definiti,  entro
          nvanta giorni, i criteri per l'assimilabilita'  ai  rifiuti
          urbani; 
              f) la definizione dei metodi, delle procedure  e  degli
          standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti; 
              g) la determinazione dei requisiti  e  delle  capacita'
          tecniche e finanziarie per l'esercizio delle  attivita'  di
          gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri  generali  per
          la determinazione  delle  garanzie  finanziarie  in  favore
          delle regioni, con particolare  riferimento  a  quelle  dei
          soggetti   obbligati   all'iscrizione   all'Albo   di   cui
          all'articolo 212, secondo la modalita' di cui  al  comma  9
          dello stesso articolo; 
              h) la definizione  del  modello  e  dei  contenuti  del
          formulario di cui all'articolo 193  e  la  regolamentazione
          del trasporto dei rifiuti; 
              i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che  per
          comprovate  ragioni  tecniche,  ambientali  ed   economiche
          possono essere smaltiti direttamente in discarica; 
              l) l'adozione di un modello uniforme  del  registro  di
          cui all'articolo 190 e la definizione  delle  modalita'  di
          tenuta  dello  stesso,   nonche'   l'individuazione   degli
          eventuali documenti sostitutivi del registro stesso; 
              m)   l'individuazione   dei   rifiuti   elettrici    ed
          elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a); 
              n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del
          presente decreto; 
              o) l'adozione delle norme tecniche, delle  modalita'  e
          delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
          compostaggio,  con  particolare  riferimento   all'utilizzo
          agronomico  come  fertilizzante,  ai  sensi   del   decreto
          legislativo29  aprile  2010,  n.  75,  e  del  prodotto  di
          qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici
          selezionati alla fonte con raccolta differenziata; 
              p) l'autorizzazione allo smaltimento di  rifiuti  nelle
          acque marine, in conformita'  alle  disposizioni  stabilite
          dalle norme comunitarie e dalle convenzioni  internazionali
          vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  su  proposta
          dell'autorita' marittima nella cui zona  di  competenza  si
          trova il porto  piu'  vicino  al  luogo  dove  deve  essere
          effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto  da  cui
          parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire; 
              q)  l'individuazione  della   misura   delle   sostanze
          assorbenti  e  neutralizzanti,   previamente   testate   da
          universita' o istituti specializzati, di cui devono dotarsi
          gli   impianti   destinati   allo   stoccaggio,   ricarica,
          manutenzione, deposito e sostituzione di  accumulatori,  al
          fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del  sottosuolo
          e di evitare danni alla  salute  e  all'ambiente  derivanti
          dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto  della  dimensione
          degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio
          di  sversamento  connesso  alla  tipologia   dell'attivita'
          esercitata; 
              r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle
          norme comunitarie ed  anche  in  deroga  alle  disposizioni
          della parte  quarta  del  presente  decreto,  di  forme  di
          semplificazione degli  adempimenti  amministrativi  per  la
          raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di  rifiuti
          destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti
          finali dei beni che originano i rifiuti ai  produttori,  ai
          distributori,  a   coloro   che   svolgono   attivita'   di
          istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei
          beni stessi o ad impianti autorizzati  alle  operazioni  di
          recupero di  cui  alle  voci  R2,  R3,  R4,  R5,  R6  e  R9
          dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,  da
          adottarsi con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla  data
          di entrata in vigore della presente disciplina; 
              s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti; 
              t) predisposizione di linee guida per  l'individuazione
          di una codifica omogenea per le operazioni  di  recupero  e
          smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi  da
          parte delle autorita' competenti, anche  in  conformita'  a
          quanto disciplinato in materia dalla direttiva  2008/12/CE,
          e sue modificazioni; 
              u)  individuazione  dei  contenuti  tecnici  minimi  da
          inserire  nei  provvedimenti  autorizzativi  di  cui   agli
          articoli 208, 209, 211; 
              v) predisposizione di linee guida per  l'individuazione
          delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie
          per la classificazione  dei  rifiuti  pericolosi  ai  sensi
          dell'allegato D della parta quarta del presente decreto. 
              3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla  parte
          quarta del presente decreto, le funzioni di cui ai comma  1
          sono esercitate ai sensi della legge  23  agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio, di concerto con i Ministri delle  attivita'
          produttive,  della  salute  e  dell'interno,   sentite   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla  parte
          quarta del  presente  decreto,  le  norme  regolamentari  e
          tecniche  di  cui  al  comma  2  sono  adottate,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio, di concerto con i Ministri delle  attivita'
          produttive, della salute e dell'interno, nonche', quando le
          predette  norme  riguardino  i  rifiuti  agricoli   ed   il
          trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con  i
          Ministri delle  politiche  agricole  e  forestali  e  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto  legislativo
          31 marzo  1998,  n.  112,  ai  fini  della  sorveglianza  e
          dell'accertamento  degli  illeciti  in   violazione   della
          normativa in materia di rifiuti nonche'  della  repressione
          dei traffici illeciti  e  degli  smaltimenti  illegali  dei
          rifiuti provvedono il Comando carabinieri  tutela  ambiente
          (C.C.T.A.) e il Corpo  delle  Capitanerie  di  porto;  puo'
          altresi' intervenire  il  Corpo  forestale  dello  Stato  e
          possono concorrere la Guardia di finanza e  la  Polizia  di
          Stato.