Articolo 33 
 
 
(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. All'articolo 230 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    “5. I rifiuti provenienti dalle attivita' di pulizia  manutentiva
delle  reti  fognarie  di  qualsiasi  tipologia,  sia  pubbliche  che
asservite ad edifici privati, si considerano  prodotti  dal  soggetto
che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva. Tali rifiuti  potranno
essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento  o  recupero
o, in alternativa,  raggruppati  temporaneamente  presso  la  sede  o
unita'  locale  del  soggetto  che  svolge  l'attivita'  di   pulizia
manutentiva. I soggetti che svolgono attivita' di pulizia manutentiva
delle  reti  fognarie  aderiscono  al   sistema   SISTRI   ai   sensi
dell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che
svolge  l'attivita'  di  pulizia  manutentiva  e'   comunque   tenuto
all'iscrizione   all'Albo   dei    gestori    ambientali,    prevista
dall'articolo 212, comma 5, per lo  svolgimento  delle  attivita'  di
raccolta e trasporto di rifiuti.”.