Articolo 23 
 
 
(Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. All'articolo 209 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: “1. Nel rispetto  delle
normative  comunitarie,  in  sede  di  espletamento  delle  procedure
previste per il rinnovo  delle  autorizzazioni  all'esercizio  di  un
impianto ovvero  per  il  rinnovo  dell'iscrizione  all'Albo  di  cui
all'articolo 212, le imprese che risultino registrate  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a
un sistema comunitario  di  ecogestione  e  audit  ,  che  abroga  il
regolamento  (CE)  n.  761/2001  e  le  decisioni  della  Commissione
2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni  En  Iso  14001,  possono
sostituire  tali  autorizzazioni  con  autocertificazione  resa  alle
autorita' competenti, ai sensi del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.”; 
    b) il comma  6  e'  sostituito  dal  seguente:  “6.  Resta  ferma
l'applicazione del titolo II-bis della  parte  seconda  del  presente
decreto,   relativo   alla   prevenzione   e   riduzione    integrate
dell'inquinamento,  per  gli  impianti  rientranti   nel   campo   di
applicazione del medesimo.”; 
    c) al comma 7, le parole “all'Albo di cui all'articolo 212, comma
1,” sono sostituite dalle seguenti: “all'ISPRA” e  le  parole:  “212,
comma 23,” sono sostituite dalle seguenti: “208, comma 17,”; 
    d)  dopo  il  comma  7,  e'  aggiunto  il  seguente:  “7-bis.  La
comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire senza nuovi  e
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  tra  i  sistemi
informativi regionali esistenti,  e  il  Catasto  telematico  secondo
standard condivisi.”. 
 
 
          Note all'art. 23 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  209  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              <<Art. 209. Rinnovo delle autorizzazioni  alle  imprese
          in possesso di certificazione ambientale. 
              1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di
          espletamento delle procedure previste per il rinnovo  delle
          autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero  per  il
          rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui  all'articolo  212,
          le  imprese  che  risultino   registrate   ai   sensi   del
          regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 25 novembre 2009,  sull'adesione  volontaria
          delle  organizzazioni   a   un   sistema   comunitario   di
          ecogestione e audit , che abroga  il  regolamento  (CE)  n.
          761/2001 e le decisioni  della  Commissione  2001/681/CE  e
          2006/193/CE  o  certificati  Uni  En  Iso  14001,   possono
          sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione  resa
          alle autorita' competenti, ai sensi del testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              2. L'autocertificazione di cui al comma 1  deve  essere
          accompagnata da  una  copia  conforme  del  certificato  di
          registrazione ottenuto ai sensi  dei  regolamenti  e  degli
          standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonche' da
          una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la
          conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli  impianti  alle
          prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata  una
          certificazione dell'esperimento di prove a cio'  destinate,
          ove previste. 
              3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di  cui
          ai  commi  1  e  2,  sostituiscono  a  tutti  gli   effetti
          l'autorizzazione alla  prosecuzione,  ovvero  all'esercizio
          delle attivita' previste dalle norme di cui al comma 1 e ad
          essi si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1992, n.  300.  Si  applicano,  altresi',  le  disposizioni
          sanzionatone di cui all'articolo 21 della  legge  7  agosto
          1990, n. 241. 
              4.  L'autocertificazione   e   i   relativi   documenti
          mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma  3  fino
          ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla
          data di comunicazione all'interessato  della  decadenza,  a
          qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta  ai
          sensi dei regolamenti e degli standard parametrici  di  cui
          al comma 1. 
              5. Salva l'applicazione  delle  sanzioni  specifiche  e
          salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
          accertata    falsita'    delle    attestazioni    contenute
          nell'autocertificazione  e  dei  relativi   documenti,   si
          applica l'articolo 483 del codice penale nei  confronti  di
          chiunque abbia sottoscritto la  documentazione  di  cui  ai
          commi 1 e 2. 
              6. Resta ferma l'applicazione del titolo  II-bis  della
          parte  seconda  del   presente   decreto,   relativo   alla
          prevenzione e riduzione  integrate  dell'inquinamento,  per
          gli impianti  rientranti  nel  campo  di  applicazione  del
          medesimo. 
              7. I titoli abilitativi di  cui  al  presente  articolo
          devono essere comunicati, a cura  dell'amministrazione  che
          li rilascia, all'ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco
          nazionale,  accessibile   al   pubblico,   degli   elementi
          identificativi di cui all'articolo  208,  comma  17,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve
          avvenire senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  tra  i  sistemi  informativi   regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi.>>