Articolo 35 
 
 
(Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. All'articolo 258 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. I soggetti  di
cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
allĀ“articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e  che  omettano  di  tenere
ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico  di
cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione  amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. 
    2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati  in
un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano  all'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 1, della  legge  25  gennaio  2006,  n.  29,  e
all'articolo 6, comma 1 del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
sono  puniti   con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro."; 
    b) al comma  3,  le  parole:  "comma  2"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 1" e le parole: "per i rifiuti non pericolosi  e  da
duemilasettanta euro a  dodicimilaquattrocento  euro  per  i  rifiuti
pericolosi"sono soppresse; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  "4.  Le  imprese  che
raccolgono e trasportano i  propri  rifiuti  non  pericolosi  di  cui
all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto
di rifiuti  senza  il  formulario  di  cui  all'articolo  193  ovvero
indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  milleseicento  euro  a
novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del
codice penale a chi,  nella  predisposizione  di  un  certificato  di
analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni  sulla  natura,  sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e  a
chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto."; 
    d) al comma 5, dopo le parole: "all'articolo 193"  sono  aggiunte
le seguenti: "da parte dei soggetti obbligati"; 
    e) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. I  soggetti
di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione
ivi prescritta ovvero la effettuino in  modo  incompleto  o  inesatto
sono  puniti   con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da
duemilaseicento  euro   a   quindicimilacinquecento   euro;   se   la
comunicazione  e'  effettuata  entro  il  sessantesimo  giorno  dalla
scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio  1994,
n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  ventisei
euro a centosessanta euro. 
    5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di
cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo  incompleto
o inesatto, e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
duemilaseicento  euro   a   quindicimilacinquecento   euro;   se   la
comunicazione  e'  effettuata  entro  il  sessantesimo  giorno  dalla
scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio  1994,
n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  ventisei
euro a centosessanta euro.". 
 
          Note all'art. 35 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  258  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              <<Art. 258. Violazione degli obblighi di comunicazione,
          di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. 
              1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non
          abbiano   aderito   al   sistema   di    controllo    della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  allĀ“articolo
          188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero
          tengano in modo incompleto il registro di carico e  scarico
          di cui al medesimo articolo, sono puniti  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da   duemilaseicento   euro   a
          quindicimilacinquecento euro. 
              2. I produttori di  rifiuti  pericolosi  che  non  sono
          inquadrati in un'organizzazione di ente o  di  impresa  che
          non adempiano all'obbligo  della  tenuta  del  registro  di
          carico e scarico con le modalita' di  cui  all'articolo  1,
          comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo
          6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre  2009,
          pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale  n.  9  del  13
          gennaio 2010, sono puniti con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila
          euro. 
              3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita'
          lavorative inferiore a 15 dipendenti, le  misure  minime  e
          massime di cui al comma 1 sono ridotte  rispettivamente  da
          millequaranta euro a seimiladuecento  euro.  Il  numero  di
          unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di
          dipendenti occupati mediamente a  tempo  pieno  durante  un
          anno,  mentre  i  lavoratori  a  tempo  parziale  e  quelli
          stagionali  rappresentano  frazioni  di  unita'  lavorative
          annue;   ai   predetti   fini   l'anno   da   prendere   in
          considerazione e' quello  dell'ultimo  esercizio  contabile
          approvato,   precedente   il   momento   di    accertamento
          dell'infrazione. 
              4. Le imprese che raccolgono  e  trasportano  i  propri
          rifiuti non pericolosi di cui all'articolo  212,  comma  8,
          che non aderiscono,  su  base  volontaria,  al  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il
          trasporto  di  rifiuti   senza   il   formulario   di   cui
          all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati
          incompleti  o  inesatti  sono  puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   milleseicento   euro   a
          novemilatrecento  euro.  Si  applica   la   pena   di   cui
          all'articolo  483  del   codice   penale   a   chi,   nella
          predisposizione di un certificato di  analisi  di  rifiuti,
          fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione
          e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi
          fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 
              5. Se le indicazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella
          comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico,
          nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati  e
          nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono
          di  ricostruire  le  informazioni  dovute,  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro
          a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica
          se le indicazioni  di  cui  al  comma  4  sono  formalmente
          incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi  per
          ricostruire le informazioni dovute per legge,  nonche'  nei
          casi di  mancato  invio  alle  autorita'  competenti  e  di
          mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190,
          comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da  parte
          dei soggetti obbligati. 
              5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che
          non effettuino la comunicazione ivi  prescritta  ovvero  la
          effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
          sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento  euro
          a quindicimilacinquecento  euro;  se  la  comunicazione  e'
          effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza  del
          termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,  n.
          70, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          ventisei euro a centosessanta euro. 
              5-ter. Il  sindaco  del  comune  che  non  effettui  la
          comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3,  ovvero  la
          effettui in modo incompleto o inesatto, e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento  euro
          a quindicimilacinquecento  euro;  se  la  comunicazione  e'
          effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza  del
          termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,  n.
          70, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          ventisei euro a centosessanta euro.>>