Articolo 19 
 
 
(Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. All'articolo 197 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 5, dopo le parole: “Nell'ambito delle  competenze  di
cui al comma  1,  le  province  sottopongono  ad  adeguati  controlli
periodici” sono inserite le seguenti: “gli  enti  e  le  imprese  che
producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano
rifiuti a titolo professionale,”; 
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: “5-bis. Le  province,
nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui  al  presente
articolo, possono tenere conto, nella determinazione della  frequenza
degli  stessi,   delle   registrazioni   ottenute   dai   destinatari
nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).”. 
 
 
          Note all'art. 19 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  197  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              <<Art. 197. Competenze delle province. 
              1.  In  attuazione   dell'articolo   19   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono
          in linea generale le funzioni amministrative concernenti la
          programmazione  ed  organizzazione  del  recupero  e  dello
          smaltimento  dei  rifiuti   a   livello   provinciale,   da
          esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, ed in particolare: 
              a) il controllo  e  la  verifica  degli  interventi  di
          bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti; 
              b) il controllo periodico  su  tutte  le  attivita'  di
          gestione, di intermediazione e di  commercio  dei  rifiuti,
          ivi  compreso   l'accertamento   delle   violazioni   delle
          disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto; 
              c) la verifica ed il controllo dei  requisiti  previsti
          per l'applicazione delle  procedure  semplificate,  con  le
          modalita' di cui agli articoli 214, 215, e 216; 
              d) l'individuazione, sulla base  delle  previsioni  del
          piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20,
          comma 2, del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
          ove gia' adottato, e delle previsioni di  cui  all'articolo
          199, comma 3, lettere d) e h), nonche' sentiti  l'Autorita'
          d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione
          degli impianti di smaltimento dei  rifiuti,  nonche'  delle
          zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero
          e di smaltimento dei rifiuti. 
              2. Ai fini dell'esercizio  delle  proprie  funzioni  le
          province possono avvalersi, mediante apposite  convenzioni,
          di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per
          la  protezione   dell'ambiente   (ARPA),   con   specifiche
          esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando
          quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216  in  tema  di
          procedure semplificate. 
              3.  Gli  addetti  al  controllo  sono  autorizzati   ad
          effettuare ispezioni,  verifiche  e  prelievi  di  campioni
          all'interno  di  stabilimenti,  impianti  o   imprese   che
          producono o che svolgono attivita' di gestione dei rifiuti.
          Il segreto industriale non puo' essere opposto agli addetti
          al controllo, che sono, a loro  volta,  tenuti  all'obbligo
          della riservatezza ai sensi della normativa vigente. 
              4. Il personale  appartenente  al  Comando  carabinieri
          tutela ambiente (C.C.T.A.) e' autorizzato ad effettuare  le
          ispezioni   e   le    verifiche    necessarie    ai    fini
          dell'espletamento delle  funzioni  di  cui  all'articolo  8
          della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
          dell'ambiente. 
              5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma  1,  le
          province sottopongono ad adeguati controlli  periodici  gli
          enti e le imprese  che  producono  rifiuti  pericolosi,  le
          imprese che  raccolgono  e  trasportano  rifiuti  a  titolo
          professionale,  gli   stabilimenti   e   le   imprese   che
          smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in  particolare,
          che vengano effettuati adeguati controlli  periodici  sulle
          attivita' sottoposte alle  procedure  semplificate  di  cui
          agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti
          la  raccolta  ed  il  trasporto   di   rifiuti   pericolosi
          riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei
          rifiuti. 
              5-bis.  Le   province,   nella   programmazione   delle
          ispezioni e controlli di cui al presente articolo,  possono
          tenere conto, nella determinazione  della  frequenza  degli
          stessi,  delle  registrazioni  ottenute   dai   destinatari
          nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e  audit
          (EMAS). 
              6. Restano  ferme  le  altre  disposizioni  vigenti  in
          materia di vigilanza e controllo previste  da  disposizioni
          speciali.>>