IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti  gli  articoli  76,  87,  quinto  comma,  117  e  119   della
Costituzione; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, lettera f),
11, comma 1, lettera b), 13, comma 1, lettere c) e d), 21,  commi  1,
lettere c) ed e), 2,  3  e  4,  nonche'  22,  comma  2,  relativi  al
finanziamento  delle  funzioni  di  Comuni,  Citta'  metropolitane  e
Province; 
  Visto  l'accordo  in  materia  di  mutua  collaborazione   per   la
determinazione dei fabbisogni standard  per  il  finanziamento  delle
funzioni fondamentali e dei relativi servizi di  Comuni,  Province  e
Citta' metropolitane sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, tra  l'Associazione  Nazionale  dei
Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle  Province  d'Italia-UPI  ed  il
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2010; 
  Vista l'intesa sancita in sede di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 29 luglio 2010; 
  Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,
n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari  competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 novembre 2010; 
  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
semplificazione normativa e  del  Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e per la coesione territoriale, di concerto con  il  Ministro
dell'interno e con il Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto e' diretto a disciplinare la  determinazione
del fabbisogno standard per Comuni e Province, al fine di  assicurare
un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi  del  criterio
della spesa storica. 
  2. I fabbisogni standard determinati secondo le modalita' stabilite
dal presente decreto  costituiscono  il  riferimento  cui  rapportare
progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a  regime,
il  finanziamento  integrale  della  spesa  relativa  alle   funzioni
fondamentali  e  ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni,   fermo
restando che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera  d),  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento  integrale,  il
complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non
puo' eccedere l'entita' dei trasferimenti  soppressi.  Fino  a  nuova
determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge  statale,
sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione
statale vigente. 
  3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il  patto  di  stabilita'
interno, dal presente decreto non devono derivare  nuovi  o  maggiori
oneri per il bilancio dello Stato  oltre  a  quelli  stabiliti  dalla
legislazione vigente. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              −  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              −  L'art.  87   della   Costituzione,   quinto   comma,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              − Il testo vigente dell'art. 117 della Costituzione  e'
          il seguente: 
              «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali . 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali . 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni . 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato». 
              − Il testo vigente dell'art. 119 della Costituzione  e'
          il seguente: 
              «Art.  119.  I   Comuni,   le   Province,   le   Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata e di spesa. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti». 
              − Il testo vigente dell'art. 2, comma  2,  lettera  f),
          della legge 5 maggio 2009, n. 42,  (Delega  al  Governo  in
          materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
          119 della Costituzione) e' il seguente: 
              «Art. 2 (Oggetto e finalita'). − 1. (Omissis). 
              2. Fermi restando  gli  specifici  principi  e  criteri
          direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
          5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
          25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui  al  comma  1
          del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
          criteri direttivi generali: 
              (Omissis); 
                f) determinazione del costo e del fabbisogno standard
          quale costo e fabbisogno che, valorizzando  l'efficienza  e
          l'efficacia, costituisce  l'indicatore  rispetto  al  quale
          comparare e valutare l'azione pubblica;  definizione  degli
          obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
          regionali   e   locali   nell'esercizio   delle    funzioni
          riconducibili ai livelli  essenziali  delle  prestazioni  o
          alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo
          comma, lettere m) e p), della Costituzione; 
              (Omissis).». 
              − Il testo vigente dell'art. 11,  comma  1,  lett.  b),
          della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, e' il seguente: 
              «Art. 11 (Principi e criteri direttivi  concernenti  il
          finanziamento delle funzioni di comuni, province  e  citta'
          metropolitane).  −  1.  I  decreti   legislativi   di   cui
          all'articolo  2,  con  riguardo  al   finanziamento   delle
          funzioni di comuni, province e citta'  metropolitane,  sono
          adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
              (Omissis); 
                b)   definizione   delle   modalita'   per   cui   il
          finanziamento delle spese di cui alla  lettera  a),  numero
          1),   e   dei   livelli   essenziali   delle    prestazioni
          eventualmente  da  esse  implicate  avviene  in   modo   da
          garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno
          standard  ed  e'  assicurato   dai   tributi   propri,   da
          compartecipazioni  al  gettito  di   tributi   erariali   e
          regionali,  da  addizionali  a   tali   tributi,   la   cui
          manovrabilita' e' stabilita tenendo conto della  dimensione
          demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo; 
              (Omissis)». 
              − Il testo vigente dell'art. 13, comma 1,  lett.  c)  e
          lett. d), della citata legge 5 maggio 2009, n.  42,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 13  (Principi  e  criteri  direttivi  concernenti
          l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per  gli  enti
          locali). − 1. I decreti legislativi di cui all'articolo  2,
          con  riferimento  all'entita'  e  al  riparto   dei   fondi
          perequativi per gli enti locali, sono  adottati  secondo  i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              (Omissis); 
                c)  la  ripartizione  del  fondo  perequativo  tra  i
          singoli  enti,  per  la  parte  afferente   alle   funzioni
          fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1,  lettera  a),
          numero 1), avviene in base a: 
                  1)  un   indicatore   di   fabbisogno   finanziario
          calcolato come  differenza  tra  il  valore  standardizzato
          della spesa corrente al netto degli interessi e  il  valore
          standardizzato del gettito dei tributi ed  entrate  proprie
          di applicazione generale; 
                  2) indicatori di fabbisogno di  infrastrutture,  in
          coerenza con la programmazione regionale di settore, per il
          finanziamento  della  spesa   in   conto   capitale;   tali
          indicatori tengono  conto  dell'entita'  dei  finanziamenti
          dell'Unione europea di carattere infrastrutturale  ricevuti
          dagli enti locali  e  del  vincolo  di  addizionalita'  cui
          questi sono soggetti; 
                d) definizione  delle  modalita'  per  cui  la  spesa
          corrente standardizzata e' computata ai fini  di  cui  alla
          lettera c) sulla base di una quota uniforme  per  abitante,
          corretta per tenere conto della diversita' della  spesa  in
          relazione all'ampiezza  demografica,  alle  caratteristiche
          territoriali, con particolare riferimento alla presenza  di
          zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali  e
          produttive dei diversi enti. Il peso delle  caratteristiche
          individuali  dei  singoli  enti  nella  determinazione  del
          fabbisogno  e'  determinato   con   tecniche   statistiche,
          utilizzando i dati  di  spesa  storica  dei  singoli  enti,
          tenendo  conto  anche  della  spesa  relativa   a   servizi
          esternalizzati o svolti in forma associata; 
              (Omissis)». 
              − Il testo vigente dell'art. 21, commi 1, lettere c) ed
          e), 2, 3 e 4 della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, e' il
          seguente: 
              «Art. 21 (Norme transitorie per gli enti locali). −  1.
          In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui
          all'articolo  2  recano  norme  transitorie  per  gli  enti
          locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
              (Omissis); 
                c) considerazione, nel processo di determinazione del
          fabbisogno standard, dell'esigenza  di  riequilibrio  delle
          risorse in favore degli enti locali sottodotati in  termini
          di trasferimenti erariali ai sensi della normativa  vigente
          rispetto a quelli sovradotati; 
              (Omissis); 
                e) sono definite regole, tempi e modalita' della fase
          transitoria  in  modo  da  garantire  il  superamento   del
          criterio della spesa storica in un periodo di cinque  anni,
          per le spese  riconducibili  all'esercizio  delle  funzioni
          fondamentali e per  le  altre  spese.  Fino  alla  data  di
          entrata   in   vigore   delle   disposizioni    concernenti
          l'individuazione delle  funzioni  fondamentali  degli  enti
          locali: 
                  1)  il  fabbisogno  delle  funzioni  di  comuni   e
          province e' finanziato considerando l'80  per  cento  delle
          spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non
          fondamentali, ai sensi del comma 2; 
                  2) per comuni e province l'80 per cento delle spese
          di cui al numero 1) e' finanziato dalle  entrate  derivanti
          dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a
          tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per  cento
          delle spese di cui al numero 1) e' finanziato dalle entrate
          derivanti  dall'autonomia  finanziaria,  ivi  comprese   le
          compartecipazioni  a  tributi  regionali,   e   dal   fondo
          perequativo; 
                  3) ai fini del numero 2) si  prende  a  riferimento
          l'ultimo bilancio certificato a rendiconto,  alla  data  di
          predisposizione degli schemi di decreto legislativo di  cui
          all'articolo 2; 
              (Omissis). 
              2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e
          in particolare  della  determinazione  dell'entita'  e  del
          riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base  al
          fabbisogno standard o alla capacita' fiscale  di  cui  agli
          articoli 11 e  13,  in  sede  di  prima  applicazione,  nei
          decreti   legislativi   di   cui   all'articolo   2    sono
          provvisoriamente  considerate   ai   sensi   del   presente
          articolo, ai fini del finanziamento  integrale  sulla  base
          del  fabbisogno  standard,  le   funzioni   individuate   e
          quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base
          dell'articolazione in funzioni e relativi servizi  prevista
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. 
              3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi,  da
          considerare ai  fini  del  comma  2  sono  provvisoriamente
          individuate nelle seguenti: 
                a) funzioni generali di amministrazione, di  gestione
          e di controllo, nella misura complessiva del 70  per  cento
          delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio
          disponibile alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge; 
                b) funzioni di polizia locale; 
                c) funzioni di istruzione pubblica,  ivi  compresi  i
          servizi  per  gli  asili  nido  e  quelli   di   assistenza
          scolastica e refezione, nonche' l'edilizia scolastica; 
                d)  funzioni  nel  campo  della  viabilita'   e   dei
          trasporti; 
                e) funzioni riguardanti la gestione del territorio  e
          dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di  edilizia
          residenziale pubblica e locale e piani di edilizia  nonche'
          per il servizio idrico integrato; 
                f) funzioni del settore sociale. 
              4. Per le province, le funzioni, e i relativi  servizi,
          da considerare ai fini del comma  2  sono  provvisoriamente
          individuate nelle seguenti: 
                a) funzioni generali di amministrazione, di  gestione
          e di controllo, nella misura complessiva del 70  per  cento
          delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio
          disponibile alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge; 
                b) funzioni  di  istruzione  pubblica,  ivi  compresa
          l'edilizia scolastica; 
                c) funzioni nel campo dei trasporti; 
                d) funzioni riguardanti la gestione del territorio; 
                e) funzioni nel campo della tutela ambientale; 
                f)  funzioni  nel  campo  dello  sviluppo   economico
          relative ai servizi del mercato del lavoro. 
              (Omissis)». 
              − Il testo vigente dell'art. 22, comma 2, della  citata
          legge 5 maggio 2009, n. 42, e' il seguente: 
              «Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). − (Omissis). 
              2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21,
          al fine del  recupero  del  deficit  infrastrutturale,  ivi
          compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale  e
          i collegamenti con le isole, sono individuati,  sulla  base
          della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo,
          interventi finalizzati agli obiettivi di  cui  all'articolo
          119, quinto comma, della Costituzione,  che  tengano  conto
          anche della  virtuosita'  degli  enti  nell'adeguamento  al
          processo di convergenza ai costi o al fabbisogno  standard.
          Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle
          aree sottoutilizzate  sono  individuati  nel  programma  da
          inserire     nel      Documento      di      programmazione
          economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi  1  e
          1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443». 
              − Il testo vigente dell'art. 3 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, (Definizione ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          e' il seguente: 
              «3. Intese. 
              1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive». 
              − Il testo vigente dell'art. 3  della  citata  legge  5
          maggio 2009, n. 42, e' il seguente: 
              «Art. 3 (Commissione parlamentare per l'attuazione  del
          federalismo fiscale). −  1.  E'  istituita  la  Commissione
          parlamentare  per  l'attuazione  del  federalismo  fiscale,
          composta da  quindici  senatori  e  da  quindici  deputati,
          nominati rispettivamente dal Presidente  del  Senato  della
          Repubblica e dal Presidente della Camera dei  deputati,  su
          designazione  dei   gruppi   parlamentari,   in   modo   da
          rispecchiarne   la   proporzione.   Il   presidente   della
          Commissione e' nominato tra i componenti della  stessa  dal
          Presidente del Senato della  Repubblica  e  dal  Presidente
          della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione
          si riunisce per la sua  prima  seduta  entro  venti  giorni
          dalla  nomina  del  presidente,  per  l'elezione   di   due
          vicepresidenti e di  due  segretari  che,  insieme  con  il
          presidente, compongono l'ufficio di presidenza. 
              2. L'attivita' e  il  funzionamento  della  Commissione
          sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
          Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. 
              3.  Gli  oneri   derivanti   dall'istituzione   e   dal
          funzionamento della Commissione e del Comitato  di  cui  al
          comma 4 sono posti per meta' a carico del bilancio  interno
          del Senato della  Repubblica  e  per  meta'  a  carico  del
          bilancio interno  della  Camera  dei  deputati.  Gli  oneri
          connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato  di
          cui al comma  4  sono  a  carico  dei  rispettivi  soggetti
          istituzionali rappresentati, i quali  provvedono  a  valere
          sugli ordinari stanziamenti di bilancio  e  comunque  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Ai
          componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta  alcun
          compenso. 
              4. Al fine di assicurare il raccordo della  Commissione
          con le regioni, le citta' metropolitane, le  province  e  i
          comuni, e' istituito un Comitato  di  rappresentanti  delle
          autonomie   territoriali,   nominato    dalla    componente
          rappresentativa  delle  regioni   e   degli   enti   locali
          nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si
          riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti,  presso
          le sedi del Senato della  Repubblica  o  della  Camera  dei
          deputati, e' composto da dodici membri, dei  quali  sei  in
          rappresentanza delle regioni, due in  rappresentanza  delle
          province  e  quattro  in  rappresentanza  dei  comuni.   La
          Commissione, ogniqualvolta lo ritenga  necessario,  procede
          allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne  acquisisce
          il parere. 
              5. La Commissione: 
                a)  esprime  i  pareri  sugli  schemi   dei   decreti
          legislativi di cui all'articolo 2; 
                b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto
          dalla presente legge e ne  riferisce  ogni  sei  mesi  alle
          Camere fino alla conclusione della fase transitoria di  cui
          agli articoli 20 e 21. A tal fine puo'  ottenere  tutte  le
          informazioni   necessarie   dalla    Commissione    tecnica
          paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di  cui
          all'articolo  4  o  dalla  Conferenza  permanente  per   il
          coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5; 
                c)  sulla  base  dell'attivita'  conoscitiva  svolta,
          formula osservazioni e  fornisce  al  Governo  elementi  di
          valutazione  utili   alla   predisposizione   dei   decreti
          legislativi di cui all'articolo 2. 
              6. La Commissione puo'  chiedere  ai  Presidenti  delle
          Camere una proroga di venti giorni  per  l'espressione  del
          parere,  qualora  cio'   si   renda   necessario   per   la
          complessita' della  materia  o  per  il  numero  di  schemi
          trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
          Con la proroga del termine per l'espressione del parere  si
          intende prorogato di venti giorni anche il  termine  finale
          per  l'esercizio  della  delega.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione  del  parere  scada  nei  trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine  finale  per  l'esercizio
          della delega o successivamente, quest'ultimo  e'  prorogato
          di novanta giorni. 
              7. La Commissione e'  sciolta  al  termine  della  fase
          transitoria di cui agli articoli 20 e 21». 
          Note all'art. 1: 
              − Il testo vigente dell'art. 21, comma 1,  lettera  d),
          della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, e' il seguente: 
              «Art. 21 (Norme transitorie per gli enti locali). −  1.
          In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui
          all'articolo  2  recano  norme  transitorie  per  gli  enti
          locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
              (Omissis); 
                d) determinazione dei fondi perequativi di  comuni  e
          province in misura uguale, per ciascun livello di  governo,
          alla differenza fra i trasferimenti  statali  soppressi  ai
          sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera e), destinati  al
          finanziamento delle spese di comuni e province,  esclusi  i
          contributi di cui all'articolo 16, e  le  maggiori  entrate
          spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed  alle
          province, ai sensi  dell'articolo  12,  tenendo  conto  dei
          principi previsti dall'articolo 2,  comma  2,  lettera  m),
          numeri 1) e 2), relativamente al superamento  del  criterio
          della spesa storica; 
              (Omissis)».