Articolo 37 
 
 
(Abrogazioni e modifiche di disposizioni concernenti comunicazioni in
                         materia di rifiuti) 
 
    1. Dopo l'articolo 264 sono inseriti i seguenti articoli: 
 
                          “Articolo 264-bis 
 
 
            (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del 
                decreto del Presidente del Consiglio 
                dei Ministri in data 27 aprile 2010) 
 
    1.  All'Allegato  “Articolazione  del  MUD”   del   decreto   del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  27  aprile  2010,
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  98
del 28 aprile 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al capitolo 1 -  Rifiuti,  al  punto  “4.  Istruzione  per  la
compilazione  delle  singole  sezioni”  la   “Sezione   comunicazione
semplificata” e' abrogata e  sono  abrogati  il  punto  6  “  Sezione
rifiuti” e il punto 8 “ Sezione intermediari e commercio”; 
    b) i capitoli 2 e 3 sono abrogati a decorrere dalla dichiarazione
relativa al 2011. 
 
                          Articolo 264-ter 
 
 
(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto  legislativo  24
                        giugno 2003, n. 209) 
 
    1. All'articolo 11 del decreto legislativo  24  giugno  2003,  n.
209, il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  “3.  A  decorrere  dal
giorno successivo alla scadenza del termine di cui  all'articolo  12,
comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  in  data  17  dicembre  2009,  e  successive
modificazioni, i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai  pertinenti
materiali e componenti  sottoposti  a  trattamento,  nonche'  i  dati
relativi ai materiali, ai  prodotti  ed  ai  componenti  ottenuti  ed
avviati al reimpiego, al riciclaggio  e  al  recupero,  sono  forniti
attraverso il sistema di controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti
(SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett.   a),   e
all'articolo  14-bis  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.”. 
 
                         Articolo 264-quater 
 
 
(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto  legislativo  25
                        luglio 2005, n. 151) 
 
    1. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: “4. Al fine di  verificare  il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma  2,  a  decorrere  dal
giorno successivo alla scadenza del termine di cui  all'articolo  12,
comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  in  data  17  dicembre  2009,  e  successive
modificazioni, i dati relativi ai  RAEE  esportati,  trattati  ed  ai
materiali derivanti da essi ed avviati al recupero  ed  al  reimpiego
sono forniti attraverso il sistema di controllo della  tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a  e
all'articolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  102  del  2009.   Le   informazioni
specificano la categoria di appartenenza secondo  l'allegato  1A,  il
peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.”.