Art. 11 
 
 
          Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti
di investimento in materia di innovazione tecnologica  tengono  conto
degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui  al
comma 2, nonche' dei costi e delle economie che ne derivano. 
  2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano  annualmente,  ai
sensi dell'articolo 27, del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,
n.150, i  risparmi  effettivamente  conseguiti  in  attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali  risparmi  sono  utilizzati,
per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1,  del
citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in  misura  pari  ad  un
terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.». 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  del   decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 15 (Digitalizzazione e riorganizzazione). - 1. La
          riorganizzazione strutturale e gestionale  delle  pubbliche
          amministrazioni volta al perseguimento degli  obiettivi  di
          cui all'art. 12,  comma  1,  avviene  anche  attraverso  il
          migliore  e   piu'   esteso   utilizzo   delle   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di  una
          coordinata strategia che garantisca  il  coerente  sviluppo
          del processo di digitalizzazione. 
              2.  In   attuazione   del   comma   1,   le   pubbliche
          amministrazioni provvedono in particolare a  razionalizzare
          e semplificare i procedimenti amministrativi, le  attivita'
          gestionali, i documenti, la modulistica,  le  modalita'  di
          accesso e di  presentazione  delle  istanze  da  parte  dei
          cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione  avvenga
          in  conformita'  alle  prescrizioni  tecnologiche  definite
          nelle regole tecniche di cui all'art. 71. 
              2-bis. Le Pubbliche amministrazioni  nella  valutazione
          dei progetti di  investimento  in  materia  di  innovazione
          tecnologica  tengono   conto   degli   effettivi   risparmi
          derivanti  dalla  razionalizzazione  di  cui  al  comma  2,
          nonche' dei costi e delle economie che ne derivano. 
              2-ter.  Le  Pubbliche   amministrazioni,   quantificano
          annualmente, ai sensi dell'art. 27, del decreto legislativo
          27  ottobre  2009,  n.  150,  i   risparmi   effettivamente
          conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi
          1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo
          quanto previsto dall'art. 27, comma 1, del  citato  decreto
          legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari  ad  un  terzo
          per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione. 
              3. La digitalizzazione  dell'azione  amministrativa  e'
          attuata  dalle  pubbliche  amministrazioni  con   modalita'
          idonee  a  garantire  la  partecipazione  dell'Italia  alla
          costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico
          di dati e servizi fra le amministrazioni dei  Paesi  membri
          dell'Unione europea.».