Articolo 9. 
 
 
    (Principi di autosufficienza e prossimita'. Rifiuti organici) 
 
    1. Dopo l'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, sono inseriti i seguenti: 
 
                          "Articolo 182-bis 
 
 
             (Principi di autosufficienza e prossimita') 
 
    1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei  rifiuti  urbani
non differenziati sono attuati con il ricorso ad una  rete  integrata
ed adeguata  di  impianti,  tenendo  conto  delle  migliori  tecniche
disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici  complessivi,  al
fine di: 
    a) realizzare l'autosufficienza  nello  smaltimento  dei  rifiuti
urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro  trattamento  in  ambiti
territoriali ottimali; 
    b) permettere lo smaltimento  dei  rifiuti  ed  il  recupero  dei
rifiuti urbani indifferenziati in  uno  degli  impianti  idonei  piu'
vicini ai luoghi di produzione o  raccolta,  al  fine  di  ridurre  i
movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o
della necessita' di impianti specializzati per  determinati  tipi  di
rifiuti; 
    c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un
alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. 
    2. Sulla base di una motivata richiesta  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  puo'  essere
limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati  ad
inceneritori classificati come  impianti  di  recupero,  qualora  sia
accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza  la
necessita' di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in
modo non coerente con i piani di gestione dei  rifiuti.  Puo'  essere
altresi' limitato, con le modalita' di  cui  al  periodo  precedente,
l'invio di rifiuti negli altri Stati membri  per  motivi  ambientali,
come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006. 
    3. I provvedimenti  di  cui  al  comma  2  sono  notificati  alla
Commissione europea. 
 
                          Articolo 182-ter 
 
 
                         (Rifiuti organici) 
 
    1.  La  raccolta  separata  dei  rifiuti  organici  deve   essere
effettuata  con  contenitori  a  svuotamento  riutilizzabili  o   con
sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002. 
    2. Ai fini di quanto previsto  dal  comma  1,  le  regioni  e  le
province autonome, i comuni  e  gli  ATO,  ciascuno  per  le  proprie
competenze e nell'ambito  delle  risorse  disponibili  allo  scopo  a
legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte  quarta  del  presente  decreto  misure
volte a incoraggiare: 
    a) la raccolta separata dei rifiuti organici; 
    b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da  realizzare  un
livello elevato di protezione ambientale; 
    c) l'utilizzo di materiali sicuri  per  l'ambiente  ottenuti  dai
rifiuti organici, cio' al  fine  di  proteggere  la  salute  umana  e
l'ambiente. ".