Articolo 24 
 
 
(Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. All'articolo 211 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4 la parola: “Ministro” e' sostituita dalla seguente:
“Ministero”; 
    b) al comma 5 le parole: “all'Albo di cui all'articolo 212, comma
1,” sono sostituite dalle seguenti: “all'ISPRA” e  le  parole:  “212,
comma 23,” sono sostituite dalle seguenti: “208, comma 16”. 
    c)  dopo  il  comma  5,  e'  aggiunto  il  seguente:  “5-bis.  La
comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi  e
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  tra  i  sistemi
informativi regionali esistenti,  e  il  Catasto  telematico  secondo
standard condivisi.”. 
 
 
          Note all'art. 24 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  211  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              <<Art. 211. Autorizzazione di impianti di ricerca e  di
          sperimentazione. 
              1. I termini di  cui  agli  articoli  208  e  210  sono
          ridotti alla meta' per l'autorizzazione alla  realizzazione
          ed   all'esercizio   di   impianti   di   ricerca   e    di
          sperimentazione  qualora  siano  rispettate   le   seguenti
          condizioni: 
              a)  le  attivita'  di  gestione  degli   impianti   non
          comportino utile economico; 
              b) gli impianti abbiano una potenzialita' non superiore
          a  5  tonnellate  al  giorno,  salvo  deroghe  giustificate
          dall'esigenza   di    effettuare    prove    di    impianti
          caratterizzati da  innovazioni,  che  devono  pero'  essere
          limitate alla durata di tali prove. 
              2. ha durata dell'autorizzazione di cui al comma  1  e'
          di due anni, salvo proroga che puo' essere concessa  previa
          verifica  annuale  dei  risultati  raggiunti  e  non   puo'
          comunque superare altri due anni. 
              3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto
          non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di
          cui al comma 1, l'interessato puo'  presentare  istanza  al
          Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio,  che
          si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i
          Ministri  delle  attivita'  produttive  e  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. La  garanzia  finanziaria
          in tal caso e' prestata a favore dello Stato. 
              4. In caso di rischio di agenti patogeni o di  sostanze
          sconosciute e pericolose  dal  punto  di  vista  sanitario,
          l'autorizzazione di  cui  al  comma  1  e'  rilasciata  dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,  che
          si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto  con
          i Ministri  delle  attivita'  produttive,  della  salute  e
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
              5. L'autorizzazione di cui al  presente  articolo  deve
          essere  comunicata,  a  cura  dell'amministrazione  che  la
          rilascia, all'ISPRA, che cura l'inserimento  in  un  elenco
          nazionale,  accessibile   al   pubblico,   degli   elementi
          identificativi di cui all'articolo  208,  comma  16,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve
          avvenire senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  tra  i  sistemi  informativi   regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi.>>