Art. 22 
 
 
          Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera f) e' soppressa; 
    b) dopo la lettera m), e' inserita la seguente: 
    «m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuita'  del
sistema e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali
malfunzionamenti   che   determinano   disservizio,   sospensione   o
interruzione del servizio stesso.». 
  2. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 32-bis (Sanzioni per i  certificatori  qualificati  e  per  i
gestori di posta elettronica certificata). - 1. Qualora si verifichi,
salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito,  un  malfunzionamento
nel sistema  che  determini  un  disservizio,  ovvero  la  mancata  o
intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o  agli
utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera  m-bis),  DigitPA
diffida  il  certificatore  qualificato  o  il   gestore   di   posta
elettronica certificata a ripristinare la regolarita' del servizio  o
ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se il disservizio ovvero
la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati per due  volte
nel corso di un biennio,  successivamente  alla  seconda  diffida  si
applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico. 
  2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o  di
caso  fortuito,  un  malfunzionamento  nel  sistema   che   determini
l'interruzione  del  servizio,  ovvero  la  mancata  o   intempestiva
comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o  agli  utenti,  ai
sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA  diffida  il
certificatore  qualificato  o  il  gestore   di   posta   elettronica
certificata  a  ripristinare  la  regolarita'  del  servizio   o   ad
effettuare le  comunicazioni  ivi  previste.  Se  l'interruzione  del
servizio  ovvero  la  mancata  o  intempestiva   comunicazione   sono
reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida
si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 puo' essere applicata la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione  dei  provvedimenti  di
diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia
di pubblicita' legale. 
  4. Qualora un certificatore  qualificato  o  un  gestore  di  posta
elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti,  a  quanto
prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attivita' di vigilanza  di
cui all'articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2.». 
 
          Note all'art. 22: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  32  del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 32 (Obblighi del titolare e del certificatore). -
          1. Il titolare  del  certificato  di  firma  e'  tenuto  ad
          assicurare la  custodia  del  dispositivo  di  forma  e  ad
          adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad
          evitare danno ad altri; e' altresi'  tenuto  ad  utilizzare
          personalmente il dispositivo di firma. 
              2. Il certificatore e'  tenuto  ad  adottare  tutte  le
          misure organizzative e tecniche idonee ad evitare  danno  a
          terzi. 
              3. Il certificatore che rilascia,  ai  sensi  dell'art.
          19, certificati qualificati deve inoltre: 
                a) provvedere con certezza alla identificazione della
          persona che fa richiesta della certificazione; 
                b)  rilasciare  e  rendere  pubblico  il  certificato
          elettronico nei modi o  nei  casi  stabiliti  dalle  regole
          tecniche di cui  all'art.  71,  nel  rispetto  del  decreto
          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,   e   successive
          modificazioni; 
                c)  specificare,  nel  certificato   qualificato   su
          richiesta  dell'istante,  e  con  il  consenso  del   terzo
          interessato, i poteri  di  rappresentanza  o  altri  titoli
          relativi all'attivita' professionale o a cariche rivestite,
          previa  verifica  della   documentazione   presentata   dal
          richiedente che attesta la sussistenza degli stessi; 
                d) attenersi alle regole tecniche di cui all'art. 71; 
                e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro,
          sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti
          tecnici per  accedervi  e  sulle  caratteristiche  e  sulle
          limitazioni  d'uso  delle  firme  emesse  sulla  base   del
          servizio di certificazione; 
                f) (soppressa); 
                g)  procedere  alla  tempestiva  pubblicazione  della
          revoca e della sospensione del certificato  elettronico  in
          caso di richiesta da parte del titolare  o  del  terzo  dal
          quale derivino i poteri del titolare medesimo,  di  perdita
          del possesso o  della  compromissione  del  dispositivo  di
          firma, di  provvedimento  dell'autorita',  di  acquisizione
          della conoscenza di cause limitative  della  capacita'  del
          titolare,  di  sospetti  abusi  o  falsificazioni,  secondo
          quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'art. 71; 
                h) garantire un servizio di revoca e sospensione  dei
          certificati  elettronici  sicuro   e   tempestivo   nonche'
          garantire il funzionamento efficiente,  puntuale  e  sicuro
          degli elenchi dei certificati di firma  emessi,  sospesi  e
          revocati; 
                i) assicurare la precisa determinazione della data  e
          dell'ora di  rilascio,  di  revoca  e  di  sospensione  dei
          certificati elettronici; 
                j) tenere registrazione, anche elettronica, di  tutte
          le informazioni relative  al  certificato  qualificato  dal
          momento della sua emissione almeno per venti anni anche  al
          fine di fornire prova  della  certificazione  in  eventuali
          procedimenti giudiziari; 
                k) non copiare, ne' conservare, le chiavi private  di
          firma del soggetto  cui  il  certificatore  ha  fornito  il
          servizio di certificazione; 
                l) predisporre su  mezzi  di  comunicazione  durevoli
          tutte le informazioni utili ai soggetti che  richiedono  il
          servizio di certificazione,  tra  cui  in  particolare  gli
          esatti  termini   e   condizioni   relative   all'uso   del
          certificato,   compresa    ogni    limitazione    dell'uso,
          l'esistenza di un sistema di accreditamento  facoltativo  e
          le  procedure   di   reclamo   e   di   risoluzione   delle
          controversie;  dette  informazioni,  che   possono   essere
          trasmesse  elettronicamente,  devono  essere   scritte   in
          linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo  tra
          il richiedente il servizio ed il certificatore; 
                m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione  del
          registro dei certificati con modalita'  tali  da  garantire
          che soltanto  le  persone  autorizzate  possano  effettuare
          inserimenti   e   modifiche,   che   l'autenticita'   delle
          informazioni sia  verificabile,  che  i  certificati  siano
          accessibili alla consultazione del  pubblico  soltanto  nei
          casi  consentiti  dal  titolare  del  certificato   e   che
          l'operatore possa rendersi conto di  qualsiasi  evento  che
          comprometta  i  requisiti  di  sicurezza.   Su   richiesta,
          elementi pertinenti delle informazioni possono essere  resi
          accessibili  a   terzi   che   facciano   affidamento   sul
          certificato; 
                m-bis)  garantire  il  corretto  funzionamento  e  la
          continuita'  del  sistema  e  comunicare  immediatamente  a
          DigitPA  e  agli  utenti  eventuali  malfunzionamenti   che
          determinano disservizio,  sospensione  o  interruzione  del
          servizio stesso. 
              4.      Il      certificatore      e'      responsabile
          dell'identificazione   del   soggetto   che   richiede   il
          certificato qualificato di firma anche se tale attivita' e'
          delegata a terzi. 
              5. Il certificatore raccoglie  i  dati  personali  solo
          direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo  suo
          esplicito consenso, e soltanto nella misura  necessaria  al
          rilascio  e  al  mantenimento  del  certificato,   fornendo
          l'informativa prevista dall'art. 13 del decreto legislativo
          30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere  raccolti
          o elaborati per  fini  diversi  senza  l'espresso  consenso
          della persona cui si riferiscono.».