Articolo 30 
 
 
(Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. All'articolo 216 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: “, entro dieci giorni  dal  ricevimento
della comunicazione stessa” sono soppresse; 
    b) il comma 7 e' sostituito dai seguenti: “7. Alle  attivita'  di
cui  al  presente  articolo  si  applicano  integralmente  le   norme
ordinarie per il recupero e lo  smaltimento  qualora  i  rifiuti  non
vengano destinati in modo effettivo al recupero.”; 
    c) al comma 8 le parole da: “e nel rispetto di  quanto  previsto”
a: “dicembre 2003, n. 387” sono  sostituite  dalle  seguenti:  “e  di
quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,  e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva 2009/28/CE e  dalle
relative disposizioni di recepimento”. 
    d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
    “8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti  pericolosi
individuati ai sensi  del  presente  articolo  sono  sottoposte  alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di  attivita'  solo
se effettuate presso  l'impianto  dove  avvengono  le  operazioni  di
riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato
C alla parte quarta del presente decreto. 
    8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche
di  cui  ai  commi  1,  2  e  3   stabiliscono   le   caratteristiche
impiantistiche  dei  centri  di  messa  in  riserva  di  rifiuti  non
pericolosi non localizzati presso gli impianti dove  sono  effettuate
le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1
a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,  nonche'
le modalita' di stoccaggio e  i  termini  massimi  entro  i  quali  i
rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.”; 
    e) i commi da 11 a 15 sono abrogati. 
 
 
          Note all'art. 30 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  216  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              <<Art. 216. Operazioni di recupero. 
              1. A condizione che siano rispettate le norme  tecniche
          e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi
          1, 2 e 3, l'esercizio  delle  operazioni  di  recupero  dei
          rifiuti puo' essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente  competente.  Nelle  ipotesi  di   rifiuti
          elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma  1,
          lettera a), di veicoli fuori uso di cui  all'articolo  227,
          comma 1, lettera c),  e  di  impianti  di  coincenerimento,
          l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
          una visita preventiva, da parte della provincia  competente
          per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni  dalla
          presentazione della predetta comunicazione. 
              2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
          in relazione a ciascun  tipo  di  attivita',  prevedono  in
          particolare: 
              a) per i rifiuti non pericolosi: 
              1) le quantita' massime impiegabili; 
              2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche  alle
          quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
          prevista dal presente articolo; 
              3) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,  in
          relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
          di  recupero,  i  rifiuti  stessi  siano  recuperati  senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; 
              b) per i rifiuti pericolosi: 
              1) le quantita' massime impiegabili; 
              2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti; 
              3) le condizioni specifiche riferite ai  valori  limite
          di sostanze pericolose contenute  nei  rifiuti,  ai  valori
          limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo  di
          attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
          altre emissioni presenti in sito; 
              4) gli altri requisiti necessari per  effettuare  forme
          diverse di recupero; 
              5) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,  in
          relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze  pericolose
          contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,  i  rifiuti
          stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   e   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
              3. La provincia iscrive  in  un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' e, entro il termine di cui al comma  1,  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale risulti: 
              a) il rispetto delle norme tecniche e delle  condizioni
          specifiche di cui al comma 1; 
              b) il possesso dei requisiti soggettivi  richiesti  per
          la gestione dei rifiuti; 
              c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; 
              d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo
          di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti  stessi
          sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo  di
          eventuali impianti mobili; 
              e)  le  caratteristiche  merceologiche   dei   prodotti
          derivanti dai cicli di recupero. 
              4. La provincia, qualora accerti  il  mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone, con provvedimento motivato, il divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
              5. La comunicazione di  cui  al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso  di  modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero. 
              6.  La  procedura  semplificata  di  cui  al   presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative e quantitative delle emissioni determinate  dai
          rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma  1
          che gia' fissano i limiti di emissione  in  relazione  alle
          attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
          all'articolo  269   in   caso   di   modifica   sostanziale
          dell'impianto, 
              7. Alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano integralmente le norme ordinarie per il  recupero
          e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
          modo effettivo al recupero. 
              8. Fermo restando il rispetto dei limiti  di  emissione
          in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera  b),
          e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite  da
          disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
          vincoli a tutela dei profili sanitari e  ambientali,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio, di concerto  con  il  Ministro
          delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni
          e misure relative alla concessione di incentivi  finanziari
          previsti  da  disposizioni  legislative  vigenti  a  favore
          dell'utilizzazione  dei  rifiuti  in  via  prioritaria   in
          operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero  per  ottenere
          materie, sostanze, oggetti, nonche' come  combustibile  per
          produrre  energia  elettrica,  tenuto   anche   conto   del
          prevalente interesse pubblico al recupero energetico  nelle
          centrali  elettriche  di  rifiuti   urbani   sottoposti   a
          preventive  operazioni  di  trattamento  finalizzate   alla
          produzione di combustibile da rifiuti e di quanto  previsto
          dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
          successive   modificazioni,   nonche'    dalla    direttiva
          2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento. 
              8-bis. Le operazioni di messa in  riserva  dei  rifiuti
          pericolosi individuati ai sensi del presente articolo  sono
          sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione  di
          inizio di attivita' solo se  effettuate  presso  l'impianto
          dove avvengono le operazioni di riciclaggio e  di  recupero
          previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato  C  alla  parte
          quarta del presente decreto. 
              8-ter. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  8,  le
          norme tecniche di cui ai commi 1, 2  e  3  stabiliscono  le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva di rifiuti non pericolosi  non  localizzati  presso
          gli  impianti  dove  sono  effettuate  le   operazioni   di
          riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1  a  R9
          dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente  decreto,
          nonche' le modalita' di  stoccaggio  e  i  termini  massimi
          entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
          operazioni. 
              9. 
              10. 
              11. - 15. (abrogati)>>.