Articolo 32 
 
 
(Modifiche all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. All'articolo 228 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  “articoli  179  e  180  del  presente
decreto, al fine di  ottimizzare”  sono  sostituite  dalle  seguenti:
“articoli 179 e 180 del presente decreto, al  fine  di  garantire  il
perseguimento di finalita' di tutela ambientale secondo  le  migliori
tecniche  disponibili,  ottimizzando,  anche  tramite  attivita'   di
ricerca, sviluppo e formazione,” e dopo le  parole:  “destinati  alla
vendita  sul  territorio  nazionale”  sono  aggiunte  le  seguenti:“,
provvedendo anche ad attivita'  di  ricerca,  sviluppo  e  formazione
finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori  uso  nel
rispetto dell'articolo 177, comma 1”; 
    b) al comma 3, le parole: “il  recupero”  sono  sostituite  dalle
seguenti: “la gestione”. 
 
 
          Note all'art. 32 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  228  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              <<Art. 228. Pneumatici fuori uso. 
              1.  Fermo  restando  il  disposto  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto  di
          cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto,  al  fine
          di  garantire  il  perseguimento  di  finalita'  di  tutela
          ambientale  secondo  le  migliori   tecniche   disponibili,
          ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca,  sviluppo
          e formazione, il recupero dei pneumatici fuori  uso  e  per
          ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione  e'
          fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici  di
          provvedere,  singolarmente  o  in  forma  associata  e  con
          periodicita' almeno annuale, alla gestione di  quantitativi
          di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi  immessi
          sul  mercato  e  destinati  alla  vendita  sul   territorio
          nazionale,  provvedendo  anche  ad  attivita'  di  ricerca,
          sviluppo  e  formazione  finalizzata  ad   ottimizzare   la
          gestione   dei   pneumatici   fuori   uso   nel    rispetto
          dell'articolo 177, comma 1. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio,   d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, da  emanarsi  nel
          termine di giorni  centoventi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  sono
          disciplinati i tempi e le modalita' attuative  dell'obbligo
          di   cui   al   comma   1.   In   tutte   le   fasi   della
          commercializzazione dei pneumatici e' indicato  in  fattura
          il contributo a  carico  degli  utenti  finali  necessario,
          anche in relazione alle diverse  tipologie  di  pneumatici,
          per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui  al
          comma 1. 
              3. Il trasferimento all'eventuale  struttura  operativa
          associata,  da  parte  dei  produttori  e  importatori   di
          pneumatici che ne fanno parte, delle  somme  corrispondenti
          al contributo per la gestione, calcolato  sul  quantitativo
          di pneumatici  immessi  sul  mercato  nell'anno  precedente
          costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1  con
          esenzione del produttore o  importatore  da  ogni  relativa
          responsabilita'. 
              4.  I  produttori  e  gli  importatori  di   pneumatici
          inadempienti  agli  obblighi  di  cui  al  comma   1   sono
          assoggettati  ad  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          proporzionata alla  gravita'  dell'inadempimento,  comunque
          non superiore al doppio del  contributo  incassato  per  il
          periodo considerato.>>