Articolo 3 
 
 
               (Responsabilita' estesa del produttore) 
 
    1. Dopo l'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e' inserito il seguente articolo: 
 
                          “Articolo 178-bis 
 
 
               (Responsabilita' estesa del produttore) 
 
    1. Al fine di rafforzare la prevenzione e  facilitare  l'utilizzo
efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese  le
fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti,  evitando  di
compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono
essere adottati, previa consultazione delle  parti  interessate,  con
uno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  aventi  natura  regolamentare,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le modalita' e i criteri di  introduzione  della
responsabilita' estesa  del  produttore  del  prodotto,  inteso  come
qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente  sviluppi,
fabbrichi,   trasformi,   tratti,   venda   o    importi    prodotti,
nell'organizzazione  del  sistema  di   gestione   dei   rifiuti,   e
nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti  che  restano
dopo il loro utilizzo. Ai medesimi fini possono essere  adottati  con
uno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, le modalita' e i criteri: 
    a) di gestione  dei  rifiuti  e  della  relativa  responsabilita'
finanziaria dei produttori del prodotto.  I  decreti  della  presente
lettera sono adottati di concerto con il  Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze; 
    b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in
cui il prodotto e' riutilizzabile e riciclabile; 
    c) della progettazione  dei  prodotti  volta  a  ridurre  i  loro
impatti ambientali; 
    d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare  i
rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei  prodotti,
assicurando che il recupero e lo smaltimento dei  prodotti  che  sono
diventati rifiuti avvengano in conformita' ai  criteri  di  cui  agli
articoli 177 e 179; 
    e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la  produzione  e
la  commercializzazione  di   prodotti   adatti   all'uso   multiplo,
tecnicamente durevoli, e che, dopo  essere  diventati  rifiuti,  sono
adatti  ad  un  recupero  adeguato  e  sicuro  e  a  uno  smaltimento
compatibile con l'ambiente. 
    2. La responsabilita'  estesa  del  produttore  del  prodotto  e'
applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti
di cui all'articolo 188, comma  1,  e  fatta  salva  la  legislazione
esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici. 
    3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresi'  che  i
costi della gestione  dei  rifiuti  siano  sostenuti  parzialmente  o
interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti.  Nel  caso
il produttore del prodotto partecipi  parzialmente,  il  distributore
del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura  di
tali costi. 
    4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.