Articolo 27 
 
 
(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. L'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e' sostituito dal seguente: 
 
                            “Articolo 214 
 
 
 (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti 
 
 
            per l'ammissione alle procedure semplificate) 
 
    1. Le procedure semplificate  di  cui  al  presente  capo  devono
garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale  e
controlli efficaci  ai  sensi  e  nel  rispetto  di  quanto  disposto
dall'articolo 177, comma 4. 
    2. Con decreti del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attivita'  che
generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole  e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme,  che
fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le condizioni in base alle
quali  le  attivita'  di  smaltimento  di  rifiuti   non   pericolosi
effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e  le
attivita' di recupero di cui all'Allegato C  alla  parte  quarta  del
presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate  di  cui
agli articoli 215 e  216.  Con  la  medesima  procedura  si  provvede
all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni. 
    3. Le norme e le condizioni di cui al  comma  2  e  le  procedure
semplificate devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed
i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero  siano  tali  da
non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e  da  non  recare
pregiudizio  all'ambiente.  In   particolare,   ferma   restando   la
disciplina del decreto legislativo 11  maggio  2005,  n.  133  ,  per
accedere alle procedure semplificate,  le  attivita'  di  trattamento
termico e di  recupero  energetico  devono,  inoltre,  rispettare  le
seguenti condizioni: 
    a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti
speciali individuati per frazioni omogenee; 
    b) i limiti di emissione non siano superiori a  quelli  stabiliti
per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo
11 maggio 2005, n. 133; 
    c)  sia  garantita  la  produzione  di  una   quota   minima   di
trasformazione del potere calorifico dei  rifiuti  in  energia  utile
calcolata su base annuale; 
    d) siano  rispettate  le  condizioni,  le  norme  tecniche  e  le
prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216,
commi 1, 2 e 3. 
    4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2  relativamente
alle attivita' di recupero continuano ad applicarsi  le  disposizioni
di cui  ai  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio  1998,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998
e 12 giugno 2002, n. 161. 
    5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui  al  comma  2
deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde
di cui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006. 
    6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma  3,
e 216, comma  3,  e  per  l'effettuazione  dei  controlli  periodici,
l'interessato e' tenuto a  versare  alla  provincia  territorialmente
competente un diritto di iscrizione annuale determinato  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze. Nelle more dell'emanazione del  predetto  decreto,  si
applicano  le  disposizioni  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 21  luglio  1998,  n.  350.All'attuazione  dei  compiti
indicati dal presente comma le Province  provvedono  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto
delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai
commi 2 e 3 e' disciplinata dalla normativa nazionale  e  comunitaria
in materia di qualita' dell'aria e  di  inquinamento  atmosferico  da
impianti industriali e  dalle  altre  disposizioni  che  regolano  la
costruzione di impianti industriali. 
    L'autorizzazione   all'esercizio   nei   predetti   impianti   di
operazioni di recupero  di  rifiuti  non  individuati  ai  sensi  del
presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di  cui
agli articoli 208, 209 e 211. 
    8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle  domande  disciplinate
dal  presente  capo  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni  relative  alle  attivita'   private   sottoposte   alla
disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.  241.
Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione  che  siano  rispettate  le
condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni  specifiche  adottate
ai sensi dei commi 1, 2 e  3  dell'articolo  216,  l'esercizio  delle
operazioni di recupero dei rifiuti  puo'  essere  intrapresa  decorsi
novanta giorni  dalla  comunicazione  di  inizio  di  attivita'  alla
provincia. 
    9.  Le  province  comunicano  al  catasto  dei  rifiuti  di   cui
all'articolo 189, attraverso il  Catasto  telematico  e  secondo  gli
standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento  in  un  elenco
nazionale,   accessibile   al   pubblico,   dei   seguenti   elementi
identificativi delle  imprese  iscritte  nei  registri  di  cui  agli
articoli 215, comma 3, e 216, comma 3: 
    a) ragione sociale; 
    b) sede legale dell'impresa; 
    c) sede dell'impianto; 
    d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
    e) relative quantita'; 
    f) attivita' di gestione; 
    g) data di iscrizione nei registri  di  cui  agli  articoli  215,
comma 3, e 216, comma 3. 
    10. La comunicazione dei dati di cui al  comma  9  deve  avvenire
senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  tra  i
sistemi informativi regionali  esistenti,  e  il  Catasto  telematico
secondo standard condivisi. 
    11. Con uno o piu' decreti, emanati ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio  e  del  mare,  sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, sono individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un
combustibile alternativo, in parziale sostituzione  dei  combustibili
fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo
III-bis  della  Parte  II,  dotati  di  certificazione  di   qualita'
ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come  modifica  non
sostanziale. I  predetti  decreti  possono  stabilire,  nel  rispetto
dell'articolo 177, comma 4, le opportune modalita' di integrazione ed
unificazione delle procedure, anche presupposte, per  l'aggiornamento
dell'autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento
e sostituzione  di  ogni  altro  prescritto  atto  di  assenso.  Alle
strutture  eventualmente  necessarie,  ivi  incluse  quelle  per   lo
stoccaggio e l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate
nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non gia'  autorizzate
ai sensi del precedente periodo, si applica il  regime  di  cui  agli
articoli 22 e 23 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.”.