Articolo 5 
 
 
(Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. All'articolo 180 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:  “certificazione
ambientale,” sono inserite  le  seguenti:  “utilizzo  delle  migliori
tecniche disponibili,”; 
    b) al comma 1, lettera  b),  le  parole:  “gare  d'appalto”  sono
sostituite dalle seguenti: “bandi di gara o lettere d'invito”; 
    c)  al  comma  1,  lettera  c),  le  parole:   “,   con   effetti
migliorativi, ” sono soppresse; 
    d) al comma 1, la lettera d) e' soppressa; 
    e) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: 
    “1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare adotta entro il 12 dicembre 2013, a norma  degli  articoli
177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale  di  prevenzione  dei
rifiuti ed elabora indicazioni affinche' tale programma sia integrato
nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di
integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate  le
misure di prevenzione dei rifiuti. 
    1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli obiettivi di
prevenzione. Il Ministero descrive le misure di prevenzione esistenti
e valuta l'utilita' degli esempi di misure di cui all'allegato L o di
altre misure adeguate. 
    1-quater.  Il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare individua gli appropriati  specifici  parametri
qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei  rifiuti,
adottate  per  monitorare   e   valutare   i   progressi   realizzati
nell'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e   puo'   stabilire
specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi. 
    1-quinquies.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  assicura  la  disponibilita'  di  informazioni
sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti  e,  se
del  caso,  elabora  linee  guida  per  assistere  le  regioni  nella
preparazione dei programmi di cui all'articolo 199,  comma  3,  lett.
r). 
    1-sexies.  Le   amministrazioni   interessate   provvedono   agli
adempimenti di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”. 
 
 
          Note all'art. 5 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  180  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              <<Art.180. Prevenzione della produzione di rifiuti. 
              1.  Al  fine  di  promuovere  in  via  prioritaria   la
          prevenzione  e  la  riduzione  della  produzione  e   della
          nocivita' dei rifiuti, le iniziative  di  cui  all'articolo
          179 riguardano in particolare: 
              a) la promozione di strumenti  economici,  eco-bilanci,
          sistemi  di  certificazione  ambientale,   utilizzo   delle
          migliori tecniche disponibili, analisi del  ciclo  di  vita
          dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione
          dei consumatori, l'uso di sistemi di qualita',  nonche'  lo
          sviluppo del sistema di marchio  ecologico  ai  fini  della
          corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto
          sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita  del  prodotto
          medesimo; 
              b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere
          d'invito che  valorizzino  le  capacita'  e  le  competenze
          tecniche in materia  di  prevenzione  della  produzione  di
          rifiuti; 
              c) la promozione di accordi e contratti di programma  o
          protocolli d'intesa anche  sperimentali  finalizzati,  alla
          prevenzione ed  alla  riduzione  della  quantita'  e  della
          pericolosita' dei rifiuti; 
              d) (soppressa) 
              1-bis. Il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare adotta entro il 12 dicembre  2013,  a
          norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un  programma
          nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni
          affinche'  tale  programma  sia  integrato  nei  piani   di
          gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199.  In  caso  di
          integrazione  nel  piano  di  gestione,  sono   chiaramente
          identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. 
              1-ter. I programmi di cui al comma  1-bis  fissano  gli
          obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive  le  misure
          di prevenzione esistenti e valuta l'utilita'  degli  esempi
          di misure di cui all'allegato L o di altre misure adeguate. 
              1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare individua gli  appropriati  specifici
          parametri qualitativi  o  quantitativi  per  le  misure  di
          prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare
          i progressi  realizzati  nell'attuazione  delle  misure  di
          prevenzione  e  puo'  stabilire   specifici   traguardi   e
          indicatori qualitativi o quantitativi. 
              1-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare  assicura  la  disponibilita'  di
          informazioni  sulle  migliori  pratiche   in   materia   di
          prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida
          per assistere le regioni nella preparazione  dei  programmi
          di cui all'articolo 199, comma 3, lett. r). 
              1-sexies.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
          agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.>>