Articolo 4 
 
 
(Modifiche all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. L'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e' sostituito dal seguente: 
 
                            “Articolo 179 
 
 
          (Criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti) 
 
    1. La gestione dei rifiuti avviene nel  rispetto  della  seguente
gerarchia: 
    a) prevenzione; 
    b) preparazione per il riutilizzo; 
    c) riciclaggio; 
    d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 
    e) smaltimento. 
    2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine  di  priorita'
di cio' che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel  rispetto
della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate  le  misure
volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto  degli
articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior  risultato  complessivo,
tenendo conto degli  impatti  sanitari,  sociali  ed  economici,  ivi
compresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita' economica. 
    3. Con riferimento a singoli  flussi  di  rifiuti  e'  consentito
discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorita' di  cui  al
comma 1 qualora cio' sia giustificato, nel rispetto del principio  di
precauzione e sostenibilita', in base ad una specifica analisi  degli
impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti
sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di  ciclo  di
vita, che sotto il profilo sociale  ed  economico,  ivi  compresi  la
fattibilita' tecnica e la protezione delle risorse. 
    4. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  della
salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli  flussi
di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in  conformita'  a
quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in  termini
di protezione della salute umana e dell'ambiente. 
    5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio  delle
rispettive competenze, iniziative  dirette  a  favorire  il  rispetto
della gerarchia del trattamento dei rifiuti di  cui  al  comma  1  in
particolare mediante: 
    a)  la  promozione  dello  sviluppo  di  tecnologie  pulite,  che
permettano un uso piu' razionale e un maggiore risparmio  di  risorse
naturali; 
    b) la promozione della messa a punto  tecnica  e  dell'immissione
sul mercato di prodotti concepiti in modo da  non  contribuire  o  da
contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso
o il loro smaltimento, ad incrementare la quantita'  o  la  nocivita'
dei rifiuti e i rischi di inquinamento; 
    c) la promozione  dello  sviluppo  di  tecniche  appropriate  per
l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti  al  fine
di favorirne il recupero; 
    d) la determinazione  di  condizioni  di  appalto  che  prevedano
l'impiego dei materiali  recuperati  dai  rifiuti  e  di  sostanze  e
oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali  recuperati  dai
rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; 
    e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili  e  il
successivo utilizzo e, piu' in generale, l'impiego dei  rifiuti  come
altro mezzo per produrre energia. 
    6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento  dei  rifiuti  le
misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la  preparazione  per
il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero  di
materia sono adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come
fonte di energia. 
    7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di
vita dei prodotti sulla base di metodologie  uniformi  per  tutte  le
tipologie di prodotti  stabilite  mediante  linee  guida  dall'ISPRA,
eco-bilanci, la divulgazione  di  informazioni  anche  ai  sensi  del
decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  195,  l'uso  di  strumenti
economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e
di altre misure necessarie. 
    8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.