Art. 7 Revisione a regime dei fabbisogni standard 1. Al fine di garantire continuita' ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni standard vengono sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione, con le modalita' previste nel presente decreto. 2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che si avvale della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.
Note all'art. 7: − Per il testo dell'art. 5 della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, si vedano le note all'art. 2.