Articolo 26 
 
 
(Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. All'articolo 213 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, il comma 2 e' abrogato. 
 
 
          Note all'art. 26 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  213  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              <<Art. 213. Autorizzazioni integrate ambientali. 
              1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai
          sensi del decreto legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59,
          sostituiscono ad ogni effetto,  secondo  le  modalita'  ivi
          previste: 
              a) le autorizzazioni di cui al presente capo; 
              b)  la   comunicazione   di   cui   all'articolo   216,
          limitatamente alle attivita' non ricadenti nella  categoria
          5 dell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
          n. 59, che,  se  svolte  in  procedura  semplificata,  sono
          escluse  dall'autorizzazione  ambientale  integrata,  ferma
          restando la possibilita' di utilizzare  successivamente  le
          procedure semplificate previste dal capo V. 
              2. (abrogato)>>