Articolo 28 (Attivita' di sgombero della neve) 1. Dopo l'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: “Articolo 214-bis (Sgombero della neve) 1. Le attivita' di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183.”.