Articolo 25 
 
 
(Modifiche all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. All'articolo 212 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' cosi' sostituito: 
    “2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare sono istituite sezioni  speciali  del  Comitato
nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  e  ne
vengono fissati composizione  e  competenze.  Il  Comitato  nazionale
dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da  diciannove  membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica  o
giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del  Ministro
dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio   e   designati
rispettivamente: 
    a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di cui uno con funzioni di Presidente; 
    b) uno dal Ministro dello sviluppo  economico,  con  funzioni  di
vice-Presidente; 
    c) uno dal Ministro della salute; 
    d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze 
    e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
    f) uno dal Ministro dell'interno; 
    g) tre dalle regioni; 
    h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio  industria,
artigianato e agricoltura; 
    i)  otto  dalle   organizzazioni   imprenditoriali   maggiormente
rappresentative delle categorie economiche interessate,  di  cui  due
dalle   organizzazioni   rappresentative   della   categoria    degli
autotrasportatori e due  dalle  organizzazioni  che  rappresentano  i
gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative  delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e  di  bonifica
di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo e' nominato  un
supplente.”; 
    b) il comma 4 e' abrogato; 
    c) i commi da 5 a 19 sono sostituiti dai seguenti: 
    “5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo  svolgimento  delle
attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica  dei  siti,
di  bonifica  dei  beni   contenenti   amianto,   di   commercio   ed
intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono
esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni  di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228,  233,
234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al
decreto  legislativo  25   luglio   2005,   n.   151,   limitatamente
all'attivita' di intermediazione  e  commercio  senza  detenzione  di
rifiuti  oggetto  previste  nei  citati  articoli.  Per  le   aziende
speciali,i consorzi di comuni e le societa' di gestione  dei  servizi
pubblici ci  cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.267,
l'iscrizione all'Albo e' effettuata con  apposita  comunicazione  del
comune  o  del   consorzio   di   comuni   alla   sezione   regionale
territorialmente competente ed e' valida per i  servizi  di  gestione
dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui
al presente comma, gia' effettuate alla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  rimangono  efficaci  fino  alla  loro
naturale scadenza. 
    6.  L'iscrizione  deve  essere  rinnovata  ogni  cinque  anni   e
costituisce titolo per l'esercizio delle attivita'  di  raccolta,  di
trasporto, di commercio e di  intermediazione  dei  rifiuti;  per  le
altre attivita' l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita'
medesime. 
    7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per  le  attivita'  di
raccolta  e  trasporto  dei   rifiuti   pericolosi   sono   esonerate
dall'obbligo di iscrizione per le attivita' di raccolta  e  trasporto
dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attivita' non
comporti variazione  della  classe  per  la  quale  le  imprese  sono
iscritte. 
    8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto  dei  propri  rifiuti,  nonche'  i
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che  effettuano  operazioni
di raccolta e trasporto dei propri rifiuti  pericolosi  in  quantita'
non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non  sono
soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che
tali  operazioni  costituiscano  parte   integrante   ed   accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Detti soggetti  non  sono  tenuti  alla  prestazione  delle  garanzie
finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in  base
alla presentazione di una  comunicazione  alla  sezione  regionale  o
provinciale dell'Albo territorialmente  competente  che  rilascia  il
relativo provvedimento entro  i  successivi  trenta  giorni.  Con  la
comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita',  ai
sensi dell'articolo 21 della legge  n.  241  del  1990:  a)  la  sede
dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali  sono  prodotti  i
rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli
estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per
il trasporto dei rifiuti,  tenuto  anche  conto  delle  modalita'  di
effettuazione del trasporto medesimo; d)  l'avvenuto  versamento  del
diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai  sensi
dell'articolo 21 del decreto del  Ministro  dell'ambiente  28  aprile
1998, n. 406. L'iscrizione deve  essere  rinnovata  ogni  10  anni  e
l'impresa  e'  tenuta  a  comunicare  ogni   variazione   intervenuta
successivamente all'iscrizione. Le  iscrizioni  di  cui  al  presente
comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli  effetti
della normativa vigente a quella  data,  dovranno  essere  aggiornate
entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. 
    9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), procedono,  in  relazione  a
ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta  e  il  trasporto  dei
rifiuti, all'adempimento degli obblighi  stabiliti  dall'articolo  3,
comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. La
Sezione regionale dell'Albo procede, in sede  di  prima  applicazione
entro due mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli  autoveicoli
per i quali non e' stato adempiuto l'obbligo  di  cui  al  precedente
periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo  di
cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo  e'  di  diritto  e  con
effetto immediato cancellato dall'Albo. 
    10.  L'iscrizione  all'Albo  per  le  attivita'  di  raccolta   e
trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di  intermediazione
e  di  commercio  dei  rifiuti  senza  detenzione  dei  medesimi,  e'
subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a  favore
dello Stato i cui importi e modalita' sono stabiliti con uno  o  piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per  cento  per  le  imprese
registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta
per cento nel  caso  di  imprese  in  possesso  della  certificazione
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla  data  di
entrata in vigore dei predetti decreti si applicano  la  modalita'  e
gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8
ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2  gennaio
1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in  data
23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  148  del  26
giugno 1999. 
    11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei siti e
di bonifica  dei  beni  contenenti  amianto  devono  prestare  idonee
garanzie  finanziarie  a  favore   della   regione   territorialmente
competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto  dei  criteri
generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali  garanzie
sono ridotte del cinquanta per cento per  le  imprese  registrate  ai
sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento  nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai  sensi
della norma Uni En Iso 14001. 
    12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli  operatori  logistici
presso le stazioni  ferroviarie,  gli  interporti,  gli  impianti  di
terminalizzazione, gli scali merci e i porti  ai  quali,  nell'ambito
del trasporto intermodale, sono  affidati  rifiuti  in  attesa  della
presa in carico degli stessi  da  parte  dell'impresa  ferroviaria  o
navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel  caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4
aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore  o  noleggiatore,  che
effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett.  a).  L'iscrizione  deve  essere
rinnovata ogni cinque anni e  non  e'  subordinata  alla  prestazione
delle garanzie finanziarie. 
    13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di  sospensione,  di
revoca, di  decadenza  e  di  annullamento  dell'iscrizione,  nonche'
l'accettazione, la revoca e lo svincolo  delle  garanzie  finanziarie
che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla
Sezione  regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede   legale
l'impresa  interessata,  in  base  alla  normativa  vigente  ed  alle
direttive emesse dal Comitato nazionale. 
    14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli
interessati possono proporre, nel  termine  di  decadenza  di  trenta
giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso  al  Comitato
nazionale dell'Albo 
    15. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  il  parere
del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della parte quarta del  presente  decreto,  sono
definite le attribuzioni e le modalita'  organizzative  dell'Albo,  i
requisiti  tecnici  e  finanziari  delle  imprese,  i  requisiti  dei
responsabili tecnici delle medesime, i  termini  e  le  modalita'  di
iscrizione, i diritti annuali  d'iscrizione.  Fino  all'adozione  dei
predetto decreto, continuano ad applicarsi, per  quanto  compatibili,
le disposizioni del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28  aprile
1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo.
Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi: 
    a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte
le sezioni, al fine di uniformare le procedure; 
    b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul
trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e  per  via  navigabile
interna, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); 
    c) effettiva  copertura  delle  spese  attraverso  i  diritti  di
segreteria e i diritti annuali di iscrizione; 
    d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione  relativi  alle
imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale  gestori
ambientali; 
    e)  interconnessione  e  interoperabilita'   con   le   pubbliche
amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri; 
    f)   riformulazione   del   sistema    disciplinare-sanzionatorio
dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione; 
    g) definizione  delle  competenze  e  delle  responsabilita'  del
responsabile tecnico. 
    16. Nelle more dell'emanazione dei decreti  di  cui  al  presente
articolo, continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  disciplinanti
l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del
presente decreto, la cui abrogazione e' differita  al  momento  della
pubblicazione dei suddetti decreti. 
    17. Agli oneri per il  funzionamento  del  Comitato  nazionale  e
delle Sezioni regionali e provinciali  si  provvede  con  le  entrate
derivanti  dai  diritti  di  segreteria   e   dai   diritti   annuali
d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalita' di
versamento e di utilizzo, che saranno  determinate  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.   Fino
all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di  cui
al decreto del Ministro dell'ambiente in data  29  dicembre  1993,  e
successive modificazioni, e le disposizioni di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'ambiente in data 13  dicembre  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  51  del  1°  marzo  1995.  Le  somme  di  cui
all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29  in
data dicembre  1993  sono  versate  al  Capo  XXXII,  capitolo  2592,
articolo 04,  dell'entrata  del  Bilancio  dello  Stato,  per  essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
al  Capitolo  7082  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
    18. I  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  del  Comitato
nazionale  dell'Albo  e  delle  Sezioni  regionali   dell'Albo   sono
determinati ai sensi  dell'articolo  7,  comma  5,  del  decreto  del
Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406. 
    19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai  sensi  degli
articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  l'esercizio  di
un'attivita' privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia
di inizio dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione  e
agli atti di competenza dell'Albo.”; 
    d) i commi da 20 a 28 sono abrogati. 
    2. Le funzioni del Comitato nazionale e delle  Sezioni  regionali
dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del mandato in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente articolo, rispettivamente  dal
Comitato nazionale integrato da due membri  in  rappresentanza  delle
organizzazioni imprenditoriali e dalle  Sezioni  regionali  dell'Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
 
          Note all'art. 25 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  212  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              <<Art. 212. Albo nazionale gestori ambientali. 
              1. E' costituito, presso il Ministero  dell'ambiente  e
          tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali,
          di seguito  denominato  Albo,  articolato  in  un  Comitato
          nazionale, con sede presso il  medesimo  Ministero,  ed  in
          Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere
          di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  dei
          capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e
          di Bolzano. I componenti del  Comitato  nazionale  e  delle
          Sezioni regionali e provinciali  durano  in  carica  cinque
          anni. 
              2. Con decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del  mare  sono  istituite  sezioni
          speciali del Comitato nazionale per ogni singola  attivita'
          soggetta ad iscrizione all'Albo,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
          composizione e competenze. Il Comitato nazionale  dell'Albo
          ha potere deliberante ed e' composto da  diciannove  membri
          effettivi   di   comprovata   e   documentata    esperienza
          tecnico-economica  o  giuridica  nelle  materie  ambientali
          nominati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e designati rispettivamente: 
              a) due dal Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  cui  uno  con  funzioni   di
          Presidente; 
              b) uno  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
          funzioni di vice-Presidente; 
              c) uno dal Ministro della salute; 
              d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze 
              e)  uno  dal  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti; 
              f) uno dal Ministro dell'interno; 
              g) tre dalle regioni; 
              h) uno dall'Unione italiana delle Camere  di  commercio
          industria, artigianato e agricoltura; 
              i)   otto    dalle    organizzazioni    imprenditoriali
          maggiormente  rappresentative  delle  categorie  economiche
          interessate,    di    cui    due    dalle    organizzazioni
          rappresentative della categoria degli  autotrasportatori  e
          due dalle organizzazioni che rappresentano  i  gestori  dei
          rifiuti e uno delle  organizzazioni  rappresentative  delle
          imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e  di
          bonifica  di  beni  contenenti  amianto.  Per  ogni  membro
          effettivo e' nominato un supplente. 
              3. Le Sezioni regionali e  provinciali  dell'Albo  sono
          istituite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e sono composte; 
              a) dal Presidente della Camera di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura o  da  un  membro  del  Consiglio
          camerale all'uopo designato dallo stesso, con  funzioni  di
          Presidente; 
              b)  da  un  funzionario  o  dirigente   di   comprovata
          esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
          o   dalla   provincia    autonoma,    con    funzioni    di
          vice-Presidente; 
              c)  da  un  funzionario  o  dirigente   di   comprovata
          esperienza nella materia ambientale, designato  dall'Unione
          regionale delle province o dalla provincia autonoma; 
              d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia
          ambientale, designato dal Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio; 
              e); 
              f) . 
              4. (abrogato) 
              5.  L'iscrizione   all'Albo   e'   requisito   per   lo
          svolgimento delle attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di
          rifiuti,  di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica  dei  beni
          contenenti amianto, di  commercio  ed  intermediazione  dei
          rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
          dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni  di
          cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223,  224,
          228, 233,  234,  235  e  236,  al  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo  25  luglio
          2005,    n.    151,    limitatamente    all'attivita'    di
          intermediazione e commercio  senza  detenzione  di  rifiuti
          oggetto  previste  nei  citati  articoli.  Per  le  aziende
          speciali,i consorzi di comuni e le societa' di gestione dei
          servizi pubblici ci cui al decreto  legislativo  18  agosto
          2000,  n.267,  l'iscrizione  all'Albo  e'  effettuata   con
          apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni
          alla sezione regionale territorialmente  competente  ed  e'
          valida  per  i  servizi  di  gestione  dei  rifiuti  urbani
          prodotti nei medesimi  comuni.  Le  iscrizioni  di  cui  al
          presente comma, gia' effettuate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
          alla loro naturale scadenza. 
              6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque  anni
          e costituisce titolo per  l'esercizio  delle  attivita'  di
          raccolta, di trasporto, di commercio e  di  intermediazione
          dei rifiuti; per le altre  attivita'  l'iscrizione  abilita
          allo svolgimento delle attivita' medesime. 
              7. Gli enti e  le  imprese  iscritte  all'Albo  per  le
          attivita' di raccolta e trasporto  dei  rifiuti  pericolosi
          sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le  attivita'
          di raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  non  pericolosi  a
          condizione  che  tale   ultima   attivita'   non   comporti
          variazione della  classe  per  la  quale  le  imprese  sono
          iscritte. 
              8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi  che
          effettuano operazioni di raccolta e  trasporto  dei  propri
          rifiuti,  nonche'  i   produttori   iniziali   di   rifiuti
          pericolosi  che  effettuano  operazioni   di   raccolta   e
          trasporto dei propri rifiuti pericolosi  in  quantita'  non
          eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non
          sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
          condizione  che   tali   operazioni   costituiscano   parte
          integrante ed accessoria  dell'organizzazione  dell'impresa
          dalla quale i rifiuti sono  prodotti.  Detti  soggetti  non
          sono tenuti alla prestazione delle garanzie  finanziarie  e
          sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
          presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
          provinciale  dell'Albo  territorialmente   competente   che
          rilascia  il  relativo  provvedimento  entro  i  successivi
          trenta giorni. Con la comunicazione  l'interessato  attesta
          sotto la sua responsabilita',  ai  sensi  dell'articolo  21
          della legge n. 241  del  1990:  a)  la  sede  dell'impresa,
          l'attivita' o  le  attivita'  dai  quali  sono  prodotti  i
          rifiuti; b)  le  caratteristiche,  la  natura  dei  rifiuti
          prodotti;c)  gli  estremi  identificativi   e   l'idoneita'
          tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei  rifiuti,
          tenuto anche conto delle  modalita'  di  effettuazione  del
          trasporto medesimo; d) l'avvenuto  versamento  del  diritto
          annuale di registrazione  di  50  euro  rideterminabile  ai
          sensi   dell'articolo   21   del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 28 aprile 1998,  n.  406.  L'iscrizione  deve
          essere rinnovata ogni 10  anni  e  l'impresa  e'  tenuta  a
          comunicare  ogni  variazione  intervenuta   successivamente
          all'iscrizione. Le iscrizioni di  cui  al  presente  comma,
          effettuate entro il 14 aprile  2008  ai  sensi  e  per  gli
          effetti della normativa vigente  a  quella  data,  dovranno
          essere aggiornate entro un anno dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione. 
              9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute  ad  aderire
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),
          procedono, in relazione a  ciascun  autoveicolo  utilizzato
          per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento
          degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 6,  lettera
          c), del decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009.
          La Sezione regionale dell'Albo procede, in  sede  di  prima
          applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente  disposizione,  alla  sospensione  d'ufficio
          dall'Albo degli  autoveicoli  per  i  quali  non  e'  stato
          adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi
          tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra
          sia stato adempiuto, l'autoveicolo  e'  di  diritto  e  con
          effetto immediato cancellato dall'Albo. 
              10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di  raccolta
          e trasporto dei  rifiuti  pericolosi,  per  l'attivita'  di
          intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
          dei medesimi, e' subordinata  alla  prestazione  di  idonee
          garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui  importi  e
          modalita'  sono  stabiliti  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
          per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE)  n.
          1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese  in
          possesso della certificazione  ambientale  ai  sensi  della
          norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
          dei predetti  decreti  si  applicano  la  modalita'  e  gli
          importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente  in
          data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          1 del 2 gennaio  1997,  come  modificato  dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente in data 23 aprile  1999,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999. 
              11. Le imprese che effettuano le attivita' di  bonifica
          dei siti e di bonifica dei beni contenenti  amianto  devono
          prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
          territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
          nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo  195,
          comma  2,  lettera  g).  Tali  garanzie  sono  ridotte  del
          cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi  del
          regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento  nel
          caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
          ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 
              12. Sono iscritti all'Albo le imprese e  gli  operatori
          logistici presso le stazioni ferroviarie,  gli  interporti,
          gli impianti di terminalizzazione,  gli  scali  merci  e  i
          porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
          affidati rifiuti in attesa  della  presa  in  carico  degli
          stessi  da  parte  dell'impresa  ferroviaria  o  navale   o
          dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
          di trasporto navale, il raccomandatario  marittimo  di  cui
          alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
          o  noleggiatore,  che  effettuano  il  trasporto,  per  gli
          adempimenti  relativi  al  sistema   di   controllo   della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo
          188-bis,  comma  2,  lett.  a).  L'iscrizione  deve  essere
          rinnovata ogni  cinque  anni  e  non  e'  subordinata  alla
          prestazione delle garanzie finanziarie. 
              13.  L'iscrizione  all'Albo  ed  i   provvedimenti   di
          sospensione, di revoca,  di  decadenza  e  di  annullamento
          dell'iscrizione, nonche' l'accettazione,  la  revoca  e  lo
          svincolo  delle  garanzie  finanziarie  che  devono  essere
          prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
          regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede  legale
          l'impresa interessata, in base alla  normativa  vigente  ed
          alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 
              14. Avverso i  provvedimenti  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine  di
          decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
          stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo. 
              15. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture  e
          dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  sono
          definite  le  attribuzioni  e  le  modalita'  organizzative
          dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle  imprese,
          i requisiti dei  responsabili  tecnici  delle  medesime,  i
          termini e le modalita' di  iscrizione,  i  diritti  annuali
          d'iscrizione.  Fino  all'adozione  dei  predetto   decreto,
          continuano  ad  applicarsi,  per  quanto  compatibili,   le
          disposizioni del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406, e  delle  deliberazioni  del  Comitato
          nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
          informa ai seguenti principi: 
              a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi
          per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure; 
              b)   coordinamento    con    la    vigente    normativa
          sull'autotrasporto,   sul   trasporto   ferroviario,    sul
          trasporto  via  mare  e  per  via  navigabile  interna,  in
          coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); 
              c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti
          di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; 
              d)  ridefinizione  dei  diritti  annuali   d'iscrizione
          relativi alle imprese di  trasporto  dei  rifiuti  iscritte
          all'Albo nazionale gestori ambientali; 
              e)  interconnessione   e   interoperabilita'   con   le
          pubbliche  amministrazioni  competenti   alla   tenuta   di
          pubblici registri; 
              f)         riformulazione          del          sistema
          disciplinare-sanzionatorio  dell'Albo  e  delle  cause   di
          cancellazione dell'iscrizione; 
              g) definizione delle competenze e delle responsabilita'
          del responsabile tecnico. 
              16. Nelle more dell'emanazione dei decreti  di  cui  al
          presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
          disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
          la gestione dei rifiuti vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore della parte quarta  del  presente  decreto,  la  cui
          abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
          suddetti decreti. 
              17.  Agli  oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  si
          provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
          e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le  previsioni,
          anche relative alle modalita' di versamento e di  utilizzo,
          che  saranno   determinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          Fino all'adozione  del  citato  decreto,  si  applicano  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in  data  13  dicembre  1995,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n.  51  del  1°  marzo  1995.  Le  somme  di  cui
          all'articolo  7  comma  7,   del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo
          XXXII,  capitolo  2592,  articolo  04,   dell'entrata   del
          Bilancio dello Stato, per essere riassegnate,  con  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  al  Capitolo
          7082 dello stato di previsione del Ministero  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare. 
              18. I  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  del
          Comitato nazionale  dell'Albo  e  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7,  comma
          5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28  aprile  1998,
          406. 
              19. La disciplina regolamentare dei  casi  in  cui,  ai
          sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  l'esercizio  di  un'attivita'  privata  puo'   essere
          intrapreso   sulla   base   della   denuncia   di    inizio
          dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione  e
          agli atti di competenza dell'Albo. 
              20. - 28. (abrogati)>>